INAIL – GESTIONE SEPARATA – OBBLIGO ASSICURATIVO E DISCIPLINA CONTRIBUTIVA – CIRCOLARE N. 15/2013
L’Inail ha fornito indicazioni operative per la verifica della genuinità delle c.d. “partite iva”.
Nel ribadire quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 32/2012 in merito alla presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa, all’operatività e agli effetti della presunzione stessa, l’Inail ha fornito indicazioni in merito all’obbligo assicurativo e al premio assicurativo da assolvere, qualora le prestazioni autonome si convertano in collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
Pertanto, conformemente con quanto già comunicato nella Circolare n. 13/13 è stato precisato che per il personale occupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto trovano applicazione le indicazioni previste per i lavoratori parasubordinati e, pertanto, il premio assicurativo dovuto sarà calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta e all’ammontare delle somme erogate al collaboratore.
Sono state, infine, ribadite le cause di esclusione dalla presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa e riportata la ricognizione effettuata, a titolo esemplificativo, dal Ministero del Lavoro con il D.M. 20 dicembre 2012 (Cfr. la circolare sopracitata n. 75/13), degli albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esclude l’applicazione della presunzione medesima.
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