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23.03.2012 - lavori pubblici

POSSIBILE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI CONDANNA DEFINITIVA PER RICICLAGGIO ED USURA

Dal 29 febbraio è enrata in vigore la Legge 27 gennaio 2012 n. 3, contenente ‘‘disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento’’, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012.
L’articolo 5 della legge in esame interviene in modifica del primo comma dell’articolo 135 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163 del 2006) allargando anche ad usura e riciclaggio l’elenco dei reati giustificanti, in caso d’intervenuta condanna definitiva a carico dell’appaltatore, la possibile richiesta di risoluzione del contratto.
Al riguardo, si ricorda che, attualmente, il primo comma dell’articolo 135 del Codice prevede, tra le situazioni soggettive che possono dar luogo alla risoluzione del contratto d’appalto, l’intervento di una condanna definitiva dell’appaltatore per frode nei riguardi di una stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonchè per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Sono ricomprese, altresì, tra le situazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche i provvedimenti definitivi che dispongano l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1956 n. 575.
E’ tuttavia opportuno rilevare che il verificarsi delle sopraesposte condizioni, in capo all’appaltatore, non comporta l’automatica risoluzione del contratto, bensì l’attivazione del responsabile del procedimento che, qualora lo ritenga opportuno, propone alla stazione appaltante di risolvere il contratto, in considerazione dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi della finalità dell’intervento.
In aggiunta a quanto segnalato, si può osservare che la modifica normativa descritta risulta coerente con il sistema  di esclusioni in materia di requisiti generali previsto dal Codice dei contratti.
L’articolo 38 comma 1, lett. c) del Codice, infatti, include, tra le cause soggettive di esclusione dalle procedure di gara, la sussistenza di condanne definitive per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità incidenti sulla moralità professionale, la cui valutazione e’ rimessa alla stazione appaltante, nonchè’, senz’altro, per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio.
Da tale disposizione emerge come, in fase di affidamento, sia prevista l’esclusione dalla gara in caso di condanna definitiva per riciclaggio; quanto all’usura, detto reato può senz’altro ricomprendersi tra i reati gravi che incidono sulla moralità professionale.
Pertanto, a seguito della modifica normativa segnalata, l’eventuale sopravvenienza della condanna definitiva in fase esecutiva, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.
In ogni caso, la decisione di risolvere il contratto dovrà contemperarsi con l’esigenza di garantire l’interesse pubblicistico all’esecuzione dell’opera, essendo, infatti, rimessa al R.U.P. l’effettuazione della valutazione del rapporto costo – benefici connesso alla risoluzione del contratto in corso di esecuzione.


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