LEGGE N. 92/2012 – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – MODIFICHE DEL DECRETO LEGGE N. 83/2012
La recente riforma del mercato del lavoro – Legge n.92/2012 – entrata in vigore lo scorso 18 luglio 2012(cfr. suppl. n.2 al Not. n. 7/2012), come già anticipato dagli organi di Governo, è stata oggetto di alcune modifichedisposte dalla Legge n.132/2012
Le modifiche non hanno inciso sull’impianto complessivo della norma ma hanno variato solo alcuni aspetti. Al fine di rendere più agevole la lettura di seguito si riportano le modifiche previste secondo lo schema utilizzato nella precedente nota di commento cui si rinvia (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 7 /2012).
1) Altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo – commi 26 e 27
La norma introduce la presunzione in base alla quale le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in presenza di almeno 2 dei seguenti presupposti:
a) la durata della collaborazione sia complessivamente superiore agli 8 mesi annui nell’arco di due anni consecutivi;
b) il corrispettivo costituisca più dell’80% dei corrispettivi percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi);
c) il collaboratore abbia una postazione fissa presso una delle sedi del committente.
La presunzione non opera se la prestazione è connotata da elevate competenze teoriche o tecnico-pratiche, o sia svolta da un soggetto con un reddito annuo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (che per l’anno 2012 è pari a circa 18.700 euro) o, infine, richieda, per il suo svolgimento, l’iscrizione ad un ordine professionale.
Per i rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012, laddove manchi il progetto, il rapporto sarà considerato subordinato a tempo indeterminato, a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Per i rapporti instaurati prima del 18 luglio 2012 il legislatore ha concesso 12 mesi di tempo per procedere ai necessari ed eventuali aggiustamenti. Pertanto dal 18 luglio 2013 la medesima disciplina – conversione in contratto a tempo indeterminato – si applicherà anche ai rapporti instaurati prima del 18 luglio 2012.
2) Lavoro accessorio – art. 1 commi 32-33
La riforma prevede una limitazione alla possibilità di ricorrere a questa tipologia contrattuale.
Dal 18 luglio 2012 sono considerate prestazioni di lavoro accessorio quelle che non danno luogo a compensi superiori:
– a 5.000 euro per anno solare con riferimento alla totalità dei committenti;
– a 2.000 euro per anno solare con riferimento ad un singolo committente, imprenditore commerciale o professionista.
E’ prevista la reintroduzione, per l’anno 2013, della possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276/2003, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In tale caso l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3) Collocamento obbligatorio – art. 4 comma 27
Premesso che è confermato che per le imprese del settore edile non si computa il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, la riforma ha previsto – evidentemente con riferimento al personale non di cantiere e per le imprese diverse da quelle edili che:
– ora sono da computarsi anche i lavoratori assunti a tempo determinato con durata non superiore a sei mesi;
– indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune.
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