OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FINO A EURO 5.000.000 AFFIDABILI LIBERAMENTE O ESEGUIBILI IN PROPRIO DAL 6-12-2011
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, Supplemento Ordinario n. 276, la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, conosciuta come “Decreto Monti”. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 6 dicembre.
Il provvedimento, che contiene numerose disposizioni per il settore edile, specie in materia fiscale, disciplina anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri. In particolare è stata abolita la gara pubblica per l’affidamento di tali opere fino alla soglia comunitaria, cioè fino a euro 5.000.000, come meglio di seguito precisato. L’articolo 45 del decreto in parola prevede, come detto, la soppressione dell’obbligo di affidare, dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del “Decreto Monti”), l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri, o derivanti da convenzioni urbanistiche, di importo non superiore alla soglia comunitaria, con procedura negoziata, nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici. Tale obbligo, ora soppresso, era stato introdotto dal 17 ottobre 2008, con il terzo decreto correttivo del Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006).
Pertanto, alla luce della novità introdotta, la disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo, o derivanti da convenzioni urbanistiche, è la seguente:
1) opere primarie
a) fino all’importo di euro 4.845.000 (dal 1 gennaio 2012 fino a euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori è libera: può essere effettuata in proprio o affidata a chiunque, senza l’obbligo del rispetto di alcuna procedura ad evidenza pubblica;
b)oltre l’importo di euro 4.845.000 (dal 1 gennaio 2012 oltre euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori è da affidare mediante gara pubblica, nel rispetto della normativa degli appalti pubblici, con procedura aperta o ristretta.
2) opere secondarie
a) fino all’importo di euro 4.845.000 (dal 1 gennaio 2012 fino a euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante procedura negoziata, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, senza pubblicazione del bando, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti;
b) oltre l’importo di euro 4.845.000 (dal 1 gennaio 2012 oltre euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori è da affidare mediante gara pubblica, nel rispetto della normativa degli appalti pubblici, con procedura aperta o ristretta.
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