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24.06.2013 - tributi

IMU E TARES – CHIARIMENTI

(Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013)

TARES
Con riferimento al nuovo tributo comunale rifiuti e servizi (TARES – introdotto dall’art.14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 e operante già dal 1° gennaio 2013[2]), alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 10, commi 2 e 3 del D.L. 35/2013, la Circolare 1/DF/2013 ha fornito i seguenti chiarimenti relativamente a:

Numero rate e scadenze
I Comuni possono anticipare il versamento della prima rata rispetto all’attuale scadenza di luglio e posticipare quello relativo all’ultima rata rispetto alla scadenza di ottobre.
In merito, la Circolare evidenzia che se i Comuni non modificano, con propria delibera, la scadenza ed il numero delle rate della TARES, il termine per il versamento della prima rata resta fissato a luglio 2013[3], mentre l’ultima rata scadrà ad ottobre 2013.
Sul punto, si ricorda che, a tutela del contribuente, la suddetta delibera di rideterminazione delle scadenze deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima della data del versamento.
A tal riguardo, la Circolare 1/DF/2013 ha evidenziato che detta deliberazione può, comunque, essere adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo[4].

Modalità di pagamento
Al riguardo, solo per l’anno 2013, i Comuni, per le prime due rate della TARES, possono inviare ai contribuenti i bollettini di c/c precompilati per il versamento dei previgenti tributi TARSU/TIA, ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso per questi ultimi.
A parere del Dipartimento, ciò implica che, in termini di importo delle rate del nuovo tributo, i Comuni possono scegliere se:
– far pagare le prime rate della TARES sulla base degli importi relativi all’anno 2012 stabiliti per la TARSU/TIA ed utilizzare le relative modalità di pagamento già in uso durante il 2012[5];
– oppure, utilizzare gli strumenti di pagamento precompilati già in uso, ma con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES, qualora abbiano già regolato il nuovo tributo.

Ultima rata e maggiorazione
L’ultima rata del 2013 della TARES andrà determinata, a saldo, sulla base dei nuovi importi della TARES deliberati dai Comuni e, contestualmente, dovrà essere versata la maggiorazione di 0,30 euro (cd. “TARES servizi”).
In tale ipotesi, il pagamento potrà essere fatto esclusivamente attraverso il modello F24 o il bollettino di c/c postale, in corso di predisposizione, previsto per la TARES[6].
A tal riguardo la Circolare, nel ricordare che la maggiorazione di 0,30 euro deve essere pagata contestualmente all’ultima rata della TARES, evidenzia come la scadenza del versamento della suddetta maggiorazione, potrà essere anticipata o posticipata rispetto al mese di ottobre, vista la possibilità per i Comuni di modificare tali termini.
Inoltre, per l’anno 2013, il gettito relativo alla maggiorazione di 0,30 euro è riservato allo Stato e, a tal proposito, la Circolare 1/DF/2013 precisa che, ai Comuni, è preclusa la possibilità di aumentare la medesima fino a 0,10 euro.

Esenzione da TARES per le aree pertinenziali e accessorie
In conformità alla disciplina della previgente TARSU, sono state ampliate le fattispecie di esenzione dal nuovo tributo anche alle aree pertinenziali ed accessorie a locali tassabili a destinazione anche non abitativa[7].
Come precisato dal Dipartimento, sono pertanto da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili:
– le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni,
– le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni,
– le aree comuni condominiali (nei limiti previsti dalla norma) e le aree adibite a verde.

IMU
Con riferimento alla disciplina dell’IMU, la Circolare 1/DF/2013 offre dei chiarimenti in merito alle novità introdotte dall’art.10, comma 4 del D.L. 35/2013, riguardo a:

Dichiarazione IMU
Sul punto, la lett. a), del comma 4, dell’art. 10 del D.L. 35/2013 ha previsto che il termine di presentazione della dichiarazione IMU, quando dovuta, viene spostato, dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui ha avuto inizio il possesso (o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta), al 30 giugno dell’anno successivo.
In merito, la Circolare 1/DF/2013 ha precisato che il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU produce effetti anche per l’anno 2012. Pertanto, se l’obbligo dichiarativo è sorto nel corso del 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2013.
A tale riguardo, secondo il documento di prassi, la nuova scadenza del 30 giugno 2013 renderebbe più semplice l’applicazione della disciplina del ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997[8].
In pratica, con un esempio concreto relativo alle possibili violazioni commesse nel corso del 2012 e delle relative sanzioni applicate in misura ridotta in forza del ravvedimento operoso, la Circolare precisa che:
– in caso di ritardato od omesso versamento dell’IMU 2012, la sanzione è ridotta del 3,75%[9], se il pagamento avviene entro il 30 giugno 2013 (ossia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è commessa la violazione)[10];
– in caso di omessa dichiarazione relativa all’IMU 2012, la sanzione è ridotta a 5 euro[11], se la dichiarazione viene presentata entro il 30 settembre 2013[12] (ovvero entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione, fissata al 30 giugno 2013);
– in caso di omesso versamento dell’imposta dovuta per il 2012 e omessa presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno 2013, i contribuenti potranno sanare la loro posizione entro il 30 settembre 2013, beneficiando della riduzione delle sanzioni al 10%[13] dell’IMU dovuta[14].
Tuttavia quest’ultima possibilità, anche se concede al contribuente ulteriori 90 giorni di tempo per regolarizzare la posizione relativa ai versamenti, è meno vantaggiosa rispetto alla scelta di effettuare due distinti ravvedimenti (ovvero quello per l’omesso versamento entro il 30 giugno 2013, versando la sanzione del 3,75% e quello per l’omessa presentazione versando la sanzione di 5 euro).

Deliberazioni e versamenti IMU
Dal 2013, la delibera che fissa le aliquote e le detrazioni nonché il regolamento IMU, devono essere pubblicate sull’apposito sito informatico[15] (www.finanze.it), con effetti costitutivi fin da tale momento.
L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, con conseguenti effetti anche sul calcolo dell’imposta dovuta.
A quest’ultimo riguardo, infatti, i contribuenti:
– per il calcolo della prima rata, devono tener conto delle delibere pubblicate entro il 16 maggio di ciascun anno d’imposta. In tale ipotesi i Comuni devono inviare delibere e regolamenti, per la pubblicazione nel sito informatico del MEF, entro il 9 maggio;
– per il calcolo della seconda rata, devono tener conto delle delibere pubblicate entro il 16 novembre di ciascun anno d’imposta. In questo caso, la trasmissione degli atti da parte dei Comuni dovrà avvenire entro il 9 novembre.
La Circolare 1/DF/2013 precisa, inoltre, che le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento e producono i loro effetti per l’intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Sul punto si ricorda che, l’art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 35/2013 stabilisce che:
– in caso di mancata pubblicazione della delibera, per l’anno in corso, entro il 16 maggio, il versamento della prima rata IMU, va effettuato in misura pari al 50% dell’imposta calcolata sulla basedell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
– in caso di mancata pubblicazione della delibera, per l’anno in corso, entro il 16 novembre, varranno gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento ovvero, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.

Note:
[1] Il Provvedimento è ora all’esame del Parlamento per la relativa conversione in legge (n. 676 A/C).
[2] Come noto, la nuova imposta si applica in base a 2 componenti:
a. una tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti in relazione alla superficie dell’immobile (cd. “TARES rifiuti”);
b. una maggiorazione della tariffa, pari a 0,30 euro a metro quadro di superficie (aumentabile fino a 0,40 euro, con graduazione in ragione della tipologia di immobile ed alla zona di ubicazione) che va a finanziare i servizi indivisibili del Comune (ad es. illuminazione, sicurezza- cd. “TARES servizi”).
[3] In questo caso, si applicheranno le modalità operative indicate dall’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni nella legge 214/2011.
[4] Così come stabilito dall’art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. 35/2013.
[5] A tal riguardo, la Circolare chiarisce che, qualora i Comuni utilizzino gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012, non possono addebitare gli importi dell’addizionale ex-ECA (addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza), in quanto dal 1° gennaio 2013 sono stati soppressi, non solo tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche la suddetta addizionale, ai sensi dell’art. 14, comma 46, D.L 201/2011.
[6] Sul punto, la Circolare 1/DF/2013 precisa che, qualora i Comuni abbiano previsto il pagamento della TARES in sole due rate, la seconda (ossia l’ultima rata) dovrà essere pagata necessariamente mediante modello F24 o bollettino di c/c, in via di predisposizione, previsti per il nuovo tributo.
[7] In particolare, l’art. 10 comma 3 del DL 35/2013 ha sostituito il comma 4 dell’art.14 del DL 201/2011, che attualmente prevede che “Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.”. Precedentemente a tale modifica, invece, l’esenzione riguardava le sole aree scoperte pertinenziali e accessorie ad abitazioni e le aree condominiali non detenute in via eclusiva.
[8] Ovvero la possibilità, per l’autore della violazione, di rimediare spontaneamente all’omissione o all’irregolarità tributaria commessa, fruendo di una riduzione della sanzione amministrativa.
[9]Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, in caso di mancato versamento delle imposte entro il termine previsto dalla legge, la sanzione amministrativa è pari al 30% di ogni importo non versato. In tal caso, a fronte del ravvedimento operoso, la sanzione verrà diminuita ad un ottavo del minimo (ovvero un ottavo del 30%, pari a 3,75%), qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
[10] In tal caso, sono dovuti anche gli interessi del 2,5% annuo da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.
[11] Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 504/1992, in materia di sanzioni ed interessi applicabili all’IMU, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa si applica dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro. Anche in questo caso, applicando la disciplina del ravvedimento operoso, la sanzione verrà diminuita ad un decimo del minimo (ovvero un decimo di 51 euro, che risulta pari a 5 euro), qualora la dichiarazione venga presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza “ordinaria” fissata dalla legge.
[12] In quanto il 28 settembre 2013 cade di sabato.
[13] Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 472/1997.
[14] Anche in tal caso, sono dovuti anche gli interessi del 2,5% annuo da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.
[15] Le delibere ed il regolamento devono essere preventivamente inseriti nel Portale per il federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione sul predetto sito internet (cfr. l’art.1, co.3, del D.Lgs. 360/1998 ed il D.M. 31 maggio 2002). Sul punto, la Circolare 1/DF/2013 precisa che non sono ammesse altre forme di trasmissione (quali ad esempio la posta elettronica, la posta certificata il fax, ecc.).

 


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