INAGIBILITÀ DELL’IMMOBILE: RICHIESTA LA PROVA EFFETTIVA IN CASO DI ABBANDONO
INAGILITÀ DELL’IMMOBILE: RICHIESTA LA PROVA EFFETTIVA IN CASO DI ABBANDONO
(Corte di cassazione, sentenza n. 22923 del 13/12/2012)
Tale sentenza afferma il principio secondo il quale un proprietario che, a causa di lavori condominiali non eseguiti a regola d’arte, lamenti infiltrazioni nell’appartamento non può lasciare la propria abitazione e chiedere il risarcimento del danno per mancato utilizzo della casa, se non prova rigorosamente che l’abbandono dell’immobile sia dipeso dalle oggettive malsane condizioni che lo avevano reso di fatto inabitabile. la sentenza esamina il caso nel quale il pavimento dell’appartamento al piano terra di un condominio è stato rimosso per consentire riparazioni alle tubature dell’impianto di riscaldamento condominiale. Le imprese incaricate, però, non hanno eseguito le opere di ripristino a regola d’arte e, di conseguenza, il condomino del piano terra ha trovato l’appartamento danneggiato da infiltrazioni provenienti dalle reti fognarie condominiali e dai connessi fenomeni di presenza di muffe organiche. Secondo il danneggiato l’appartamento non poteva più essere abitato. ciò confermatao anche da un tecnico a cui è stata richiesta una perizia sullo stato dei luoghi.
La Corte mette in evidenza che il condomino aveva allegato esclusivamente alcune argomentazioni e comunicazioni di dati fornite dal consulente di parte, omettendo di trascrivere integralmente elementi decisivi, e che alla perizia andava attribuito esclusivamente valore di indizio: il suo apprezzamento, cioè, andava comunque affidato alla valutazione discrezionale del giudice.
Alla luce di queste considerazioni i giudici rilevano la carenza di valida prova sul carattere necessitato dell’abbandono e delle condizioni di inabitabilità dell’immobile e, conseguente, dichiarano inammissibile il risarcimento del danno subito.
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