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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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01.02.2013 - lavoro

DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI – TMCG AL 31 DICEMBRE 2012 – PREVINDAI -CONTRIBUZIONE MINIMA 2012 – FASI – NUOVI IMPORTI 2013 – IMPORTI TRASFERTA 2013

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali non determina la crescita del “minimo tabellare” ma prevede un “trattamento minimo complessivo di garanzia” annuo – TMCG – ossia un livello di retribuzione complessiva annua lorda – il TMCG – al di sotto del quale nessun dirigente può di fatto venirsi a trovare.

Per l’anno 2012 l’importo del TMCG è pari:

– ad euro 61.000 lordi per i dirigenti con anzianità aziendale nella qualifica fino a 6 anni;

– ad euro 76.000 lordi per quelli con anzianità aziendale nella qualifica superiore a 6 anni.

Si fa presente che i valori del TMCG previsti per l’anno 2013, che dovranno essere assunti come parametro al 31 dicembre 2013, aumenteranno rispettivamente a 63.000,00 e 80.000,00 euro lordi.

Per effetto di tale meccanismo il TMCG, negli importi sopra citati, deve essere confrontato, entro il 31 dicembre 2012, con il trattamento economico annuo lordo percepito dal dirigente. Qualora dal confronto effettuato a fine anno fra il trattamento economico percepito dal dirigente ed il valore del TMCG dovesse risultare una differenza in negativo per il dirigente, l’azienda deve intervenire per assicurare il livello “di garanzia”.

Si tratta di un intervento in due tempi:

– il primo, attraverso la corresponsione nello stesso mese di dicembre, di un importo una tantum erogato a titolo di “adeguamento al TMCG” che serve per ristabilire l’equilibrio rispetto al trattamento percepito nell’anno considerato;

– il secondo, attraverso la corresponsione – a partire dal mese di gennaio 2013 – di un aumento della retribuzione mensile pari all’importo che dovesse risultare necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del TMCG.

Nel caso la differenza tra il TMCG ed il trattamento annuo lordo sia pari a zero ovvero negativa (il che significa che il trattamento annuo lordo percepito è superiore al TMCG) nessuna somma dovrà essere riconosciuta, a questo titolo, al dirigente.

Per gli ulteriori aspetti si rinvia alle precedenti note in materia.

Con l’occasione si ricorda che il Previndai, con le circolari n. 32 e 33/2010, ha illustrato le innovazioni introdotte dall’Accordo per il rinnovo del ccnl per i dirigenti sottoscritto il 25 novembre 2009 sul versante contributivo (cfr. Not. n. 3/2010).

In particolare si segnala che a decorrere dall’anno 2010 viene istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda.

Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che hanno un’anzianità dirigenziale presso l’impresa superiore a sei anni compiuti.

Il livello minimo è stabilito in euro 4.500 per l’anno 2012 ed euro 4.800 per il 2013.

Per le modalità operative si rinvia alle citate note del Previndai, rammentando, peraltro, che ai fini fiscali i contributi versati al Previndai(quota impresa più quota dirigente più quota di contribuzione aggiuntiva più versamenti volontari) sono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore ad euro 5.164,57. La parte eccedente tale limite sconta invece la normale tassazione.

Si segnala infine che a decorrere dal 2012, come previsto dall’Accordo di rinnovo del 25 novembre 2009, sono modificati gli importi dei contributi dovuti al FASI e quindi anche per il 2013 gli importi risultano essere quelli riportati nella seguente tabella:

 

a carico azienda

 

a carico dirigente

Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio iscritti al Fondo

435,00 euro
al trimestre

 

220,00 euro
al trimestre

 

Assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in pensione

294,00 euro
al trimestre

 

 

Si ricorda, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’importo in cifra fissa stabilito dall’art. 10 del citato CCNL, a titolo di rimborso spese non documentabili spettante al dirigente in trasferta,è pari a 85 euro.


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