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22.11.2013 - lavoro

INAIL – INFORTUNI AVVENUTI IN MISSIONE E/O IN TRASFERTA – CASI INDENNIZZABILI – CIRCOLARE N. 52/2013

Si informa che l’Inail con circolare n. 52 del 23 ottobre 2013 ha fornito chiarimenti in merito ai criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e/o in trasferta, alla luce dei numerosi quesiti indirizzati all’Istituto con riferimento, in particolare, alla qualificazione come infortuni in itinere o in attualità di lavoro.

Ancor prima di esaminare le materie oggetto di chiarimenti l’Istituto ha, in primo luogo, fornito un inquadramento generale nonché l’orientamento giurisprudenziale in materia di infortuni occorsi in occasione di lavoro e di infortuni in itinere, come di seguito riportati.

Infortunio in occasione di lavoro: il diritto alle prestazioni assicurative è condizionato al presupposto che l’evento sia riconducibile ad un rischio specifico dello svolgimento della prestazione lavorativa. Per la giurisprudenza, sono indennizzabili tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro, tranne i casi in cui l’infortunio sia correlato alla scelta arbitraria del lavoratore di affrontare e/o creare una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa.

Risulta, dunque, necessaria l’esistenza di un nesso causale tra l’attività lavorativa, il rischio e il verificarsi dell’evento.

Infortunio in itinere: la tutela infortunistica riguarda tutti gli eventi verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, tranne i casi in cui il lavoratore, per esigenze personali, non aggravi i rischi della condotta extra-lavorativa.

Risulta necessario, dunque, che l’evento si verifichi nel tragitto casa-lavoro e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzi pubblici di trasporto o con mezzi propri.

Premesso ciò, l’istituto ha fornito le seguenti considerazioni con riferimento alle diverse fattispecie di infortunio in caso in cui il lavoratore sia in trasferta o in missione e svolga, quindi, la propria attività lavorativa in luogo diverso da quello abituale.

Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa: tenuto conto del fatto che, in missione, le modalità di svolgimento delle attività sono imposte dal datore di lavoro, tutto ciò che accade durante la stessa è da considerarsi in attualità di lavoro, a meno che l’evento si verifichi durante lo svolgimento di un’attività che non ha alcun legame con la prestazione lavorativa o nel caso in cui sia legato a scelte irragionevoli del lavoratore.

Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa: per le medesime motivazioni di cui sopra, anche tali tipologie di infortuni devono considerarsi in attualità di lavoro e non in itinere.

Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente: non essendo equiparabile l’infortunio occorso in una stanza d’albergo a quello avvenuto presso la propria abitazione (la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte), poiché il soggiorno in albergo è diretta conseguenza della missione e/o trasferta e dunque connesso all’attività lavorativa, tale tipologia di infortunio è indennizzabile come infortunio avvenuto in costanza di lavoro.

Tenuto conto, pertanto, di quanto sopra esposto, l’Inail ha chiarito che “si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione”.


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