D.L. 69 – 2013 – DECRETO DEL FARE – NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO E SICUREZZA, AMBIENTE, TRIBUTI, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI
D.L. 69/2013 C.D.”DECRETO DEL FARE” NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO E SICUREZZA, AMBIENTE, TRIBUTI, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21 giugno 2013, supplemento ordinario n.50/L, il Decreto Legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto del Fare) recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
Quanto disposto dal provvedimento è in vigore dal giorno successivo (salvo norme urbanistiche che, come meglio precisato nel prosieguo di questa nota, sono soggette a termini diversi) a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e perciò dal 22 giugno 2013, e dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 22 agosto 2013.
Il Decreto Legge contiene varie disposizioni di interesse per il settore e specificatamente in merito a DURC, sicurezza sul lavoro, responsabilità fiscale, ambiente, edilizia e lavori pubblici.
Si provvede in questa sede a fornire una prima illustrazione dei temi di immediato interesse per le aziende del settore edile.
A) TRIBUTI
1) Art. 50 Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
· Modifiche alla responsabilità solidale fiscale
Il DL in commento ha previsto l’eliminazione della responsabilità solidale fiscale per quel che riguarda il versamento dell’IVA relativa all’appalto.
Rimangono, in vigore tutte le disposizioni relative alla responsabilità (ed alla sanzione in capo al committente) per il versamento delle ritenute Irpef sul reddito dei dipendenti impiegati nell’appalto.
Pertanto, con riferimento alle ritenute Irpef operate, vengono confermate:
– l’operatività della responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore,
– la possibilità, per il committente e per l’appaltatore, di evitare, rispettivamente, la sanzione e la responsabilità solidale, in caso di acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione (autodichiarazione o asseverazione) attestante il corretto assolvimento degli adempimenti, già scaduti, connessi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti,
– la limitazione della responsabilità solidale all’ammontare del corrispettivo dovuto,
– l’esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche.
2) Art. 52 Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
· Riscossione dei debiti fiscali
Viene prevista la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di rateizzazione concesso da Equitalia per il pagamento dei debiti fiscali, ai soggetti in comprovata e grave situazione di difficoltà economica, secondo la casistica delineata nella norma stessa. In questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione del debito si allunga da 6 a 10 anni e l’incremento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell’accordo di rateizzazione passano da 2 rate consecutive a 8 rate anche non consecutive.
B) AMBIENTE
3) Art. 41 Disposizioni in materia ambientale
· Novità in materia di gestione delle terre e rocce da scavo
Sono state approvate alcune importanti modifiche al regime normativo delle terre e rocce da scavo provenienti dall’esecuzione di lavori edili di qualsiasi tipologia. Data la complessità dell’argomento e le perplessità che le nuove norme hanno creato, ci si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in seguito.
Le novità sono state apportate in materia congiuntamente sia dal Decreto Fare sia dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, entrati in vigore rispettivamente il 22 e il 26 giugno scorsi.
Viene stabilito che, dal 22 giugno 2013, le terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) possono essere trattate come sottoprodotto anziché come rifiuto, secondo le procedure dettate dallo scorso 6 ottobre 2012 dal D.M. 161/2012 – Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
Inoltre, dal 26 giugno 2013, i materiali da scavo provenienti dai piccoli cantieri, la cui produzione non è superiore ai 6.000 metri cubi di materiale, devono essere gestiti secondo le vecchie disposizioni stabilite dall’articolo 186 del Codice Dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006), abrogato il 6 ottobre scorso, ora reintrodotto. Per tali cantieri, quindi, si potrà tornare ad applicare la procedura semplificata utilizzata secondo gli indirizzi concordati con la Provincia di Brescia. Gli uffici del Collegio sono a disposizione per fornire i chiarimenti necessari sulla prassi da seguire.
Non è chiaro, invece, quale disciplina normativa debbano seguire i cantieri con volumi di scavo superiore ai 6.000 metri cubi, che non sono soggetti a VIA o ad AIA; sono, infatti, attesi chiarimenti urgenti da parte del Ministero dell’Ambiente che saranno prontamente comunicati alle imprese.
Nonostante le incertezze createsi a seguito dei citati provvedimenti legislativi, si ritiene che gli interventi in corso per i quali siano stati presentati i relativi Piani di utilizzo possano essere portati a termine in base alle prescrizioni già approvate nel piano stesso.
In considerazione delle perplessità espresse sulle modifiche introdotte, ci si riserva di ritornare sull’argomento con una specifica circolare illustrativa quando saranno forniti dal Ministero dell’Ambiente i necessari chiarimenti.
C) LAVORO E SICUREZZA
1) Art. 31- Semplificazioni in materia di Durc nei lavori pubblici
· Rilascio del Durc in presenza di crediti esigibili nei confronti della P.A.
Viene previsto che sia possibile ottenere un DURC regolare anche laddove risultino irregolarità contributive a carico dell’impresa, di importo pari o inferiore al credito che l’impresa vanta nei confronti della Pubblica Amministrazione. Peraltro è necessario che la Pubblica Amministrazione emetta una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili. La piena applicazione di tale modifica è subordinata all’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
· Acquisizione d’ufficio del Durc
La norma in commento ha introdotto la previsione che il Durc venga acquisito d’ufficio, sia nella fase di accertamento relativo alle cause di esclusione, sia in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori stessi.
· Intervento sostitutivo della stazione appaltante
E’ stato ampliato il numero di soggetti che possono attivare l’istituto dell’intervento sostitutivo. Ora, oltre alla Pubblica Amministrazione, anche amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti possono ricorrere a tale procedura.
Qualora, pertanto, gli stessi soggetti richiamati rilevino dal Durc un’inadempienza contributiva relativa ad imprese impiegate nell’esecuzione del contratto, potranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile.
· Validità temporale del Durc
Il decreto legge ha esteso la validità del Durc, rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a 180 giorni dalla data di emissione.
Il testo normativo, poi, nel prevedere l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc, tramite strumenti informatici, individua le specifiche fasi di acquisizione. Il Durc in corso di validità potrà pertanto essere utilizzato: per la verifica della dichiarazione sostitutiva, per l’aggiudicazione del contratto, per la stipula del contratto stesso, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per l’ottenimento del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, per la verifica di conformità (ove prevista). In sostanza, con detta previsione si consentirebbe per tali adempimenti e nell’ambito dei 180 giorni di validità, l’utilizzo di un medesimo Durc. Resta fermo, invece, l’obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo Durc per il pagamento del saldo finale.
· Acquisizione del DURC per i subappaltatori
La norma in commento ribadisce l’obbligo di acquisizione d’ufficio del Durc in corso di validità anche per i subappaltatori sia ai fini del rilascio dell’autorizzazione sia per il pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, di verifica di conformità e per l’attestazione di regolare esecuzione.
· Richiesta regolarizzazione DURC (sia per lavori privati che pubblici)
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, devono invitare l’interessato, mediante posta elettronica certificata a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
2) Art. 32 Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
· Duplicazione di crediti formativi in ambito di sicurezza sul lavoro
La norma introduce una semplificazione in merito alla formazione e all’aggiornamento dei Responsabili e degli addetti al servizio prevenzione e protezione, nonché dei dirigenti, preposti lavoratori e dei loro rappresentanti.
La nuova disposizione consente di evitare la duplicazione di corsi e di aggiornamenti, destinati a tali soggetti, nel caso in cui vi sia sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi. In tali ipotesi, pertanto, verrà riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Si auspica, peraltro, che vengano forniti i necessari chiarimenti operativi.
· Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI
La norma prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti per quanto riguarda il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nei settori definiti a basso rischio dall’art. 29 co. 6 ter del D.Lgs. 81/08, c.d. Testo unico sulla sicurezza, che verranno definiti da un successivo provvedimento.
Inoltre, l’obbligo di predisposizione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiale o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini-giorno, calcolata nell’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori, sempre che non vi siano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o comunque di rischi individuati dall’allegato XI del D.Lgs.81/08.
La norma è residuale nel settore edile, data la presenza del PSC e del POS che escludono la redazione del DUVRI. Peraltro, la redazione del DUVRI, salve le esenzioni sopra viste, è obbligatoria nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda.
· Verifiche periodiche delle attrezzature
Al fine di agevolare le verifiche periodiche delle attrezzature da parte delle imprese è stato ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro cui l’Inail è tenuto a effettuare la prima verifica. E’ stato altresì previsto l’obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche (Inail e Asl) di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati alle suddette verifiche.
D) URBANISTICA
1) Art.30 – Semplificazioni in materia edilizia
Le disposizioni contenute nell’articolo 30 del Decreto in parola entreranno in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di Conversione del Decreto stesso. Tali disposizioni introducono alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001).
· Interventi di ristrutturazione edilizia:
a) (Art. 3 lett. d) per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, non è vincolante il rispetto della sagoma dell’edificio preesistente purchè non si tratti di edifici sottoposti a vincoli storico-culturali o paesaggistici (Decreto legislativo 22-1-2004, n. 42);
b) (Art. 3 lett. d) fanno parte degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
· Interventi di manutenzione straordinaria, rapporto tecnico-impresa:
(Art. 6 co. 4) per gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definiti dall’Art. 3 co. 1 lett. b (<<..le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.>>), il tecnico abilitato può avere rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente.
· Prescrizioni per i centri storici ed i nuclei di antica formazione:
I lavori non possono avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) comportanti modifiche della sagoma rispetto preesistente o già assentito:
– (Art. 23-bis co. 4) all’interno delle zone omogenee A di cui al Decreto Ministeriale 2/4/1968, n. 1444 (cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi centri storici e nuclei di antica formazione);
– nelle zone equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;
· Certificato di agibilità parziale:
(Art. 24 co. 4-bis) il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio siano state realizzate e collaudate, e le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione siano state completate;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale sopra descritti, il termine entro il quale l’opera deve essere completata è prorogato per una sola volta di tre anni entro la sua scadenza.
Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale, l’interessato non deve presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità (inclusi accatastamento e conformità impianti).
· Proroga efficacia temporale e decadenza Permesso di Costruire, DIA e SCIA
(Art.15) Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni (passando perciò da 1 a 3 anni) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori soggetti a permesso di costruire, a DIA o a SCIA, come indicato nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente al 22 giugno 2013.
2) Art.39 – Disposizioni in materia di beni culturali
Le indicazioni del decreto in parola in materia di beni culturali portano ad una responsabilizzazione dell’amministrazione competente in materia di compatibilità paesaggistica e ad un tentativo di accelerare i tempi di resa del parere del Soprintendente in alcune procedure.
Si riportano di seguito le principali modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004.
· Autorizzazione paesaggistica
(Art. 146 co. 9) Il soprintendente ha 45 giorni per emettere parere obbligatorio e vincolante sull’istanza di autorizzazione paesaggistica. Decorso inutilmente tale termine senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente non può, come avveniva fino ad ora, indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto, ma deve provvedere sulla domanda di autorizzazione.
· Autorizzazione paesaggistica predisposta a seguito di una dichiarazione di notevole interesse pubblico
(Art. 146 co. 5, secondo periodo) Il parere obbligatorio, ma non vincolante, del sopraintendente sulle istanza di autorizzazione paesaggistica, predisposte a seguito di una dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’immobile o dell’area, deve essere reso entro 45 giorni (fino ad ora 90 giorni). Decorso inutilmente tale termine senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, il parere non si considera favorevole, ma è l’amministrazione competente (il comune) che deve provvedere sulla domanda di autorizzazione.
E) LAVORI PUBBLICI
1) Art. 26 Proroga in materia di appalti pubblici
· Proroga decennio per qualificazione SOA
E’ stata nuovamente prorogata, ora fino al 31/12/2015, la norma provvisoria che concede alle imprese di utilizzare per la propria qualificazione SOA i valori dell’ultimo decennio, in luogo di quelli usuali che farebbero riferimento agli ultimi 5 esercizi.
Pertanto, per qualificarsi in ambito SOA, si potranno utilizzare tutti i lavori degli ultimi 120 mesi precedenti il contratto con la SOA, per il rinnovo o la modifica della propria qualificazione, mentre per i valori fiscali relativi a cifra d’affari, costo personale e valore delle attrezzature, si potrà far riferimento ai migliori 5 degli ultimi 10 anni.
· Esclusione automatica delle offerte utilizzabile fino al 2015 negli appalti sotto soglia
Ulteriore proroga è stata disposta per l’utilizzo dell’esclusione automatica per l’affidamento di appalti fino alla soglia europea. E’ stato fissato al 31/12/2015 il termine fino al quale le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare questa procedura di individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, secondo il metodo usuale di conteggio della media mediata, previa esclusione delle ali.
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LEGGE N.71 DEL 24/06/2013 – Aumento dell’imposta fissa di Bollo dal 26 giugno 2013
È stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 147 del 25/06/2013 la Legge n. 71 del 2013, di conversione del D.L. n.43 del 26/04/2013, in vigore dal 26/06/2013 con la quale sono stati introdotti aumenti in materia di imposta di bollo.
In particolare, dal 26 giugno 2013, le misure dell’imposta fissa di bollo già stabilite in euro 1,81 ed euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate rispettivamente in euro 2,00 ed euro 16,00.
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