ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI ANTINCENDIO: OBBLIGO DI SOSTITUIRE I DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO
ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI ANTINCENDIO: OBBLIGO di SOSTITUIRE I DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO
Scade il 16/02/2013 il termine ultimo previsto per la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette ai controlli antincendio dei VVF sprovvisti di marcatura CE, ai sensi del D.M. 03/11/2004.
In particolare l’art. 5 del citato D.M. 03/11/2004, entrato in vigore il 16/02/2005, prevede che: «I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. […]».
Il termine risulta in scadenza il prossimo 16/02/2013.
Si ricorda che il termine in oggetto, di cui all’art. 5 del D.M. 03/11/2004, era originariamente previsto pari a 6 anni e che è stato prorogato di 2 anni ai sensi del D.M. 06/12/2011, che aveva inoltre modificato il campo di applicazione del D.M. 03/11/2004 medesimo, alla luce delle disposizioni introdotte dal regolamento di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151.
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