08.02.2013 - ambiente

CENSIMENTO AMIANTO – OMESSA COMUNICAZIONE – CRITERI PER L`APPLICAZIONE DELLE SANZIONI STABILITI DALLA REGIONE LOMBARDIA

CENSIMENTO AMIANTO – OMESSA COMUNICAZIONE – CRITERI PER L`APPLICAZIONE DELLE SANZIONI STABILITI DALLA REGIONE LOMBARDIA

Si segnala che la Regione Lombardia ha stabilito i criteri per l’applicazione delle sanzioni relative alla mancata comunicazione ad ASL della presenza di amianto compatto necessaria all`ente per completare il censimento (si veda in merito quanto comunicato in precedenza sull’argomento).
Come noto, l`art. 8 bis della L. R. 17/03 (come modificata e integrata con L.R. 14/12), prevede per la mancata comunicazione di cui all`art. 6 co. 1 del medesimo decreto, una sanzione amministrativa da un minimo 100 € a un massimo di 1500 €.
Tale sanzione viene applicata, ai sensi della DGR del 30/01/13 n. IX/4777, in base alla pericolosità, definita secondo l`indice di degrado, rapportata alla quantità di amianto secondo la tabella dell`allegato A qui di seguito allegata.
Si segnala, infine, che per stabilire l`indice di degrado (e dunque la pericolosità) si deve fare riferimento al d.d.g. Sanità 13237/08.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
 
Allegati:
DGR n. IX/4777/13
DDG n. 13237/08 Protocollo regionale per valutazione dello stato delle coperture


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