AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% – COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE
Come precedentemente segnalato, l’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha previsto l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
In modo analogo a quanto avvenne per il precedente incremento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, con proprio comunicato stampa, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto, effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011.
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’IVA a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
Liquidazione periodica |
Periodo di fatturazione |
Termine di versamento |
Mensile |
Ottobre e novembre |
Versamento acconto IVA (27 dicembre) |
Dicembre |
Termine liquidazione annuale (16 marzo) |
|
Trimestrale |
Quarto trimestre |
Termine liquidazione annuale (16 marzo) |
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
Si allega il testo del comunicato stampa.
Allegati: comunicato stampa
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