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29.04.2013 - lavoro

INAIL -SANZIONE PER OMESSA O TARDIVA DENUNCIA DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE – NOTA DEL 5 MARZO 2013

Con nota del 5 marzo 2013, l’Inail, in risposta alle richieste di chiarimenti pervenute, ha espresso il proprio parere in merito all’applicabilità della sanzione per omessa o tardiva denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale, laddove sia decorso il periodo massimo di conservazione dei libri aziendali o sia intervenuta la cessazione dell’impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d), della Legge 28 dicembre 1993, n. 561, la violazione dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per mancato o ritardato invio della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, quantificata – secondo il disposto dell’art. 1, comma 1177, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in un importo variabile da un minimo di € 1.290,00 ad un massimo di € 7.745,00.
Con lettera del 2 ottobre 2007, la Direzione Generale dell’INAIL ha precisato che, laddove il personale amministrativo dell’Istituto accerti la suddetta violazione, il datore di lavoro, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, viene diffidato a sanare l’inosservanza riscontrata ed al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima di € 1.290,00.
Decorso inutilmente il termine fissato nell’atto di diffida per l’invio della denuncia ed il pagamento della sanzione in misura minima, l’INAIL, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 35, comma 7, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede alla contestazione della violazione del citato art. 53: in questa ipotesi, a norma dell’art. 16 della stessa Legge n. 689/1981, il datore di lavoro è ammesso, entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta, pari a € 2.580,00.
Qualora anche tale termine decorra inutilmente, la sanzione amministrativa viene calcolata nella misura intera, sulla base dei criteri indicati dall’art. 11 della Legge n. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attuazione delle conseguenze della violazione, personalità del medesimo e sue condizioni economiche).
In particolare, precisa la menzionata nota, la problematica è stata rappresentata alla suddetta Direzione Generale con riguardo all’ipotesi di denuncia di malattia professionale, tenuto conto della possibilità che la stessa si manifesti a distanza di molto tempo dall’esposizione al rischio.
Al riguardo, l’INAIL rimarca preliminarmente che:
– per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione medesima. Pertanto, ai fini dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, datore di lavoro è il soggetto sul quale incombe l’obbligo di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali dei propri dipendenti;
– il citato art. 53 non prevede, quindi, una facoltà per il datore di lavoro circa la denuncia dell’infortunio o della malattia professionale che il lavoratore abbia a sua volta denunciato, ma prescrive un obbligo specifico di procedere alla comunicazione all’INAIL entro i termini prestabiliti, il cui mancato adempimento comporta l’irrogazione della sanzione in oggetto.
Ciò premesso, l’Istituto osserva che l’attualità del rapporto di lavoro non costituisce presupposto per l’applicazione della richiamata norma e, quindi, gli obblighi dalla stessa stabiliti permangono anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro del lavoratore.
Tali obblighi, peraltro, non sono assoluti né illimitati.
Ne consegue che l’obbligo di denuncia presuppone la possibilità di adempiere e, dunque, la sanzione può essere irrogata soltanto qualora non vi sia, da parte del datore di lavoro, giustificato motivo per l’omissione o il ritardo.
In proposito, l’INAIL sottolinea che:
– le sanzioni possono essere comminate in presenza di un comportamento colpevole e graduate in base all’entità della colpa medesima. Nell’ordinamento italiano non è infatti possibile applicare sanzioni prescindendo dal comportamento del soggetto che ha commesso la violazione;
– per un principio generale dell’ordinamento, la causa di forza maggiore, quando sia determinante, esclude la responsabilità.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l’Istituto ritiene che l’impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso comporta la non sanzionabilità della omessa o parziale denuncia dell’evento lesivo.
Pertanto, qualora il datore di lavoro risponda alla richiesta dell’INAIL giustificando l’impedimento, la sanzione non deve essere erogata.
Nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro non fornisca alcuna giustificazione, la sanzione verrà comminata, dovendosi ravvisare in tale comportamento la negligenza quale presupposto sufficiente per configurare la colpa, condizione della sanzionabilità del comportamento medesimo.


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