PERMESSO DI COSTRUIRE
PERMESSO DI COSTRUIRE
(a cura del geometra Antonio Gnecchi)
Aggiornamento procedimento, L.R. n. 4 del 2012
Semplificazione del procedimento in materia di edilizia: sintesi delle disposizioni contenute negli articoli 38 e 39 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
Anche a seguito della modifica dell’articolo 20 del Testo Unico per l’Edilizio, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, operata con l’articolo 13, D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire in Lombardia segue le disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 della L.R. n. 12 del 2005 e successive modifiche, in quanto, oltre gli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, prevede misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
Soggetto
Fase istruttoria
Note
Termini
Richiedente (proprietario o altro soggetto avente titolo)
presentazione della domanda all’ufficio dello sportello unico dell’Edilizia (articolo 38, comma 1) (a)
entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda viene comunicato al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento (articolo 38, comma 2)
Responsabile del
procedimento
cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento (comma 3)
chiede all’interessato eventuali integrazioni; il termine può essere interrotto una sola volta e riparte interamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa (comma 5)
15 giorni (1) (4)
acquisisce i pareri di competenza comunale, valuta la conformità del progetto alle prescrizioni e previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica
45 giorni oppure 45 giorni progressivi alla data di presentazione della documentazione integrativa (4)
Commissione edilizia (b)
formula il parere (comma 3)
l’esame e la formulazione del parere devono tener conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande
Responsabile del procedimento
richiesta di modifiche di modesta entità (comma 4)
nel caso sia necessario apportare modifiche di modesta entità al progetto originario, motivando le ragioni della richiesta
45 giorni oppure 45 giorni dalla data di presentazione documentazione integrativa, stabilendo un termine (2)
Richiedente
si pronuncia sulla proposta di modeste modifiche, entro il termine fissato dalla richiesta (comma 4)
nel termine fissato si pronuncia sulla proposta di modifiche. In caso di adesione integra la documentazione
entro 15 giorni dal termine fissato per la pronuncia. In tal caso, ricomincia a decorrere il termine di cui al comma 3
Responsabile
del procedimento
necessità di acquisire atti di assenso di altre Amministrazioni (comma 6, primo periodo) (c)
Convoca una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990.
45 giorni oppure 45 giorni progressivi
alla data di presentazione della documentazione
integrativa.
Autorità competente a
emana re il
provvedimento finale (8) (e) (f)
adozione del provvedimento finale (comma 7, primo periodo)
entro 15 giorni dalla proposta di provvedimento, deve rilasciare il permesso di costruire o di diniego. (3) (8)
60 giorni oppure 60 giorni dalla data di presentazione documentazione integrativa, salvo interruzione per richiesta di modifiche (5) (d)
formazione del silenzio-assenso (comma 10) (g)
entro 15 giorni dall’esito della Conferenza di servizi deve rilasciare il permesso di costruire o emettere il provvedimento di diniego. (3) (8)
decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo (co. 10), senza un motivato diniego, si forma il silenzio-assenso, ad esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
avviso di emanazione del permesso di costruire. pubblicazione elenco dei permessi di costruire (comma 7, secondo periodo)
dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati e data notizia al pubblico all’Albo Pretorio (6)
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulle domande di permesso di costruire, si costituisce il presupposto per la richiesta dell’intervento sostitutivo (articolo 21, d.P.R. n. 380 del 2001, in base all’articolo 39 della legge regionale n. 12 del 2005, e successive modificazioni.
Soggetto
Fase istruttoria
Note
Termini
Richiedente
interessato
richiesta allo Sportello Unico di adempimento da parte del dirigente o del responsabile del servizio mezzo raccomandata RR o atto notificato di pronunciarsi sull’istanza (art. 39, comma 2)
facoltà concessa al richiedente in caso di inadempienza; senza il sollecito non può essere applicato il comma successivo
il tempo necessario per la notifica dell’istanza
di pronunciamento, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza
Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 2
Soggetto
Fase istruttoria
Note
Termini
Richiedente
inoltra istanza al Presidente della Giunta Regionale o della Provincia
(art. 39, comma 3) (7)
presenta al Presidente della Giunta Regionale o Provinciale per la nomina di un commissario ad acta.
i giorni necessari al richiedente per l’inoltro
Presidente della Giunta regionale o provinciale (7)
esercizio del potere sostitutivo (art. 39, comma 3)
invita il Comune ad assumere il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dalla comunicazione:
– rilascio del permesso di costruire
– diniego del permesso di costruire
15 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
esercizio del potere sostitutivo
(articolo 39, comma 4)
scaduto il termine di 30 giorni assegnati al Comune per assumere il provvedimento definitivo, nomina un commissario ad acta
nei successivi 30 giorni
Commissario ad
acta
assume il provvedimento finale (art. 39, comma 5)
nel rispetto dei piani urbanistici, delle norme e del R.E. gli oneri finanziari sono a carico del Comune.
60 giorni progressivi 60 giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza
Note
(1) E’ possibile richiedere una sola volta integrazioni che completino la documentazione presentata, non disponibile da parte dello sportello unico.
(2) La richiesta di tali modifiche sospende, fino al relativo esito, il decorso dei 45 giorni o dei 45 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa.
(3) Motivare, in modo circostanziato, il parere contrario e quello sospensivo (anche se si dovrebbe propendere per il rilascio del permesso di costruire ovvero per il diniego dello stesso) ed in taluni casi anche il parere favorevole (es. pareri discordanti della commissione edilizia, pareri contrastanti tra esperti ambientali e la C.E.). Ricordarsi che a seguito dell’entrata in vigore della legge 15/05, il diniego del permesso di costruire non è possibile senza contraddittorio (articolo 10-bis). Al richiedente resta comunque la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto.
(4) I termini sopra riportati sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.
(5) Il termine per il rilascio del permesso di costruire è fissato dal regolamento edilizio e non può essere comunque superiore a 60 giorni (compreso periodo per le proposte di modesta entità).
(6) L’avviso di emanazione del permesso di costruire deve avvenire contestualmente al rilascio dello stesso.
(7) Al presidente della Provincia dalla data dell’efficacia del PTCP.
(8) Il provvedimento finale (rilascio del permesso di costruire o il suo rigetto) deve essere notificato all’interessato, come prescritto dal comma 7, secondo periodo.
Altre note
(a) Attestazione concernente il titolo di legittimazione e dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti vigenti e alle altre normative di settore e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e all’efficienza energetica.
(b) La commissione edilizia non sempre interviene nel procedimento perché l’amministrazione comunale ha la facoltà di mantenerla o di eliminarla.
(c) Gli atti di assenso da acquisire da parte del SUE non devono riguardare i pareri dell’ASL, dei Vigili del Fuoco e della Commissione Edilizia, se istituita, e della Commissione per il paesaggio, nel caso di interventi la cui competenza sia dell’amministrazione comunale.
(d) Decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla proposta di provvedimento, ovvero di 15 giorni dall’esito della Conferenza di servizi, senza che sia comunicato un motivato diniego, si verifica un’ipotesi di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241/1990, ad eccezione delle ipotesi un cui si sia in presenza di un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale.
(e) Se la tutela vincolistica è di competenza dell’amministrazione comunale, il termine di 15 giorni per adottare il provvedimento finale, decorre dall’atto di assenso che deve essere acquisito nel termine di 45 giorni prescritti per l’istruttoria (comma 3). Se tale atto non è favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si forma il silenzio-rifiuto.
(f) Se la tutela vincolistica non è di competenza dell’amministrazione comunale ma di altra autorità, ove il parere del soggetto preposto alla tutele non sia prodotto dall’interessato, il SUE acquisisce il relativo assenso nell’ambito della Conferenza di servizi di cui al comma 5-bis del d.P.R. 380 del 2001. Il termine di 15 giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo decorre dall’esito della Conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
(g) La norma non definisce, in concreto, come si esplicita il silenzio-assenso in luogo del permesso di costruire. Potrebbe essere utile (anche se non obbligatorio) inviare quantomeno una comunicazione al comune, dichiarando che si è formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire e che, quindi, si procede con i lavori. Questa comunicazione potrebbe anche essere contenuta direttamente nella comunicazione di inizio lavori. In questo caso, pur non avendo il classico titolo abilitativo che in concreto non esiste, ma è implicito, il titolare, dal punto di vista formale, dovrebbe indicare il suo titolo facendo riferimento alla data e al protocollo della sua domanda di permesso di costruire.
Il comune, certamente, non può più emettere un provvedimento (di accoglimento o di rigetto) sulla domanda, dal momento che il suo potere di provvedere si è consumato. Un provvedimento di accoglimento, peraltro, sarebbe inutile, ma non dannoso. Un eventuale provvedimento di diniego sarebbe, invece, illegittimo per violazione del termine perentorio che l’articolo 20 del d.P.R. 380/2001 assegna per provvedere sulla domanda di permesso di costruire. L’unico potere che residua in capo al comune in ordine al titolo formatosi per silenzio assenso è quello di annullamento in autotutela ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
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