INPS – ASPI E MINI ASPI – AMBITO DI APPLICAZIONE CIRCOLARI N. 144/2013 E N. 145/2013
INPS – ASPI E MINI ASPI – AMBITO DI APPLICAZIONE CIRCOLARI N. 144/2013 E N. 145/2013
Si informa che l’Inps, con circolari n. 144 dell’8 ottobre 2013 e n. 145 del 9 ottobre 2013 , ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicazione della normativa in materia ASpI e Mini ASpI.
La prima circolare, che fa seguito all’emanazione del Decreto interministeriale n. 71253/2013, conferma l’estensione dell’ambito di applicazione delle nuove prestazioni per disoccupazione agli apprendisti, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 e al personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, con riferimento agli apprendisti, è stato ribadito che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, a carico del datore di lavoro sussiste l’obbligo del versamento di un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile. Anche tale aliquota contributiva, chiarisce la nota in allegato, deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà nella misura dell’ 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.
Su tale contributo, ad ogni modo, non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art. 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto).
La nota conclude evidenziando le modalità di calcolo della prestazione nel caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l’accesso alla indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta.
In tale caso, sarà necessario innanzitutto determinare la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni e quindi la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione utile. Per l’indennità di disoccupazione ASpI, l’individuazione avverrà all’interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con la successiva circolare n. 145/13, anch’essa allegata, l’Inps ha fornito le istruzioni operative, che fanno seguito al D.M. n.73380 del 29 marzo 2013, in merito all’attuazione delle norme che prevedono la possibilità per i lavoratori titolari di ASpI o MiniASpI di chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi della prestazione non ancora percepiti, nel caso in cui si voglia intraprendere un’attività di lavoro autonomo, o avviare un’attività in forma di auto impresa, o per associarsi in cooperativa.
In particolare, per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comportino l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quello previsto per i lavoratori dipendenti.
Per attività di auto impresa o di micro impresa, si intende l’impresa che ha meno di 10 dipendenti ed un fatturato di non più di 2 milioni di euro, così come previsto dal D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quello previsto per i lavoratori dipendenti.
Con riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il beneficio in oggetto è alternativo a quello che spetta al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che stia percependo l’ASPI.
L’ambito di applicazione della agevolazione interessa anche i casi in cui i lavoratori abbiano già iniziato l’attività autonoma durante il rapporto di lavoro dipendente dalla cui cessazione viene riconosciuta la prestazione ASPI o mini-ASPI, nonché i casi di collaborazione a progetto (co.co.co) svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro (che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione) o diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Sotto il profilo operativo l’Istituto ha chiarito che il lavoratore, per usufruire della prestazione in un’unica soluzione, dovrà presentare istanza all’Inps prima che finisca la fruizione dell’indennità e, comunque, entro 60 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, parasubordinata o in cooperativa.
Per un’attività autonoma da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore dovrà informare l’Inps, a pena di decadenza, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Se l’attività inizierà durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda per ottenere l’anticipazione dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. Per i lavoratori che, alla data di pubblicazione della circolare Inps in oggetto, ossia il 9 ottobre 2013, avessero già avviato una delle attività che danno diritto all’anticipazione, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorrerà dalla data di pubblicazione della medesima circolare.
La domanda dovrà specificare l’attività da intraprendere o sviluppare e dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso web, tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online Inps, tramite Patronato/intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto o tramite Contact Center Multicanale Inps-Inail.
Ai lavoratori già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione, mentre a chi non è ancora beneficiario della prestazione, verrà richiesto in automatico di compilare la domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI. Successivamente a tale invio, sarà possibile compilare e inoltrare anche la domanda di anticipazione. All’istanza verrà quindi attribuito un numero di protocollo informatico.
La domanda dovrà indicare ulteriori informazioni a seconda dell’attività che si intende intraprendere. Pertanto, sarà necessaria l’indicazione di una specifica autorizzazione, o l’iscrizione a un albo professionale o di categoria. Per quanto riguarda il lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio.
Una volta definita la domanda, le strutture territoriali Inps provvederanno al calcolo dell’importo da corrispondere ed alla relativa erogazione della prestazione che sarà effettuata tramite accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
L’Istituto, infine, ha ricordato che il trattamento di Aspi anticipato non comprende prestazioni accessorie, come gli assegni familiari, e non prevede contribuzione figurativa. Nel caso in cui il lavoratore inizi a lavorare a tempo indeterminato prima della fine del periodo dell’Aspi spettante, dovrà essere restituita l’Aspi anticipata.
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