21.03.2012 - urbanistica

PIANO CASA III – APPROVATO IL PROGETTO DI LEGGE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

PIANO CASA III – APPROVATO IL PROGETTO DI LEGGE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Supplemento n.ll del 16 marzo 2012) la Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”.

Il progetto di legge n.133, di iniziativa della Giunta regionale, era stato approvato a maggioranza nella serata di martedì 6 marzo 2012.
Tale provvedimento, che mira a incentivare la ripresa degli investimenti nel settore delle costruzioni in Lombardia in un’ottica anticongiunturale, dopo l’esperienza negativa della Legge regionale 13/2009 (cosiddetto “piano casa” lombardo), di fatto “rilancia”, con significative modifiche, alcune linee di intervento della Legge 13/2009, fissando al 31 dicembre 2013 la finestra per la presentazione delle denunce di inizio attività o le richieste di permesso di costruire.

Di seguito le principali disposizione contenute nella Legge Regionale approvata:

· Interventi di sostituzione edilizia
Viene riproposta la possibilità di sostituzione degli edifici esistenti, con ampliamenti fino al 40%:
–      fino al 30% subordinatamente ad una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30%rispetto al valore limite previsto dai provvedimenti regionali
–      fino ad un ulteriore 10 % per gli interventi che assicurano una copertura del fabbisogno energetico superiore di almeno il 50%della soglia minima.
Tale soglia minima è pari ad una copertura, attraverso fonti rinnovabili, del 20% del fabbisogno energetico per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Nei casi di sostituzione edilizia con demolizione totale e ricostruzione, i progetti dovranno assicurare sempre e comunque la copertura della soglia minima sopracitata.
La novità è che gli interventi di sostituzione edilizia si potranno realizzare con la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche con modifiche alla sagoma, purché il nuovo edificio si armonizzi con gli edifici esistenti e con la possibilità di una diversa collocazione entro il lotto di riferimento.
I volumi dei muri perimetrali non saranno calcolati all’interno delle volumetrie.

· Ampliamento di fabbricati industriali, terziari e alberghieri
I Comuni potranno individuare entro il 30 settembre prossimo ambiti in cui rendere possibili ampliamenti di edifici industriali o artigianali, purché ultimati entro il 18 luglio 2009, nella misura massima del 10% della superficie di pavimento esistente e fino a un massimo di 500 mq. Gli ampliamenti dovranno essere destinati all’attività produttiva e mantenere un “vincolo pertinenziale” per almeno 5 anni. Nei comuni individuati dal programma regionale per l’edilizia residenziale come a fabbisogno acuto, critico o elevato, si potranno autorizzare, fino al 31 dicembre 2013, con delibera comunale, trasformazioni di edifici a destinazione terziaria o direzionale, già esistenti ma non più utilizzati almeno dal 2005, finalizzate al riuso residenziale. In questo caso, almeno il 20% della superficie lorda di pavimento esistente dovrà essere destinata ad edilizia residenziale sociale.
Si potranno inoltre ampliare anche gli edifici a destinazione alberghiera, entro il limite massimo di 200 mq, con la possibilità di derogare l’altezza massima, definita dallo strumento urbanistico approvato o adottato, fino a 4 metri, previa delibera comunale.

· Interventi di edilizia residenziale sociale
In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici adottati o approvati, per favorire la realizzazione di alloggi sociali, si potranno attuare ampliamenti fino al 40%della volumetria esistente, nel caso di edifici di proprietà pubblica, e del 20%, nel caso di altri edifici, anche con eventuale variazione della destinazione d’uso. Nei comuni individuati dal programma regionale per l’edilizia residenziale come a fabbisogno acuto, critico o elevato, sono possibili ampliamenti fino al 40% anche da parte dei soggetti privati. Le volumetrie in ampliamento potranno anche essere cedute ad altri operatori, sempre per la realizzazione di alloggi sociali.
Ulteriori incrementi volumetrici (per un massimo del 10%) potranno essere consentiti per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.
É inoltre prevista la possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione.

· Riqualificazione delle aree dismesse
La legge riscrive anche la disciplina per il recupero delle aree dismesse. In relazione alle previsioni del PGT comunale, il comune potrà invitare la proprietà dell’area dismessa o degradata a presentare una proposta di riutilizzo, con la possibilità di incrementare fino al 20% la volumetria o la superficie ammessa. Nel caso la proprietà dell’area non aderisca all’invito, il comune potrà ridefinire la destinazione urbanistica dell’area, per acquisirla al patrimonio pubblico.

· Sottotetti
Per il recupero dei sottotetti resta in vigore la Legge 12/2005, con possibilità di modificare la altezze “di colmo e di gronda” solo al di fuori dei centri storici

· Parcheggi in deroga
Per i fabbricati realizzati prima del 7 aprile 1989, sarà ammessa la realizzazione di autorimesse interrate in deroga ai “rapporti drenanti” purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione

· Incentivi alla bonifica delle coperture in amianto
Per incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto si potranno modificare le falde fino ad una pendenza massima del 40%, anche in deroga ai limiti sull’altezza degli edifici.
Ai comuni è data la possibilità di ridurre fino al 50% il contributo di costruzione.
Agli operatori che in proprio provvederanno allo smaltimento di coperture di costruzioni a destinazione produttiva è data possibilità di incrementare del 10% la superficie esistente, fino ad un massimo di 500 mq.

· Approvazione dei piani attuativi conformi
I piani attuativi saranno adottati nei comuni fino a 15.000 abitanti dai Consigli comunali, mentre nei comuni con oltre 15.000 abitanti direttamente dalle Giunte comunali.
Si pubblica di seguito il testo della Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4:
“Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”


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