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27.09.2013 - lavoro

INAIL – DURC – TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI E RECAPITO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – ISTRUZIONI

Si informa che l’Inail con note inviate alle proprie sedi territoriali ha fornito istruzioni in merito alla trasmissione delle comunicazioni alle imprese ed al recapito del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) via posta elettronica certificata (PEC). Pertanto dallo scorso 2 settembre 2013 l’Inail non consentirà l’inoltro della richiesta di DURC se non è indicato un indirizzo PEC.
Nello specifico, l’Istituto segnala che, a decorrere dal 1° luglio 2013, le comunicazioni previste nell’ambito della trattazione delle prestazioni dovute per gli eventi assicurati dall’Istituto vengono effettuate tramite PEC.
Per quanto di più diretto interesse per le aziende, si tratta delle:
– comunicazioni relative alle pratiche di infortunio e di malattia professionale inviate all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro, quale “indirizzo di corrispondenza”, nella denuncia telematica di infortunio o malattia professionale, come già affrontato dalla circolare dell’Inail n. 34/2013 (cfr. Not. n.7/2013), ovvero, in mancanza, all’indirizzo PEC disponibile negli archivi dell’Istituto;
– delle diffide concernenti le procedure di rivalsa.
L’Inail segnala altresì che:
– per le richieste di DURC presentate dal 2 luglio 2013 dalle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, dalle SOA, nonché dalle imprese, è obbligatorio procedere alla indicazione dell’indirizzo PEC al quale verrà recapitata la certificazione;
– dal 2 settembre 2013 il sistema non consentirà l’inoltro della richiesta di DURC se non è stato indicato l’indirizzo PEC della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.
Dalla medesima data, inoltre, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i DURC saranno recapitati dall’Inail, dall’Inps e dalle Casse edili esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.


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