23.04.2012 - trasporti

INSTALLAZIONE DI FILTRI ANTI PARTICOLATO (FAP) SUI MEZZI DA CANTIERE – RIAPERTURA DEL BANDO REGIONALE ED ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE AGLI AUTOCARRI CLASSIFICATI MEZZI D’OPERA

INSTALLAZIONE DI FILTRI ANTI PARTICOLATO (FAP) SUI MEZZI DA CANTIERE – RIAPERTURA DEL BANDO REGIONALE ED ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE AGLI AUTOCARRI CLASSIFICATI MEZZI D’OPERA

Si segnala che, dopo la temporanea sospensione, è stato riaperto il bando relativo all’assegnazione di contributi per l’ installazione di filtri anti particolato (FAP) sui mezzi da cantieri.
Diversamente da quanto comunicato con le precedenti informative, si segnala che la Regione Lombardia ha precisato che la domanda di contributo può essere presentata, oltre che per le macchine operatrici anche per gli autocarri classificati “mezzi d’opera (1)” utilizzati dalle imprese per il trasporto dei materiali edili.
Le imprese che avevano già presentato la domanda di contributo, prima della temporanea sospensione, saranno contattate direttamente dall’ACI di Milano e avranno 30 giorni per compilare il nuovo allegato 2 del provvedimento (che sostituisce la versione precedente).
Per quanto attiene all’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese (DURC), Regione Lombardia ha segnalato che si rende necessario – a seguito delle procedure predisposte dai competenti enti previdenziali INPS, INAIL e CASSE EDILI – acquisire ulteriori dati relativi alle imprese che intendono accedere al contributo regionale.  
Questi dati ulteriori sono:
1.  il numero di matricola INPS e, in caso di iscrizione alla cassa edile,
2.a la provincia della cassa di appartenenza;
2.b il codice impresa assegnato dalla cassa edile di appartenenza.
Tali dati dovranno essere forniti in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo o, nel caso in cui la presentazione sia già avvenuta, successivamente ad integrazione della documentazione inviata.
Automobil Club Milano ha già provveduto a pubblicare sul sito relativo al bando in oggetto adeguata comunicazione nonchè, per le domande già pervenute, comunicazione formale alle imprese con richiesta di acquisizione dei nuovi dati.
Si ricorda, infine, che la data di chiusura del bando è stata posticipata al 15 maggio 2012.

Note:
(1)   D.Lgs. n.285/92 (Codice della Strada)
Art. 54 – Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
(omissis)
n) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 (potenziale ndr) e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61.
I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

Art. 58 – Macchine operatrici
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.


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