INPS – ADESIONE ALL’UNIONE EUROPEA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA -PRESTAZIONI DI SICUREZZA SOCIALE – CIRCOLARE N. 109/2013
L’Inps con circolare n. 109 del 18 luglio 2013, ha diramato le prime istruzioni in merito all’applicabilità della regolamentazione comunitaria sulla sicurezza sociale alla Repubblica di Croazia, a seguito dell’ingresso di tale Paese nell’Unione europea a far data dal 1° luglio 2013.
A tal proposito si informa inoltre che, con circolare congiunta n. 35 del 2 luglio 2013 i Ministri del Lavoro e dell’Interno hanno segnalato che il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’Unione europea, ha deciso di avvalersi, per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro subordinato da parte dei cittadini della Croazia, di un regime transitorio per un periodo iniziale di due anni (l’accesso al lavoro autonomo da parte dei cittadini croati è invece privo di ogni limitazione). A tal fine si rinvia ad altro articolo sul presente Notiziario.
In relazione al Trattato di adesione della Croazia all’Unione europea, il Regolamento (UE) n. 517/2013 del 13 maggio 2013, ha apportato al Regolamento (CE) n. 883/2004 le modifiche illustrate nel punto 12. della circolare in esame (riconoscimento di periodi assicurativi maturati primi del 18 dicembre 1954 e prima del 5 ottobre 1956; legislazioni croate di “tipo A”, intendendosi per tali quelle che prevedono che non si debba tener conto dei periodi assicurativi ai fini del calcolo delle prestazioni; periodi assicurativi croati e di altri Stati membri non rilevanti ai fini del calcolo di determinate prestazioni croate).
In via preliminare, l’Istituto sottolinea che, a decorrere dalla predetta data, si applicano anche alla Repubblica di Croazia il Regolamento (CE) n. 883/2004 del 29 aprile 2004, nel testo modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del 16 settembre 20092, ed il Regolamento (CE) n. 987/2009 del 16 settembre 2009.
Secondo quanto precisato nei punti 8, 9 e 12.1 della circolare di cui trattasi, rimangono tuttavia in vigore alcune disposizioni della previgente Convenzione di sicurezza sociale italo-croata del 27 giugno 1997 in tema di totalizzazione dei periodi assicurativi degli Stati terzi ai fini pensionistici, l’Accordo fra Jugoslavia e Italia sul Regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del Trattato di pace (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954), e l’art. 44, paragrafo 3, della Convenzione italo-croata, relativa all’ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956).
A decorrere dal 1° luglio 2013 si applica inoltre alla Croazia il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del 24 novembre 2010, che ha esteso i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 988/2009 anche ai cittadini di Paesi terzi cui detti Regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.
In ogni caso, anche nei confronti della Croazia vige il principio di carattere generale secondo il quale è possibile acquisire un diritto a prestazioni in virtù della normativa comunitaria, pur se tale diritto si riferisce ad eventi verificatisi in periodi anteriori al 1° luglio 2013. La decorrenza del diritto e dei relativi effetti economici non può comunque essere fissata in data antecedente all’entrata in vigore dell’atto di adesione all’Unione europea del nuovo Stato membro.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e le istruzioni dell’Inps in relazione all’applicazione dei Regolamenti comunitari tra gli Stati membri sono applicabili alla Croazia.
Fanno eccezione le disposizioni dell’Accordo fra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, nonché quelle dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), applicabile nei confronti dell’Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein, non avendo attualmente aderito la Croazia ai citati Accordi.
L’Istituto fa altresì presente che, pur partecipando all’Unione economica e monetaria quale Stato membro, la Croazia non soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e, quindi, la valuta ufficiale continua ad essere la “kuna”, ai sensi della deroga prevista dall’art. 139 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea.
Tutto ciò premesso, l’Inps fornisce specifiche indicazioni circa:
– l’ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento (UE) n. 1231/2010;
– le prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti;
– le prestazioni in denaro non contributive (maggiorazioni sociali ed assegni per l’assistenza personale e continuativa ai titolari di pensione di inabilità; integrazioni al trattamento minimo);
– le prestazioni familiari al pensionato;
– l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria nell’assicurazione italiana;
– la totalizzazione dei periodi assicurativi.
Al punto 13., la circolare in commento rimarca che le domande di pensione già definite, alla data del 1° luglio 2013, in base alla Convenzione italo-croata o italo-jugoslava, possono essere riesaminate, in applicazione dei Regolamenti dell’Unione europea, su domanda degli interessati.
Nell’ipotesi in cui le domande di riesame siano presentate entro due anni dal 1° luglio 2013, la decorrenza dei relativi diritti può essere fissata a partire da questa data.
Qualora, invece, le domande di riesame siano presentate dopo la scadenza del suddetto termine, i relativi diritti decorreranno dalla data di presentazione della domanda, a condizione che non sia intervenuta decadenza o prescrizione.
Da ultimo, la circolare conferma la competenza delle Sedi periferiche dell’Istituto per le domande di pensione presentate dai residenti in Italia e della Direzione provinciale INPS di Trieste in relazione alle istanze di residenti in Croazia.
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