BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – RIMBORSO ACCISE 1° TRIMESTRE 2013
BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – RIMBORSO ACCISE 1° TRIMESTRE 2013
(Nota Agenzia Dogane 26/3/13, n.36996)
E’ stato pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Dogane il software per la presentazione della domanda di rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore dell’autotrasporto dal 1° gennaio al 31 marzo 2013.
La domanda va presentata entro il 30 aprile 2013. Dopo la compilazione, la dichiarazione va stampata e consegnata, insieme con i dati relativi salvati su supporto informatico, al competente ufficio delle Dogane, oppure a quello di Roma I (per gli esercenti comunitari che non presentano la dichiarazione dei redditi in Italia) oppure si può procedere a trasmetterla per via telematica, attraverso il Servizio telematico Doganale Edi.
Restano confermati i soggetti che possono fruire del beneficio, pari a 214,18609 per 1.000 litri di prodotto, che sono:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonn. (restano esclusi gli operatori che hanno a disposizione mezzi di tonnellaggio inferiore);
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto, di cui al d.lgs. 422/97, e relative leggi regionali;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, di cui alla L. 1822/39, al Regolamento (CEE) 684/92 e al d.lgs. 422/97;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
I soggetti di cui alla lettere b), c), d) possono comprovare i consumi di gasolio anche con scheda carburante, mentre gli esercenti di cui alla lettera a) sono chiamati a documentarne il consumo soltanto con fatture d’acquisto.
Si evidenzia che rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dall’anno 2012 non operano le limitazioni previste dalla L. 244/07 (art. 1, comma 53) e che pertanto tali crediti potranno essere compensati anche se l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese superi il limite di 250.000.
Per la fruizione del beneficio il codice tributo da indicare nel modello F24 è 6740.
Si sottolinea, inoltre, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2012 potranno essere compensati entro il 31.12.2014. Da tale data, poi, decorre il termine per presentare la domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2015.
La nota dell’Agenzia, il modello per la dichiarazione e il software per la presentazione della domanda di rimborso sono reperibile sul sito internet dell’Agenzia.
Si segnala che sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane è disponibile la versione aggiornata del software per la compilazione della dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente sui consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori.
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