AVCPASS – L’AVCP CONFERMA CHE DAL 1 GENNAIO 2014 LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE GARE DOVRA’ ESSERE SVOLTA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE IL NUOVO SISTEMA
L’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP), ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale www.avcp.it, il Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2013 recante Chiarimenti sulle modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 101/2013.
In tale comunicato l’AVCP conferma che le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di verificare i requisiti tecnico-economici e organizzativi-finanziari, dichiarati dalle imprese in sede di gara, a partire dal 1 gennaio 2014 e tale controllo dovrà essere svolto esclusivamente mediante il sistema AVCPASS.
Questa la lettura che discende dal combinato disposto tra il nuovo testo dell’art. 6 bis del D. Lgs 163/2006, la Deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità che ha istituito il sistema denominato AVCPass e la relazione illustrativa alla stessa deliberazione, scritta con lo scopo di precisare ed approfondire alcuni contenuti.
Il Comunicato dello scorso 30 ottobre era atteso stante la problematica apertasi con l’introduzione dell’articolo 49-ter della Legge di conversione del decreto Fare (Legge 9 agosto 2013 n.98) che sembrava invece volto ad anticipare al 21 novembre 2013 il meccanismo di verifica tramite sistema AVCpass.
Si pubblica di seguito il testo del comunicato in parola.
Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2013
Chiarimenti sulle modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 101/2013
L’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (di seguito Codice), introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, dispone al comma 1, che dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità e, al comma 3, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.
In ottemperanza a tale disposizione che mira a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici e a ridurre gli oneri connessi agli obblighi informativi, l’Autorità ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) le cui modalità di funzionamento sono sintetizzate nella relazione allegata alla Deliberazione n. 111/2012 e dettagliate sul portale dell’Autorità nella sezione Servizi, all’indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione.
Al fine di venire incontro alle esigenze del mercato e favorire un passaggio graduale alle nuove modalità operative, il sistema AVCPASS è stato attivato con tempistiche diverse in relazione al valore a base d’asta degli appalti; è stato, pertanto, reso operativo dal 1 gennaio 2013 per gli appalti di importo superiore a 20 mln. e dal 1 marzo 2013 per gli appalti di importo superiore a 40.000.
Considerato il fabbisogno formativo manifestato dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori e lo scarso utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità nello scorso mese di giugno ha ritenuto opportuno, da un lato, proseguire fino a dicembre 2013 le attività formative avviate nel 2012, dall’altro, rimodulare le tempistiche di entrata in vigore prevedendo, per tutto l’anno corrente, un regime transitorio in cui le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori possono continuare a verificare il possesso dei requisiti secondo le previgenti modalità. A partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le gare di importo superiore a 40.000 (cfr deliberazione n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) con la sola esclusione degli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali. Per tali procedure, le tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti saranno disciplinate attraverso un’apposita deliberazione dell’Autorità.
Si ritiene opportuno precisare che l’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non modifica i termini di entrata in vigore dell’obbligo di acquisire, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure di gara; termini già fissati al 1 gennaio 2013 dall’art. 6 bis del Codice. Tuttavia il citato art. 49 ter prevedendo che Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ha generato dubbi interpretativi in quanto sembra aver introdotto un nuovo termine (il 22 novembre 2013 e non più il 1 gennaio 2013) di entrata in vigore del sistema di verifica dei requisiti di cui all’art. 6 bis del Codice, sebbene lo stesso art. 6 bis non abbia subito modifiche per effetto del citato art. 49 ter.
Al fine di chiarire i termini di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici per le verifiche di cui all’art. 6 bis è stato approvato un emendamento al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che prevede oltre alla soppressione dell’art. 49 ter del D.L. 69/2013, la modifica dell’art. 6 bis, comma 1, sostituendo le parole acquisita presso con le parole acquisita esclusivamente attraverso.
Pertanto, dal combinato disposto tra il nuovo testo dell’art. 6 bis e la deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità, a partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS.
Il Presidente
Sergio Santoro
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941