DURC – INAIL – RILASCIO DEL DOCUMENTO DI REGOLARITÀ IN PRESENZA DI CREDITI CERTIFICATI NEI CONFRONTI DELLE P.A. – IMPORTO ALMENO PARI AGLI ONERI CONTRIBUTIVI ACCERTATI E NON ANCORA VERSATI – CIRCOLARE INAIL N. 53/13
DURC – INAIL – RILASCIO DEL DOCUMENTO DI REGOLARITÀ IN PRESENZA DI CREDITI CERTIFICATI NEI CONFRONTI DELLE P.A. – IMPORTO ALMENO PARI AGLI ONERI CONTRIBUTIVI ACCERTATI E NON ANCORA VERSATI – CIRCOLARE INAIL N. 53/13
L’Inail con circolare n. 53 del 11 novembre 2013 ha fornito le istruzioni di propria competenza in merito al rilascio del DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del Decreto-Legge n. 52/2012.
In proposito, l’Istituto rimarca che:
– gli Enti tenuti al rilascio del DURC devono emettere tale documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del Decreto-Legge n. 52/2012;
– nel documento devono essere indicati l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo;
– il DURC rilasciato con le suindicate modalità può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
– laddove il DURC venga utilizzato per ottenere il pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore, introdotto dall’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
– l’intervento sostitutivo della stazione appaltante è stato esteso, dall’art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale 13 marzo 2013, alle ipotesi delle erogazioni, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Secondo l’art. 31, comma 8-bis, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, l’intervento sostitutivo trova applicazione, non solo nell’ambito dei contratti pubblici, ma – in quanto compatibile – anche ai fini della effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione d’ufficio del DURC;
– il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione:
– soltanto previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (comprovata da DURC aggiornato, da esibirsi in banca o all’intermediario finanziario);
– ovvero, se il debito contributivo non risulta estinto (cioè, in caso di persistente irregolarità contributiva), a condizione che l’impresa o il datore di lavoro sottoscrivano contestualmente alla cessione o alla anticipazione apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, a norma dell’art. 1269 del Codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo, eventualmente anche ai fini dell’estinzione parziale di quest’ultimo, qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario risulti inferiore al debito contributivo.
L’Inail inoltre rammenta che il DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del Decreto-Legge n. 52/2012, può essere richiesto:
– dal soggetto titolare dei crediti certificati, cioè dal diretto interessato, nei casi in cui il DURC debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati;
– da una Pubblica Amministrazione tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC in base alla normativa vigente. A quest’ultimo riguardo, l’Inail sottolinea che l’interessato dovrà pertanto dichiarare all’amministrazione procedente, o alla stazione appaltante pubblica, di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la cosiddetta Piattaforma informatica.
La Piattaforma informatica all’indirizzo
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
consente, fra l’altro, ai creditori della Pubblica Amministrazione di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.
Il DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del Decreto-Legge n. 52/2012, sarà comunque rilasciato qualora l’interessato esibisca la certificazione del credito a seguito dell’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva.
Inoltre il soggetto titolare dei crediti certificati, o l’amministrazione procedente, deve comunicare agli Istituti previdenziali e alle Casse edili gli estremi delle certificazioni dei crediti, e cioè:
– il numero di protocollo della certificazione del credito, l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione, la data di rilascio della stessa, l’importo del credito oggetto di certificazione e l’eventuale data in cui sarà pagato il credito;
– il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla Piattaforma Informatica, attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili, non appena disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione, devono verificare l’esistenza del credito certificato, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del DURC e, comunque, alla conclusione della istruttoria per il suo rilascio.
Nelle more dell’avvio della predetta funzione, gli interessati devono trasmettere, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla competente Sede Inail, le certificazioni notificate dall’account notifiche piattaforma certificazione crediti, già ricevute via PEC con il messaggio PCC – Informativa rilascio certificazione. La stessa Sede provvederà a richiedere, sempre tramite PEC, la conferma della esistenza e della validità della certificazione direttamente alle amministrazioni che le hanno rilasciate.
Infine, la circolare in esame invita le Sedi Inail a prestare la massima cura nella gestione dei DURC di cui trattasi, sottolineando fra l’altro che, nei confronti degli stessi, non trova applicazione il silenzio-assenso allo scadere del trentesimo giorno.
Come peraltro precisato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 40/2013, anche tali certificati hanno una validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.
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