QUALIFICAZIONE SOA – MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO D.P.R. 207-2010 DALLA LEGGE N. 119 DEL 23 LUGLIO 2012
In relazione a quanto già pubblicato sul sito in data 08/06/2012, si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio u.s. la Legge n. 119 del 23 luglio 2012 di conversione del Decreto-Legge n. 73 del 6 giugno scorso. La norma riguarda “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese”.
La legge in parola, in merito alla qualificazione Soa, ha nuovamente modificato i termini previsti dall’art. 357 del Regolamento, il D.P.R. 207 del 5/10/2010, recante le norme transitorie. In particolare viene previsto un consistente snellimento del regime transitorio della qualificazione SOA.
Si analizzano di seguito le principali novità in materia di qualificazione.
1) Validità delle attestazioni Soa nelle categorie OS2- OS12- OS18- OS21
I bandi fino al 5 dicembre 2012 dovranno far riferimento alle categorie del D.P.R. 34/2000, successivamente faranno riferimento alle categorie del D.P.R. 207/2010 OS2-A, OS12-A, OS18-A e OS21. Le attestazioni rilasciate nell’ambito del vecchio Regolamento (D.P.R. 34/2000) rimangono valide fino alla naturale scadenza ai fini della partecipazione alle gare in queste categorie.
Gli attestati rilasciati nelle nuove categorie corrispondenti nel nuovo Regolamento (D.P.R. 207/2010) dal 5 dicembre 2012 sostituiranno le attestazioni, nel frattempo scadute, rilasciate nell’ambito del vecchio Regolamento (D.P.R. 34/2000) per le medesime categorie. Dalla medesima data gli importi delle classifiche saranno quelli arrotondati, come previsto dal nuovo Regolamento.
2) Validità delle attestazioni Soa nelle categorie OS7 – OS8
I bandi fino al 5 dicembre 2012 dovranno far riferimento alle lavorazioni delle categorie del D.P.R. 34/2000, successivamente faranno riferimento alle diverse lavorazioni delle medesime categorie del D.P.R. 207/2010. Le attestazioni rilasciate in tali categorie nell’ambito del vecchio Regolamento (D.P.R. 34/2000) rimangono valide fino alla naturale scadenza e, dal 5 dicembre 2012, potranno essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare nelle quali viene richiesta la categoria OS7.
Gli attestati rilasciati nelle nuove categorie corrispondenti nel nuovo Regolamento (D.P.R. 207/2010) dal 5 dicembre 2012 sostituiranno le attestazioni, nel frattempo scadute, rilasciate nell’ambito del vecchio Regolamento (D.P.R. 34/2000) per le medesime categorie. Dalla medesima data gli importi delle classifiche saranno quelli arrotondati, come previsto dal nuovo Regolamento.
3) Qualificazione Soa nella categoria OG11
Le attestazioni rilasciate nell’ambito del vecchio Regolamento (D.P.R. 34/2000) rimangono valide fino alla naturale scadenza ai fini della partecipazione alle gare in questa categoria.
Non è più previsto che le stazioni appaltanti siano tenute alla riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori, suddividendo l’importo nei lavori impiantistici effettivamente realizzati.
Al contrario, è previsto che le SOA suddividano l’importo dei certificati di esecuzione dei lavori riportanti la categoria OG11, secondo il modello previsto dall’allegato “D” del D.P.R. n. 34/2000. Tale importo è ripartito nelle categorie OS3, OS28, OS30, secondo le percentuali del 20%, 40% e 40%.
Gli importi ricavati attraverso le suddette percentuali saranno utilizzati dalle SOA per il calcolo dei requisiti di qualificazione delle imprese che devono dimostrare, rispetto all’importo della classifica richiesta in OG11, di aver eseguito lavori specialistici nella OS3 pari al 40%, nella OS28 pari al 70% e sempre pari al 70% nella OS30, fermo restando il possesso anche dei lavori di “punta”, cioè di un maggior importo entro i minimi richiesti dalla norma.
La soluzione consente, pertanto, un facile utilizzo dei vecchi requisiti per ottenere la qualificazione nella nuova categoria OG11.
4) Certificati di esecuzione lavori da riemettere nelle categorie OS2, OS12, OS18, OS21
I certificati di esecuzione dei lavori già emessi nelle categorie OS2, OS12, OS18 e OS21, di cui all’allegato A del D.P.R. n. 34/2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del nuovo Regolamento.
Su richiesta dell’impresa interessata:
– i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS12-B di cui all’allegato A del nuovo regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS12-A per la rimanente quota, ove presente;
– i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS18-B di cui all’allegato A del nuovo regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS18-A per la rimanente quota, ove presente;
– i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS20-B di cui all’allegato A del nuovo regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS21 per la rimanente quota, ove presente;
– i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS2-B di cui all’allegato A del nuovo regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente.
– i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS7 e OS8 di cui all’allegato A del D.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS7 di cui all’allegato A del nuovo regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS7 e OS8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS8 di cui all’allegato A del nuovo regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS7 per la rimanente quota.
5) Ottenimento della qualificazione nelle nuove categorie OG10 e OS35
Per ottenere la qualificazione nelle nuove categorie OG10 e OS35 previste dal D.P.R. 207/2010 l’impresa deve avanzare una richiesta alla stazione appaltante affinché riemetta i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG03 oppure alle categorie OG03,OG06 e OS21 già rilasciati ai sensi del D.P.R. 34/2000. In detti certificati andrà indicata la quota parte attribuita alla singola categoria OG10 o OS35.
6) Verifica triennale
La disposizione di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che, allo scadere del periodo triennale di validità dell’attestato SOA, l’impresa debba sottoporsi alla verifica del mantenimento di taluni specifici requisiti di qualificazione (c.d. verifica triennale); ciò implica la dimostrazione di essere in possesso, in rapporto alla cifra di affari in lavori, di adeguati costi sostenuti per le attrezzature tecniche e per il personale, nei limiti di una tolleranza del 25% rispetto ai requisiti previsti inizialmente per il rilascio dell’attestazione.
A tale riguardo, in sede di conversione del decreto legge n. 73/2012, è stato elevato, sia pure soltanto fino al 31 dicembre 2012, dal 25% al 50% il margine di tolleranza circa la congruità dei requisiti per la verifica triennale.
In considerazione alle novità recate dalla legge in commento, si rammenta che gli uffici dal Collegio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti sulla qualificazione sottesi al passaggio tra regime transitorio e ordinario e per valutare la situazione di ciascuna ditta.
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