DISTACCO DI MANODOPERA – ILLEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL DISTACCANTE – SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
DISTACCO DI MANODOPERA – ILLEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEL DISTACCANTE – SENTENZA dELLA CORTE DI CASSAZIONE
Si informa che la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con Ordinanza n. 46180 del 18 novembre 2013 afferma che è reato utilizzare un finto distacco al fine di eludere il divieto di subappalto.
Nella fattispecie un imprenditore, vincitore di un appalto, è stato arrestato per aver utilizzato il personale specializzato di un’altra azienda, fornendo come pretesto al distacco la formazione per l’apertura di un futuro cantiere, al fine di eludere il divieto di subappalto.
L’azienda vincitrice dell’appalto (impresa distaccataria) non aveva, infatti, le conoscenze specifiche (c.d. know how) per portare a termine l’opera e, pertanto, non ha potuto dare alcuna informazione professionale ai lavoratori, peraltro specializzati, dell’impresa distaccante.
Nel merito la Corte di Cassazione ha premesso che il reato di illegittimo distacco, contestato nella fattispecie, sussiste effettivamente nel caso in cui lavoratori siano distaccati presso altra impresa perché esegua la propria prestazione lavorativa in favore di quest’ultima in mancanza di un rilevante interesse proprio del datore di lavoro distaccante (Cass. sez. III, 29 ottobre 2009 n. 47006; Cass. sez. III, 10 giugno 2009 n. 38919).
Nella sentenza si afferma inoltre che dalle dichiarazioni testimoniali è risultato che i lavoratori apparentemente distaccati non ricevevano alcun addestramento dalla impresa distaccataria, la quale costruiva il primo ponte della sua esperienza professionale proprio in quel cantiere, a fronte dell’esperienza trentennale di montaggio di strutture metalliche per ponti della distaccante, cui pertanto aveva voluto rivolgersi l’impresa del distaccatario, in tal senso muovendosi anche dopo che le era stata negata l’autorizzazione al subappalto, ovvero utilizzando l’apparente distacco come escamotage per eludere il diniego.
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