24.09.2012 - urbanistica

LA SCIA IN EDILIZIA – COMPETENZE

LA SCIA IN EDILIZIA – COMPETENZE

Con il DL 78/2010 si è introdotta la procedura semplificata (SCIA), estesa anche al settore edile.
Ciò  ha inciso non solo sulle norme nazionali, ma anche su quelle regionali, ponendo il dubbio di un conflitto di competenze, e di un ipotetico disaccordo col principio costituzionale di leale collaborazione.
Facendo riferimento alla sentenza del Cds, n.164/2012, si ricorda che la «segnalazione certificata d’inizio attività» (d’ora in avanti, SCIA) si pone in rapporto di continuità con l’istituto della DIA, che dalla prima è stato sostituito. La DIA («denuncia di inizio attività») fu invece introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, inserito nel capo IV di detta legge, dedicato alla «Semplificazione dell’azione amministrativa». Successivamente, con l’entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato, nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, essa assunse la denominazione di «dichiarazione di inizio attività». Scopo dell’istituto era quello di rendere più semplici le procedure amministrative indicate nella norma, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. In questo quadro s’iscrive anche la SCIA, del pari finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all’esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione.
Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell’ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell’azione amministrativa (sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005). Tale principio quindi riconduce la SCIA alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, dunque, individua nella legge statale la sola fonte competente ad intervenire in tema di SCIA.
Nella stessa sentenza sopracitata, la  n.164/2012, il CdS – premettendo che l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di “prestazione” della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati – definisce come la normativa preveda che gli utenti interessati all’utilizzo dello strumento SCIA, in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, possano iniziare una determinata attività (rientrante nell’ambito del citato comma 4-bis), previa segnalazione all’amministrazione competente. Con la presentazione di tale segnalazione, tali soggetti possono dare quindi inizio all’attività, mentre l’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta giorni nel caso di SCIA in materia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salva la possibilità che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione.
Al soggetto interessato, dunque, si riconosce la possibilità di dare immediato inizio all’attività (è questo il principale novum della disciplina in questione), fermo restando l’esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi.
Secondo la Corte Costituzionale le norme sulla Scia si riferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni e rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. La restrizione delle competenze regionali è giustificata con dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
Il CdS ha aggiunto inoltre che le esigenze di semplificazione, soddisfatte dalla Scia, valgono anche per l’edilizia nonostante questa materia rientri nel governo del territorio, che è di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.
La Scia infatti non si sostituisce al permesso di costruire e non implica una riduzione dei controlli, ma solo la parte iniziale del procedimento, che consente di avviare i lavori nello stesso giorno in cui viene presentata l’istanza.


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