LEGGE N. 92/2012 – RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO – MINISTERO DEL LAVORO – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – NOTA N. 18273/2012
La Legge n. 92/2012, c.d. Riforma del mercato del lavoro, ha introdotto, tra le altre, nuove procedure per le dimissioni dei lavoratori in forza e procedure da rispettare per il licenziamento, effettuato da imprese con più di 15 dipendenti, per motivi economici (cfr. Suppl. n. 2 al Not. n. 7/2012).
Le modifiche apportate alla previgente normativa pongono in capo alle imprese, tra le altre, problematiche in ordine al corretto adempimento della comunicazione al Centro per l’impiego della cessazione del rapporto di lavoro.
Il Ministero del Lavoro con nota n 18273 del 12 ottobre 2012 ha fornito chiarimenti sul termine dal quale decorrono i cinque giorni per effettuare le comunicazioni.
I termini da considerare per le due differenti ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro possono essere così di seguito sintetizzate.
Licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo
Il Ministero ha precisato che in caso di licenziamento disciplinare o di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal fatto che il licenziamento produca effetto dal giorno in cui sono iniziati la procedura disciplinare (articolo 7 della legge n. 300/1970) o il procedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (previsto solo per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012), il termine dal quale decorrono i cinque giorni per effettuare la comunicazione in questione è quello relativo alla effettiva risoluzione del rapporto.
Tuttavia, con riferimento ai casi anzidetti il Ministero del lavoro ha previsto l’obbligo di indicare, nella relativa modulistica, la data a partire dalla quale si producono gli effetti del licenziamento medesimo.
Dimissioni o risoluzione consensuale
Quanto all’insorgenza dell’obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale, la cui efficacia è condizionata all’espletamento della procedura di convalida, è stato specificato che la data iniziale di tale obbligo è da intendersi coincidente con il momento nel quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione stessa, ferma restando la possibilità di effettuare tale comunicazione anche prima.
Ad esempio, nel caso in cui la lettera di dimissioni sia presentata il 1° giugno, ma indichi quale ultimo giorno di lavoro il 30 giugno, il primo dei cinque giorni entro i quali dovrà essere effettuata la comunicazione di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro sarà il 1° luglio.
La nota del Ministero ha, inoltre, chiarito che:
– in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale da parte del lavoratore sarà necessario effettuare una nuova comunicazione al Centro per l’impiego;
– il termine dei 30 giorni entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore l’invito a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale decorre dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro (dunque, nell’esempio di cui sopra, dal 1° luglio), ferma restando la possibilità che l’invito sia trasmesso anche in data antecedente.
Su questo punto, peraltro, si ribadisce che la procedura di convalida delle dimissioni può essere legittimamente esperita anche, e più comodamente, attraverso la sottoscrizione del lavoratore del modello “UNILAV” inviato dal datore di lavoro al Centro per l’impiego competente.
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