IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE – DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
L’Agenzia del Territorio, con la circolare n. 6/2012 recante indicazioni sulla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare (gruppi catastali D ed E), ha fornito alcune precisazioni.
È stato ribadito che ai fini della stima catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (gruppo D) e particolare (gruppo E), assumono rilevanza anche le installazioni connesse o incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi, oltre alle strutture edilizie. Come stabilito anche dalla Corte di Cassazione, la determinazione della rendita catastale dovrà tenere conto del saggio di fruttuosità pari al 2% per gli immobili appartenenti alle categorie del gruppo D e al 3% per quelli appartenenti al gruppo E.
L’Agenzia del Territorio riconosce la sussistenza di qualche criticità sull’individuazione delle tipologie di componenti impiantistiche da includere o meno nella stima catastale: tuttavia, sul tema degli impianti fissi e con particolare riferimento a quelli di produzione di energia, gli interventi giurisprudenziali si sono consolidati grazie anche alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-quinquies del Decreto Legge n. 44/2005 (convertito con Legge n. 88/2005).
In particolare, con sentenza n. 162 del 20 maggio 2008, la Corte Costituzionale ha stabilito che, nella determinazione della rendita catastale, deve tenersi conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell’unità immobiliare, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d’uso e che siano caratterizzati da specifici requisiti di immobilità. Per valutare quale impianto vada incluso nella stima catastale, occorre fare riferimento non solo al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, cioè stabile anche nel tempo e che ricada all’interno del perimetro delle unità immobiliari come da planimetrie catastali. Nella valutazione non si deve tenere in considerazione delle apparecchiature mobili come, ad esempio, le macchine utensili.
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