BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 APRILE
BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 APRILE
(Nota Agenzia Dogane 26/3/2013, n. 36996)
Entro il 30 aprile 2013 può essere presentata la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel primo trimestre 2013 (dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013).
La misura dell’agevolazione è pari a 214,18609 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2013.
La domanda di rimborso delle accise può essere presentata dalle imprese che svolgono attività di autotrasporto merci, sia in conto proprio che per conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Le dichiarazioni possono essere presentate agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti alternativamente:
A) utilizzando il software disponibile sul sito internet www.agenziadogane.it. La dichiarazione una volta compilata dovrà essere stampata e trasmessa all’Agenzia delle Dogane allegando la seguente documentazione:
– dati salvati su supporto informatico (cd rom);
– copia delle carte di circolazione dei veicoli interessati dal beneficio;
– copia di valido documento d’identità del sottoscrittore.
B) per mezzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I.
Pur non dovendoli allegare alla domanda di rimborso, le imprese devono conservare e tenere a disposizione per eventuali controlli i seguenti documenti:
– le fatture di acquisto del gasolio;
– copia della licenza/autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto merci;
– copia dell’autorizzazione comunale nel caso siano in possesso di un distributore privato di carburanti.
L’importo dell’agevolazione potrà essere utilizzato, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, in compensazione, mediante il modello F24.
Il Codice Tributo da utilizzare è il 6740 mentre come anno di riferimento dovrà essere indicato il 2013 (anno nel quale si effettua la compensazione del credito).
A decorrere dal 2012 il credito d’imposta derivante da riduzioni su accise è escluso dal limite di 250.000,00 per la compensazione nel modello F24.
Eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2014, dovranno essere richieste a rimborso entro il 30 giugno 2015.
Si ricorda, infine, che con nota del 31 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento non fa decadere il diritto a richiedere il rimborso del credito maturato purché sia presentata apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
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