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24.09.2012 - lavori pubblici

LL.PP. – ANCHE NEGLI APPALTI PUBBLICI SI APPLICANO I TERMINI DI PAGAMENTO PREVISTI DALLA L. 231/2002 E PERCIÒ ANCHE LA MISURA DEGLI INTERESSI IVI PREVISTA

(Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 18/4/2012 n. 59)

Le stazioni appaltanti non possano prevedere l’accettazione di termini di pagamento difformi da quelli previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La pronuncia chiarisce come i termini di pagamenti in appalti pubblici siano quelli previsti dal d.Lgs. 231 del 2002, che risulta interamente applicabile anche nel settore dei lavori pubblici. Ne discende anche che gli interessi maturati per ritardati pagamenti siano quelli fissati da detta norma e non quelli stabiliti annualmente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture.

PREC 9/12/F
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Blulinearredi soc. coop. – “Fornitura, trasporto e montaggio di arredi di produzione per il nuovo Centro diurno e Comunità alloggio ubicato in via Beato Monsignor Talamoni a Seregno” – euro 95.700,00 – S.A.: Comune di Seregno.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 2 dicembre 2011 è pervenuta l’istanza in epigrafe, con la quale la Blulinearredi soc. coop. ha chiesto un parere in merito alla legittimità del bando di gara indetto dal Comune di Seregno, nella parte in cui prevede, quale sub-criterio per la valutazione dell’offerta tecnica, la voce “Prolungamento termini di pagamento espresso in mesi” (max. 15 punti). Secondo l’istante tale clausola sarebbe illegittima, in quanto i concorrenti hanno facoltà di indicare un termine di pagamento non superiore a 14 mesi, con l’avvertenza che non sarà attribuito alcun punteggio per termini inferiori o uguali a 5 mesi.
In riscontro all’istruttoria procedimentale formalmente avviata in data 18 gennaio 2012, la stazione appaltante ha trasmesso brevi controdeduzioni e ribadito la legittimità del proprio operato.

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la possibilità, per le stazioni appaltanti, di individuare unilateralmente termini di pagamento superiori a quelli previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, anche attraverso l’inclusione della deroga ai termini di legge tra gli elementi di valutazione delle offerte tecnico-economiche.
Al riguardo si richiamano la determinazione n. 4 del 7 luglio 2010– “Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi”, pubblicata nella G.U. del 28 luglio 2010 n. 174 e il parere 9 febbraio 2011, n. 28 con cui l’Autorità si è già espressa al riguardo.

Pertanto pur rinviando alle considerazioni ampiamente svolte nei predetti atti, si ribadisce qui che :

– la direttiva 2000/35/CE ed il d.lgs. n. 231 del 2002 contengono norme imperative dirette a riequilibrare la posizione di disuguaglianza tra le parti ed a prevenire un’alterazione del sinallagma contrattuale:
– le stazioni appaltanti non possono inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedano il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 ovvero una misura degli interessi di mora difforme da quella ex art. 5 del decreto, cui può


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