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22.11.2013 - lavoro

INPS – ASPI – FRUIZIONE PER LAVORATORI CHE HANNO GIÀ FRUITO DELLA CIG IN DEROGA – MESSAGGIO N. 16857/2013

L’Inps, con il messaggio n. 16857 del 21 ottobre 2013, che si riproduce in calce alla presente nota, su parere conforme del Ministero del Lavoro, ha ritenuto ammissibile per i lavoratori oggetto di sospensione, il ricorso al trattamento di ASpI anche successivamente ad un periodo nel quale sono stati fruiti trattamenti di integrazione salariale in deroga.
Tutto questo in considerazione del fatto che la legge n. 92/2012 ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2013, il comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 19° della legge n. 2/2009 che disciplinavano l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali in favore degli apprendisti sospesi o licenziati (il “godimento” era ad un massimo di 90 giorni). Inoltre, risulta abrogato anche il successivo comma 1 – bis che subordinava il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga all’esaurimento dei periodi di tutela .

Inps

Roma, 21 ottobre 2013

Messaggio n. 16857

Sono pervenute a questa Direzione centrale delle richieste di chiarimenti sull’argomento in oggetto, ovvero sulla possibilità per le aziende e per i lavoratori che hanno già fruito della CIG in deroga di ricorrere alla misura della sospensione per crisi aziendali o occupazionali – con intervento integrativo obbligatorio dei Fondi bilaterali ovvero dei Fondi di solidarietà – prevista dall’articolo 3, commi 17 e 18, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cfr. circolare Inps 14 marzo 2013, n. 36).
Sulla questione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 33629 del 4 ottobre 2013 ha formalizzato il seguente indirizzo.
L’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, ha abrogato rispettivamente ai commi 55 e 69, con decorrenza 1° gennaio 2013:
– le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplinavano l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti per i
lavoratori sospesi e l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati;
– il comma 1-bis del menzionato decreto-legge n. 185/2008, che stabiliva che l’eventuale ricorso ai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga fosse in ogni caso subordinato al completo esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 19, comma 1.
In particolare, la norma da ultimo citata ed esplicitamente abrogata, non è stata riproposta dal legislatore negli interventi successivi di modifica e integrazione della legge n. 92/2012.
Pertanto, non essendo più applicabile il comma 1-bis alla fattispecie dell’articolo 3 comma 17 della legge n. 92/2012, la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili non deve necessariamente precedere l’eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga ed è quindi ammissibile – per i lavoratori sospesi – fare ricorso all’indennità di disoccupazione ASpI in argomento anche successivamente ad un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga e, al contempo, il completo esaurimento della indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l’accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.


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