24.09.2012 - trasporti

RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO PRIMO TRIMESTRE 2012 – TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO PRIMO TRIMESTRE 2012 – TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE

L’Agenzia delle Dogane ha precisato che, con la legge n.44/2012, è stata disposta una modifica al DPR n.277/2000 volta ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.
Tale termine, per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati nel primo trimestre 2012, era fissato nel 1 aprile 2012 (si veda in proposito quanto pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori e sul Notiziario mensile).
In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso.
Pertanto, l’interessato potrà presentare ugualmente la dichiarazione, anche se tardiva, con riferimento ai consumi del primo trimestre 2012, fermo restando l’onere di presentare comunque la dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso in argomento il 1 aprile 2012).


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