REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN AREE NATURALI PROTETTE
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN AREE NATURALI PROTETTE
(Corte di Cassazione, n.7900 del 29/02/2012 Sezione III)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.7900 del 29/02/2012 della III Sezione penale, ricorda come la realizzazione di interventi ed opere in aree protette debba essere sottoposta al preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti cioè:
1. il permesso di costruire previsto dal TUE D.P.R. 380/2001;
2. l’autorizzazione paesaggistica di cui al D.L.vo n.42/2004;
3. il nulla osta del parco ex art.6 L.394/1991 stante l’autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici.
Quindi, nel caso di concessione rilasciata in seguito ad una richiesta di Permesso di costruire ed in conformità come definito all’art.36 TU 380/2001, si estinguono ai sensi del successivo art.45, soltanto i reati di cui all’art.44, cioè le contravvenzioni previste dalle norme urbanistiche vigenti; ciò non avviene per le violazioni ambientali che hanno una disciplina differente, legittimamente e costituzionalmente distinta.
In merito alle violazioni in zona sismica, si deve precisare come qualsiasi interventi in aree protette (ad eccezioni di quelli di semplice manutenzione ordinaria che non riguardano il caso in esame) deve essere preventivamente denunciato al competente ufficio al fine consentire i prescritti controlli; soggetto attivo del reato ex art.93 TU 380/2001 è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire i lavori in quanto destinatario diretto del divieto di edificare in zona sismica in assenza dell’autorizzazione ed in violazione della prescrizioni tecniche e, come tale, non esonerato da responsabilità.
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