PROROGA DI UN ANNO PER LE ISTANZE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE ALLE NUOVE ATTIVITA’
PROROGA DI UN ANNO PER LE ISTANZE DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVE ALLE NUOVE ATTIVITÀ
Il Decreto Crescita (D.L. 83/2012, convertito dalla Legge 134 del 2012) ha posticipato di un anno, quindi al 07 ottobre 2013, il termine per la presentazione, da parte di enti o privati, delle istanze relative alle nuove attività, esistenti alla data del 22 settembre 2011.
Le attività sono quelle indicate dall’Allegato I (riportato di seguito) al Regolamento di disciplina dai procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (D.P.R. 151/201).
Si riporta un estratto degli articoli di riferimento.
· DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 n.83
(in Suppl. ordinario n. 129 alla Gazz. Uff., 26 giugno 2012, n. 147).
Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 134. – Misure urgenti per la crescita del Paese. (DECRETO SVILUPPO).
Articolo 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
Co. 2-bis. All’articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni” (2).
· DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011 n. 151
(in Gazz. Uff., 22 settembre, n. 221). – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 11
Disposizioni transitorie e finali
Co. 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Si allega inoltre :
– DPR 151/2011.
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