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Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
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27.09.2013 - lavoro

D.L. N. 76/2013 – INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE – GAZZETTA UFFICIALE N.196/2013

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013. la Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione, con modificazioni, del D.L n. 76/2013 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)” che si allega, unitamente ad uno schema riepilogativo delle disposizioni in esso contenute.

In particolare, con riferimento alla disposizione introdotta all’art. 9, comma 1, primo periodo che, nel modificare l’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003, prevede l’estensione della responsabilità solidale ai contratti di lavoro autonomo, si evidenzia che l’Ance è intervenuta, incisivamente e tempestivamente, nelle sedi opportune, al fine di limitarne gli effetti.

Sul punto, è stato, infatti, sin da subito evidenziato che tale previsione rappresenta un critico ed illegittimo vincolo per le imprese, già fortemente gravate dal vigente meccanismo contenuto nell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 che, però, nel prevedere l’istituto della responsabilità solidale ai fini retributivi, contributivi e assistenziali esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto, non ha mai coinvolto le prestazioni di carattere occasionale ex art. 2222 c.c..

E’ stato, pertanto, richiesto che venisse esplicitato che dall’art. 29 siano escluse le prestazioni occasionali di cui all’art. 2222 del c.c., poste in essere esclusivamente dal singolo lavoratore autonomo, introducendo invece tale previsione nei confronti dei lavoratori impegnati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (cd. lavoratori parasubordinati).

A tal proposito il Governo si è impegnato ad interpretare la nuova norma, definendo come lavoro autonomo i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (cosiddetti lavoratori parasubordinati).

Si segnala, altresì, l’importante risultato ottenuto grazie all’azione dell’Ance e rappresentato dalla conferma, nonostante i numerosi tentativi di abrogazione, anche nel testo di conversione, della disposizione che consente l’esclusione della procedura di licenziamento presso la Direzione territoriale del Lavoto Dtl, di cui all’art 7, comma 6, della L. n. 604/1966 dei licenziamenti effettuati per superamento del periodo di comporto di cui all’art. 2110 c.c., per cambio appalto o per interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.


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