RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE NEGLI APPALTI – ESTENSIONE AI FINI IVA
Il D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012[1] introduce la responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, in relazione al versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture dei lavori realizzati (art.2, comma 5-bis).
La responsabilità dura 2 anni dalla cessazione dell’appalto e non si applica qualora si dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.
Tale disposizione introduce ulteriori obblighi in capo all’impresa di difficile applicazione, tenuto conto che non vengono individuati gli strumenti mediante i quali possa esercitarsi il controllo nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori.
Infatti, non esiste una certificazione delle ritenute effettuate e dell’IVA incassata relativamente a ciascun appalto o subappalto, cosicchè, di fatto, l’esimente non opera mai.
Tra l’altro, se si pensa, ad esempio, al settore delle costruzioni, i lavoratori vengono spesso utilizzati contemporaneamente in più cantieri, mentre i versamenti delle ritenute sono, come noto, mensili e riferiti a tutti i dipendenti in forza presso l’impresa.
Allo stesso tempo, non è nemmeno ipotizzabile l’istituzione, per il futuro, di modelli di versamento delle ritenute e dell’IVA separati per ciascun cantiere (F24 specifico per ogni cantiere), che complicherebbe in maniera inverosimile gli adempimenti delle imprese, in controtendenza alle esigenze di semplificazione, obiettivo ultimo dello stesso D.L. 16/2012.
Per tali motivi, l’ANCE è intervenuta sin da subito per chiedere lo stralcio della disposizione ed il rinvio della materia ad un successivo provvedimento, da concertare con le Associazioni di categoria, ferma restando la necessità di evitare la responsabilità solidale anche ai fini IVA.
Tuttavia, la disposizione è stata confermata nel testo definitivamente approvato in legge, anche se, nella discussione finale, è stato accolto un Ordine del Giorno – n.9/5109-AR/21 (seduta del 19 aprile 2012) che, nella sostanza, recepisce le istanze dell’Associazione.
Con tale atto, infatti, il Governo si impegna a valutare l’opportunità di:
– posticipare l’applicazione delle disposizioni sulla responsabilità solidale fino all’entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA inerenti gli appalti;
– evitare, in ogni caso, l’introduzione di nuovi obblighi documentali, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente per l’attuazione della responsabilità solidale, anche ipotizzando un Modello di versamento F24 generale, accompagnato da un’eventuale autodichiarazione dell’appaltatore, o subappaltatore, che certifichi che, in tale modello, sono comprese le ritenute fiscali e l’IVA relativi all’appalto;
– prevedere la possibilità, per i coobbligati in solido (committente e appaltatore), di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell’inadempimento e l’esclusione della responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni, per le quali resta obbligato il responsabile dell’inadempimento.
Si tratta di una disposizione che, ancora una volta, affida alle imprese compiti ispettivi, sostituendosi all’Amministrazione, non in grado di garantire il controllo sul rispetto degli adempimenti fiscali, e che si affianca all’analoga responsabilità già vigente in materia previdenziale.
La responsabilità solidale in materia fiscale già esisteva, ma solo per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro relativi ai dipendenti utilizzati negli appalti e nei rapporti tra subappaltatore ed appaltatore.
La novità della disposizione riguarda:
l’estensione della responsabilità anche nei rapporti tra committenti ed appaltatore (e non solo tra appaltatore e subappaltatore)
l’estensione della responsabilità anche ai versamenti dell’IVA riguardanti l’appalto.
Alla luce delle novità in materia, si ritiene necessario il rinvio dell’applicazione della disposizione all’atto dell’emanazione di un decreto attuativo che recepisca i contenuti dell’Ordine del Giorno approvato, che accoglie le nostre considerazioni in materia.
Note:
[1] Il D.L. 16/2012 (cd. Semplificazioni fiscali) è stato convertito nella Legge 26 aprile 2012, n.44, pubblicata sul S.O. n.85 alla G.U. n.99 del 28 aprile 2012.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941