CIRCOLARE MINISTERIALE DI RIEPILOGO DELLE NOVITÀ IN TEMA DI CERTIFICAZIONI E AUTODICHIARAZIONI ANTIMAFIA
MINISTERO DELL’INTERNO
Prot. n. 11001/119/20 (8)
Roma, 19 aprile 2013
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
Oggetto: Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive del Codice Antimafia. Indirizzi applicativi e organizzativi
1. Premessa
La riforma della documentazione antimafia recata dal Libro II del D. Lgs. n. 159/2011 (cd. “Codice antimafia”) — entrata in vigore lo scorso 13 febbraio per effetto del decreto legislativo “correttivo” n. 218/2012 .–segna un punto svolta del sistema di prevenzione amministrativa delle infiltrazioni mafiose nel circuito legale, devoluto a questa Amministrazione, e riveste una valenza strategica nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.
Con essa infatti, si passa da un modello di controllo, tendenzialmente circoscritto al procedimento amministrativo che lo ha occasionato, ad uno fortemente innovativo in cui il provvedimento antimafia è il frutto di un’azione di verifica ciclica — effettuata anche indipendentemente dalle richieste di rilascio avanzate dalle singole Amministrazioni — e le risultanze acquisite vengono messe a disposizione in tempo reale di tutti i protagonisti del contrasto ai fenomeni mafiosi.
Questa evoluzione — oggi preannunciata dal Codice antimafia e destinata a diventare evidente con l’attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ¬richiede anche di rimodulare le procedure e gli assetti organizzativi finora seguiti, in modo da renderli più adeguati alle nuove esigenze cui occorre corrispondere.
Con questa consapevolezza sono state già avviate, a livello centrale, iniziative che si muovono in parallelo su una pluralità di versanti:
– la messa a punto dello schema di regolamento destinato a disciplinare le modalità di funzionamento della Banca dati;
– la progettazione e la realizzazione della piattaforma informatica di questa repository;
– l’avvio di intese collaborative con il Ministero della Giustizia finalizzate a consentire collegamenti diretti tra gli Uffici di questa Amministrazione e il casellario giudiziario, anche ai fini delle verifiche da espletarsi per il rilascio della documentazione antimafia.
Naturalmente, tali sforzi vanno accompagnati da analoghi interventi di riorientamento organizzativo e procedurale dell’azione amministrativa da attuarsi nell’ambito delle Prefetture.
A questo fine – in linea di continuità con le prime indicazioni fornite con la circolare dell’8 febbraio scorso – si ritiene opportuno formulare alcuni ulteriori indirizzi sulle misure e sulle linee d’azione da attuare già in questa fase di transizione, in cui le Prefetture-UTG continueranno ad utilizzare, in attesa dell’attivazione della Banca dati, i collegamenti al CED Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981 e agli altri sistemi informativi attivati in attuazione del previgente D.P.R. n. 252/1998 (art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia).
E’ infatti evidente che l’utilizzo di tali strumenti non consente ancora di realizzare quel meccanismo di rilascio immediato della documentazione antimafia, prefigurata dal Codice. Ciò, però, non esime dalla necessità di attuare misure di varia natura capaci comunque, nel rispetto dei nuovi termini procedimentali fissati dallo stesso Codice, di ridurre al minimo i tempi di emissione dei provvedimenti amministrativi in discorso e di garantire, nel più breve tempo possibile, la certezza dei rapporti giuridici privato pubblica amministrazione.
2. Aspetti delle procedure di rilascio dell’informazione antimafia.
Il problema concernente la celere definizione del procedimento di rilascio riguarda solo in misura minore l’emissione delle informazioni antimafia. Questo perché, come è stato chiarito dalla citata circolare dell’8 febbraio scorso, già nella presente fase transitoria, questo tipo di
provvedimenti potrà essere rilasciato sulla sola base della consultazione delle risultanze del CED Interforze e del patrimonio informativo agli atti della Prefettura.
Ciò consentirà di contenere i tempi di emissione delle informazioni antimafia, limitando i casi in cui, occorrerà attivare gli organi; di polizia per lo svolgimento dei tradizionali accertamenti informativi. alle sole ipotesi sottoindicate:
– quando emerga l’esistenza delle situazioni ostative ovvero “indizianti” (di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia), delle quali dovrà essere verificata l’attualità a mente dell’art. 92, comma 2;
– quando il soggetto nei cui confronti viene richiesto il rilascio del provvedimento de quo risulta “non censito”, in quanto nei suoi confronti non è stato richiesto il rilascio dell’informazione antimafia (art. 92, comma 1, del Codice);
– quando sono intervenuti mutamenti delle figure rilevanti della compagine amministrativa, gestionale e proprietaria (artt. 85 e 86, comma 3, del Codice).
Considerazioni a parte merita l’ipotesi — già illustrata nella richiamata circolare dell’8 febbraio scorso — in cui l’operatore economico non abbia formato oggetto delle verifiche ex art. 84, comma 4, lett. d) ed e), nei dodici mesi precedenti l’ultimo rilascio. In tali ipotesi, l’informazione antimafia sarà comunque rilasciata e saranno, nel contempo, avviate ex post le necessarie iniziative di controllo volte ad attualizzare le risultanze in atti.
Tale meccanismo — come evidenziato nella circolare dell’8 febbraio scorso — è funzionale a creare quell’”accertamento dinamico” che costituirà l’elemento essenziale per l’efficacia del modello di prevenzione amministrativa delle infiltrazioni mafiose che entrerà a regime nel momento in cui la Banca dati sarà resa operativa.
Per quanto concerne, infine, l’effettuazione delle verifiche prescritte dall’ultimo comma
dell’art. 85 del Codice antimafia nei confronti dei “familiari conviventi”, si osserva che in tale categoria deve ritenersi incluso “chiunque conviva” con la persona sottoposta ad accertamento ¬analogamente a quanto già previsto dalla disciplina degli effetti delle misure di prevenzione e, segnatamente, dall’art. 67, comma 4, del Codice – i cui dati anagrafici dovranno essere comunicati alla Prefettura competente dai soggetti indicati dall’art. 83, commi 1 e 2, del Codice.
3. Le comunicazioni antimafia: l’autocertificazione.
Una delle novità di maggiore impatto determinate dall’entrata in vigore del Codice antimafia
riguarda il ruolo delle Prefetture, le quali tornano ad essere il front end unico per il rilascio delle comunicazioni antimafia, provvedimento di natura certificatoria che attesta l’esistenza o meno in capo al soggetto scrutinato delle situazioni automaticamente ostative di cui al suddetto art. 67. Viene, quindi, meno la modalità alternativa di rilascio di questo tipo di provvedimento, costituita dal certificato camerale munito di dicitura antimafia, rilasciato dalle Camere di Commercio.
Il ritorno alla competenza esclusiva delle Prefetture al rilascio delle comunicazioni antimafia
costituisce un passaggio obbligato per l’approdo definitivo al sistema di rilascio automatico della documentazione antimafia. Occorre, infatti, considerare che il “vecchio” certificato camerale si riferiva ad un novero ristretto di soggetti della compagine amministrativa e gestionale dell’impresa, che non coincide più con lo spettro dei soggetti che, a mente dell’art. 85, devono essere sottoposti a verifica. A ciò si aggiunge l’esigenza di censire, già in questa fase transitoria, il maggior numero di imprese, accumulando dati che si riveleranno utili al momento dello start up della Banca dati.
Fino alla messa in funzione e l’attivazione di quest’ultima, le Prefetture saranno chiamate a rilasciare un numero di comunicazioni antimafia superiore, anche in termini sensibili, al numero dei provvedimenti che dovevano essere rilasciati sotto il vigore del D.P.R. n. 252/1998.
In considerazione di ciò appare opportuno che vengano adottate misure che, attraverso snellimenti procedurali e organizzativi, consentano di far fronte al meglio a questo temporaneo picco di attività.
Va, quindi, innanzitutto richiamata l’attenzione sull’importanza di una rigorosa applicazione, da parte anche delle Amministrazioni richiedenti, delle misure di semplificazione contemplate dal Codice antimafia relativamente al rilascio dei provvedimenti in discorso.
Ci si riferisce, in particolare, alle previsioni dell’art. 89 che consente all’operatore economico interessato di autocertificare, con le forme stabilite dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l’assenza delle cause ostative ex art. 67 nei seguenti casi, allorquando non è prescritto il rilascio dell’informazione antimafia:
– contratti e subcontratti di lavori, servizi e forniture dichiarati urgenti;
– provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
– attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese dietro presentazione della SCIA;
– attività private sottoposte al regime del silenzio-assenso di cui alla tabella C annessa al D.P.R. n; 300/1992.
Si evidenzia che nei casi appena elencati l’autocertíficazione costituisce la modalità, ordinaria di attestazione dei requisiti morali in discorso; resta fermo che le Amministrazioni destinatarie possono attivare ex post idonee forme di controllo che, secondo quanto previsto dall’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, possono essere attivate anche a campione, oltre che, naturalmente, in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle auto-attestazioni.
Le eventuali richieste di controllo delle autocertificazioni ex art. 89 del Codice inoltrate alle Prefetture costituiscono una richiesta di rilascio della comunicazione antimafia, che andrà soddisfatta secondo il relativo tempo del procedimento, aspetto per il quale si fa rinvio alle ampie indicazioni già fornite con la circolare dell’8 febbraio scorso.
In un’ottica di semplificazione appare opportuno che gli esiti definitivi dei controlli svolti vengano comunicati, allorquando essi non evidenzino l’esistenza di cause automaticamente ostative, attraverso strumenti telematici e, laddove possibile, nella forma di elenchi cumulativi e della comunicazione antimafia che, sebbene non esplicitamente prevista, si ritiene tuttora praticabile. In questo senso, in un’ottica di agevolare l’applicazione della normativa, si unisce un modello di comunicazione antimafia che potrà essere utilizzato per l’emissione dei provvedimenti in discorso di carattere liberatorio.
Si aggiunge che, in una logica attenta al contenimento delle spese di funzionamento, appare importante che la trasmissione delle comunicazioni antimafia avvenga preferibilmente attraverso lo strumento telematico.
Considerata la rilevanza dello snellimento, introdotto dal citato art. 89 del Codice anche ai fini dell’alleggerimento degli oneri burocratici a carico delle imprese, appare, inoltre, opportuno che le SS.LL. ne facciano oggetto di comunicazione nell’ambito di una dedicata seduta della Conferenza Provinciale Permanente. In questo contesto, potrà essere richiamata anche l’attenzione sull’opportunità che le attività amministrative riguardanti l’applicazione delle nuove norme sulla documentazione antimafia si sviluppino in coerenza con i principi di leale collaborazione, specie con riguardo all’attivazione degli idonei controlli sulla veridicità delle predette autocertificazioni.
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