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22.11.2013 - lavoro

INAIL – DURC – ART. 31 DL 69/2013 – DICITURE RIPORTATE SUI CERTIFICATI RILASCIATI – NOTA 5727/2013

INAIL – DURC –  ART. 31 DL 69/2013 – DICITURE RIPORTATE SUI CERTIFICATI RILASCIATI – NOTA 5727/2013

L’Inail, con nota n. 5727 del 20 settembre 2013, che si riporta in calce alla presente, ha fornito istruzioni operative in materia di Durc a seguito alle novità introdotte sul documento unico di regolarità contributiva dall’art. 31 D.L. n. 69/2013 (c.d. “ Decreto Fare”) e alla circolare del Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013 (cfr. Not. n. 8-9/2013).
L’istituto, dopo aver ribadito la novità circa la nuova durata del Durc (120 giorni) e i diversi utilizzi del documento nelle varie fasi dell’appalto, ha elencato dettagliatamente le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità, suddivise per richiedente e tipo di richiesta.

Inail

Roma, 20 settembre 2013

Nota n. 5727

Oggetto: Durc. Art. 31 DL 69/2013 convertito
nella legge 98/2013. Primi adeguamenti  effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unicoprevidenziale.

A decorrere dal 21 agosto 2013 è entrata in vigore la legge n. 98/2013 che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del DURC, con particolare riferimento ai contratti pubblici.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito primi chiarimenti con la recente circolare n. 36 del 6.9.2013 a cui si fa integrale rinvio, allegata alla presente.
Una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati:
a) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo);
b) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter);
c) per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014 (art. 31, comma 8 – sexies).
Con riguardo ai contratti pubblici, nella circolare ministeriale n. 36/2013 è stato precisato, inoltre, che la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Leg. n. 163/20061 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio.1
Nella circolare viene, altresì, precisato che la validità di 120 giorni si applica a tutti i certificati.
Le nuove disposizioni, infine, hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d’ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l’aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
A tal fine è stato necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità.
Si elencano di seguito le modifiche effettuate sui certificati,suddivise per richiedente e tipo di richiesta:

1) Appalto pubblico di Lavori – Appalto/subappalto/affidamento
Richiedente: Stazione appaltante/amministrazione procedente
1.1) stipula contratto / convenzione / concessione
1.2) stato di avanzamento lavori alla data del
1.3) liquidazione finale / regolare esecuzione lavori alla data del
Nuova dicitura: “Durc valido 120 giorni dalla data di emissione”

2) Appalto pubblico di Forniture – Appalto/subappalto/affidamento
Richiedente: Stazione appaltante/amministrazione procedente
2.1) stipula contratto / convenzione / concessione
2.2) emissione ordinativo / liquidazione fattura alla data del
Nuova dicitura: “Durc Valido 120 giorni dalla data di emissione”

3) Appalto pubblico di Servizi-Appalto/subappalto/affidamento
Richiedente: Stazione appaltante/amministrazione procedente
3.1) stipula contratto / convenzione / concessione
3.2) emissione ordinativo / liquidazione fattura alla data del
Nuova dicitura: “Durc valido 120 giorni dalla data di emissione”

4) Altra tipologia
Richiedente: Stazione appaltante/amministrazione procedente
4.1) verifica autodichiarazione alla data del
Nuova dicitura: “Durc valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dell’autodichiarazione”
4.2) Partecipazione /aggiudicazione appalto
Nuova dicitura: “Durc valido 120 giorni dalla data di emissione”
4.3) Agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni
Nuova dicitura: “Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per Appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire.”
4.4) Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto alla data del
Nuova dicitura: “Durc valido 120 giorni dalla data di emissione”
4.5) Lavori privati in edilizia
Nuova dicitura: “il Presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione”

5) Altra tipologia
Richiedente: Azienda/intermediario con delega
5.1) Lavori privati in edilizia
Nuova dicitura: “il presente certificato è valido 120 giorni dalla data di emissione”
5.2) Attestazione Soa/iscrizione albo fornitori
Nuova dicitura: “Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire.”
5.3) Altri usi consentiti dalla legge
Nuova dicitura: “Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a dia o a permesso di costruire.”

6) Altra tipologia
Richiedente: Soa
6.1) Attestazione Soa/iscrizione albo fornitori
Nuova dicitura: “DURC valido 120 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire.”
Si fa riserva di successive notizie in ordine ad ulteriori adeguamenti in corso di
approfondimento con INPS e Casse Edili

Note:
1 “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti: ……
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.”


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