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28.03.2013 - lavoro

INAIL – CONTRATTI DI LAVORO A PROGETTO – CIRCOLARE N. 13/2013

Si informa che l’Inail, con circolare n. 13 del 19 febbraio 2013, ha fornito indicazioni sulla disciplina dei contratti a progetto a seguito delle modifiche introdotte alla disciplina in materia dall’art. 1, commi 22-24 e 27, della L. n. 92, c.d. “riforma del mercato del lavoro”e dall’art. 24-bis, comma 7, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
In particolare l’Istituto evidenzia che:
a) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Deve intendersi quindi abrogato, con effetto dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012), il riferimento ai “programmi di lavoro o fasi di esso” previsto dalla precedente normativa;
b) il progetto:
b.1) deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale e deve individuare il suo contenuto caratterizzante ed il risultato finale idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente obiettivamente verificabile;
b.2) non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, ma deve avere una necessaria specificità e autonomia di contenuti e obiettivi, pur consistenti in attività rientranti nell’oggetto sociale del committente;
b.3) non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per “compiti meramente esecutivi” si intendono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. Ne consegue quindi la possibilità di riconoscere una collaborazione a progetto genuina soltanto quando al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati.
Quanto sopra rilevato, la circolare in esame riporta l’elenco delle attività che il Ministero del Lavoro ha indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma.
Nell’illustrare i profili sanzionatori, ed in particolare la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1, comma 24, della Legge n. 92/2012, secondo cui l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’Inail osserva che è possibile ritenere assente il progetto laddove quest’ultimo non sia indicato nel contratto ovvero si limiti a riprodurre l’oggetto sociale dell’impresa.
Nelle ipotesi di prestazioni svolte con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati opera una presunzione relativa di subordinazione, suscettibile di prova contraria da parte del committente, che potrà quindi dimostrare in giudizio che il rapporto rientra nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
Tuttavia, se il giudice accerta la natura subordinata del rapporto, la sanzione è la trasformazione del rapporto di lavoro a progetto in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti, a prescindere dalla predisposizione del progetto scritto.
In ogni caso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all’accertamento dell’esistenza del progetto e non può estendersi fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive che spettano al committente.
La presunzione relativa non trova comunque applicazione per le prestazioni di elevata professionalità, che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In ordine al corrispettivo nel contratto a progetto, l’Inail rimarca che la nuova disciplina, nel confermare che il compenso minimo del collaboratore deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta, dispone che lo stesso non può essere inferiore ai minimi salariali applicati, nel medesimo settore, alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.
Ove manchi la contrattazione collettiva, il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore, a parità di estensione temporale della prestazione.
Come indicato nella circolare ministeriale n. 29/2012, il riferimento alle “retribuzioni minime” comporta che debbano essere presi in considerazione soltanto i minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non tutto il complesso delle voci retributive previste dai contratti medesimi.
Circa il regime vigente in tema di obbligo assicurativo e di retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio, l’Istituto precisa che:
•  l’obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto continua ad essere assolto secondo le condizioni stabilite per i lavoratori parasubordinati (v. la circolare della Inail n. 22 del 18 marzo 2004 Cfr. la nostra circolare n. 241 su “l’Informazione” n. 13 del 2.4.2004), in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle modifiche apportate dalla nuova disciplina ai requisiti del progetto;
•  fermo restando quanto evidenziato relativamente ai profili sanzionatori, il premio assicurativo dovuto (ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carco del committente) continua ad essere calcolato in base al tasso applicabile alla attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail (v., da ultimo, la circolare della Inail n. 42 del 5 settembre 2012).
Al punto 8), la circolare in discorso fornisce alcune istruzioni operative per i funzionari di vigilanza dell’Istituto, sottolineando, in via preliminare, che la nuova disciplina trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 18 luglio 2012.
Infine, con riguardo alle prestazioni, l’Inail conferma le indicazioni contenute nella circolare n. 22/2004 sopra richiamata.


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