LA CONCESSIONE DI USO DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO NON FA VENIR MENO L’OBBLIGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
LA CONCESSIONE DI USO DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO NON FA VENIR MENO L’OBBLIGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
(Consiglio di Stato, sentenza n. 1106 del 26/02/2012, sez. VI)
E’ legittimo l’ordine emesso dal Comune di immediata rimozione di un chiosco, adibito a rivendita di giornali e localizzato su un’area di proprietà pubblica concessa in uso, in considerazione della constatata mancanza del titolo edilizio idoneo per la realizzazione del manufatto.
Contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, infatti, per l’esecuzione di opere su suolo di proprietà pubblica non è sufficiente il provvedimento di concessione per l’occupazione di detto suolo, ma occorre l’ulteriore ed autonomo titolo edilizio, che opera su un piano diverso e risponde a diversi presupposti rispetto sia all’atto che accorda l’utilizzo a fini privati di una determinata porzione di terreno di proprietà pubblica, sia ad altri atti autorizzativi eventualmente necessari (come, per quanto qui interessa, l’autorizzazione commerciale per la vendita di determinati prodotti). La nozione di costruzione, per cui si richiede il rilascio del titolo abilitativo in questione (permesso di costruire), si identifica d’altra parte con qualsiasi trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, intesa come modifica dello stato dei luoghi caratterizzata da stabilità, a prescindere dai materiali.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941