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27.02.2012 - tributi

STUDI DI SETTORE – REVISIONE 2012

Via libera alla revisione ordinaria triennale dello Studio di Settore UG69U (Costruzioni), con efficacia a partire dal periodo d’imposta 2012.
Così prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 gennaio 2012, n.2012/1242, che ha approvato il programma di revisione degli Studi di Settore, a seguito del parere della Commissione degli Esperti (di cui l’ANCE è componente), espresso nella riunione dello scorso 1° dicembre.
Come noto, infatti, l’art.10-bis della legge 146/1998 prevede che gli Studi di Settore vengano revisionati, al massimo, ogni tre anni dalla loro entrata in vigore, o dall’ultima revisione, al fine di assicurare l’adeguamento di tali strumenti alla realtà economica.
Con riferimento al settore edile, la citata revisione riguarderà lo Studio UG69U, costruito, come noto, su base regionale, ed adottato, a partire dal periodo d’imposta 2009[1], dalle imprese e società operanti nel settore edile con ricavi ed incrementi di rimanenze entro i 5.164.569 euro (art.2 del D.M. 12 marzo 2010).
In merito, si ricorda che, in base alla struttura “regionalizzata” dello Studio UG69U, le funzioni di ricavo sono specifiche per ciascuna Regione, al fine di tener conto di come la collocazione territoriale delle imprese incida direttamente sui modelli organizzativi, sui costi dei fattori produttivi, sui livelli di qualità e di prezzo dei prodotti.
A tal riguardo, si ricorda che, proprio in funzione di una revisione più accurata dello Studio, nel quadro Z (“Dati complementari”) del Modello UG69U/2011, relativo al periodo d’imposta 2010, sono state richieste nuove informazioni, tra le quali si segnalano:
–  il numero delle giornate retribuite e non “effettivamente lavorate” per effetto di provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa di “Cassa integrazione guadagni ordinaria”, determinati da eventi meteorologici (rigo Z04);
–  i costi sostenuti per l’allestimento dei cantieri che sono stati aperti nel corso del periodo d’imposta, escludendo quelli relativi alle attività acquisite in subappalto (rigo Z05);
–  le spese e l’ammontare dei ricavi derivanti dalla partecipazione a Consorzi ed Associazioni temporanee d’impresa per l’acquisizione di lavori (righi Z07 e Z08).
Lo Studio revisionato entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta 2012, dopo il parere della Commissione degli Esperti, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2012[2].
Si evidenzia, infine, che, come reso noto dalla stessa Commissione degli Esperti, i correttivi anticrisi[3] per gli Studi di Settore, ivi compreso lo Studio UG69U, verranno adottati anche per il periodo d’imposta 2011, al fine di renderli maggiormente rappresentativi della realtà dei diversi settori produttivi, duramente colpiti dalla persistente congiuntura economica negativa.
I correttivi anticrisi verranno individuati dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la SO.SE. (Società per gli Studi di Settore), e, dopo l’approvazione della Commissione degli Esperti, saranno adottati mediante apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Note:
[1] Cfr. il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 12 marzo 2010.
[2] Così dispone, infatti, il comma 1-bis dell’art.1 del D.P.R. 195/1999 (aggiunto dall’art.23, comma 28, lett.a, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 e modificato, da ultimo, dall’art.2, comma 35, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), ai sensi del quale, a partire dall’anno 2012, gli Studi di Settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
La medesima disposizione stabilisce, altresì, che eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.
[3] Per il periodo d’imposta 2010, i correttivi anticrisi sono stati adottati con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 giugno 2011.

 


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