SOCIETÀ IMMOBILIARI – OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA
Tra le scritture contabili che una società immobiliare deve conservare obbligatoriamente rientrano i preliminari di compravendita, essendo richiesto dalla natura stessa dell’impresa (art. 2241 c.c.).
Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 74/2000, pertanto, incorre nel reato di occultamento o distruzione di documenti contabili colui che – per evadere le imposte – non conservi i documenti obbligatori, tra cui appunto i contratti preliminari di compravendita, in caso di società immobiliare.
Con la sentenza n. 36624/2012, la Corte di Cassazione, riprendendo un proprio orientamento (cfr. sentenza n. 1377 del 1° dicembre 2011), ha affermato che è punibile, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, l’occultamento dei contratti preliminari di compravendita di una società immobiliare.
L’oggetto materiale del suddetto reato è costituito dalle scritture contabili o dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione, sicché occorre valutare come i preliminari possano essere ricondotti a tali scritture e documenti.
Secondo la Suprema Corte, la soluzione è data dal riferimento all’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, laddove è previsto l’obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie fissate dal Codice civile, così da richiamarsi l’art. 2214 c.c., il quale, a sua volta, dispone che tra dette scritture devono farsi rientrare anche quelle che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Evidentemente, i preliminari di compravendita, per una società immobiliare, possiedono questo requisito.
Come precisato dalla Cassazione, essi ineriscono all’attività dell’impresa e rivestono natura contabile visto che, nel comprovare l’avvenuto pagamento a titolo di caparra nell’ottica della stipulazione di contratti definitivi, assumono la veste di vere e proprie ricevute le quali, attestando ricavi imponibili per l’impresa venditrice, rivestono indubbia rilevanza ai fini fiscali.
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