INPS – CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO EX ART.2, CO. 31 DELLA LEGGE N.92/2012 – CASI DI ESONERO DEL VERSAMENTO
Si informa che con riferimento al contributo dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, l’Inps, per le vie brevi, ha fornito agli Uffici Ance un chiarimento in merito a due ipotesi in cui si deve considerare escluso l’obbligo di cui all’art. 2, c. 31 della legge n. 92/2012.
Si tratta, nella prima ipotesi, del caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro venga attuata dagli organi delle procedure concorsuali. Alla luce delle indicazioni contenute nel punto 2 del messaggio Inps n. 10358 del 27 giugno 2013, l’Istituto ha infatti chiarito che l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo in questione, riferito ai lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o il commissario, interessa anche le imprese del settore edile, sebbene queste, per legge, siano esonerate dal versamento del contributo di ingresso alla mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Pertanto “l’affermazione contenuta nel messaggio 10358/2013 riveste carattere di generalità e conseguentemente, la stessa (fino al 31 dicembre 2015) vale anche nel caso in cui siano collocati in mobilità lavoratori da parte degli organi delle procedure concorsuali riferite ad imprese del settore edile”.
Con un secondo quesito è stato richiesto all’Istituto di confermare l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento in tutti i casi in cui il lavoratore licenziato, in possesso dei requisiti di legge, presenti domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione speciale edile, nelle tre diverse forme previste dalla normativa.
A tal riguardo, l’Inps ha chiarito che: ”il contributo ex art. 2, c. 31 della legge 92/2012, nei casi di interruzioni di rapporti di lavoro che riguardano lavoratori per i quali non sorga, neanche teoricamente, il titolo all’ASpI, l’esenzione dal ticket risiede nell’impianto stesso della norma e, in particolare, nel nesso voluto dal legislatore tra il contributo e il diritto teorico alla prestazione (ancorché non fruita). Va da sé che, a legislazione vigente, tale ultima esclusione non potrà andare oltre il 31dicembre 2016”.
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