INDICAZIONI PER L’ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA
Indicazioni per l`esercizio, la manutenzione e l`ispezione degli impianti termici in Lombardia
(D.G.R. n. 2601 del 30 novembre 2011 G.U. n. 50, del 12 dicembre 2011)
E` stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale la D.G.R. in parola intitolata “Disposizioni per l`esercizio, la manutenzione e l`ispezione degli impianti termici nel territorio regionale“, che sostituisce la precedente D.G.R. n. 8355 del 2008.
In tale D.G.R. viene deliberato:
1) di approvare il documento allegato alla D.G.R in parola, quale parte integrante e sostanziale, che detta «Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, e che sostituisce il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale 8355-2008;
2) di dare atto che l’approvazione in parola non incide sulla data di decorrenza dei requisiti soggettivi degli operatori del settore e delle prescrizioni operative in ordine alla numerosità della frequenza delle manutenzioni e delle ispezioni già disposte con la deliberazione della Giunta regionale 5117-2007 e successive modifiche;
3) di disporre che le modifiche e le integrazioni che dovessero riguardare aspetti meramente tecnici o procedurali delle disposizioni allegate alla D.G.R. in parola potranno essere approvate con provvedimento del dirigente competente.
COSA È DISCIPLINATO
Il documento in parola tiene conto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente e regolamenta le attività di istallazione, esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per l’intero territorio regionale. Tale documento disciplina in particolare:
– le attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all’art. 9, secondo comma del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;
– i requisiti degli ispettori;
– le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni attestante la conformità alla normativa dello stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico;
– la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
– la definizione di controllo e manutenzione degli impianti termici;
– la documentazione identificativa dell’impianto termico e le comunicazioni agli enti locali competenti;
– i contributi per le Autorità competenti, determinando l’entità del contributo in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici;
– gli interventi di mantenimento in efficienza energetica mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze, nonché di uso delle fonti energetiche rinnovabili o equivalenti;
– le modalità per l’esercizio dell’attività sanzionatoria;
– le specifiche ed il modello della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dagli enti locali competenti.
AUTORITA’ COMPETENTI PER LE VERIFICHE
Alla regione Lombardia ai sensi dell’art. 9, primo comma del decreto legislativo 19-8-2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, spettano compiti di attuazione del medesimo decreto.
La Regione Lombardia con la legge regionale 12-12-2003 n. 26, per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 26-8¬ 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, ha confermato quali Autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici, i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e province per il restante territorio.
Per le attività di accertamento e ispezione necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, le Autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.
TIPOLOGIE DI IMPIANTI SOGGETTI A CONROLLO
Il dispositivo in parola si applica a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale.
Più precisamente per impianto termico si considera il complesso degli impianti tecnologici dell’edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici: gli impianti individuali di riscaldamento; gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva; impianti destinati alla sola climatizzazione estiva dotati di macchina frigorifera la cui potenza utile nominale sia maggiore di 12 kW; più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore, sono considerati come un unico impianto termico. Sono altresì considerati impianti termici gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento, i moduli radianti, gli aerotermici e i termoconvettori. Ai fini dell’applicazione della norma sono considerati impianti termici per la climatizzazione invernale anche i generatori di calore per riscaldamento installati in modo fisso, ad esclusione dei caminetti aperti. Ai soli fini dell’applicazione della normativa ambientale sono considerati impianti termici civili gli impianti la cui produzione di calore sia esclusivamente destinata al riscaldamento o alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti o riscaldamento di acqua calda per usi igienici e sanitari.
Non sono considerati impianti termici: radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW; impianti inseriti in cicli di processo produttivo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo, e quindi sia destinato ad esso almeno il 51 per cento del calore prodotto. Non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera 24-3-1998, n. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51 per cento del calore prodotto.
Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come ad esempio quelli scollegati dalla rete energetica o da serbatoi di combustibili ovvero privi dell’approvvigionamento del combustibile, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi; è comunque necessario che il responsabile dell’impianto indichi sul libretto che l’impianto stesso è stato disattivato.
Oltre a quanto previsto dal dispositivo in parola, per gli impianti sopra la soglia indicata dal decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, è prevista anche l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ad esclusione delle seguenti fattispecie:
– impianti per la climatizzazione estiva con potenza inferiore a 12 kW, non costituiti da pompe di calore;
– impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari ad uso residenziale civile, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW;
– impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW;
– radiatori individuali, di qualsiasi potenza nominale al focolare.
Le attività ispettive sulle suddette tipologie di impianti saranno regolate con provvedimenti successivi.
Per le attività ispettive delle pompe di calore e degli impianti legati al teleriscaldamento si rimanda a successiva regolamentazione.
In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall’impianto centralizzato è fatto obbligo al responsabile dell’impianto autonomo di realizzare preliminarmente una diagnosi energetica che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche.
A seguito della trasformazione dell’impianto è necessario che venga redatto l’attestato di certificazione energetica e la relazione di cui all’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 22- 12-2008, n. 8745 e successive modifiche ed integrazioni indicando le motivazioni della soluzione prescelta.
LE ISPEZIONI
L’ispettore deve accertare l’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici attraverso l’esame dell’impianto, l’esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione.
Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell’impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza si può procedere alla richiesta di interruzione della fornitura di gas all’azienda distributrice.
Gli impianti di nuova installazione (cioè quelli installati in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo), quelli ristrutturati e quelli a cui sono stati sostituiti tutti i generatori di calore che li compongono, non sono soggetti a ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione, purché sia stata trasmessa all’ente locale competente attraverso lo strumento di catasto, la scheda identificativa dell’impianto, prevista dal decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, corredata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all’attivazione dell’impianto, nei tempi e nelle modalità previste.
Per gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, gli enti locali competenti potranno, senza oneri a carico dell’utenza, prevedere ispezioni che verteranno esclusivamente sulla parte documentale di corredo all’impianto per accertarne la regolarità nella gestione e manutenzione.
L’ente locale deve effettuare ispezioni annuali almeno sul 5 per cento degli impianti presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.
Le attività ispettive devono essere svolte in modo da privilegiare:
– impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione e che non sono ancora stati accatastati;
– impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità, di registrazione incompleta degli allegati;
– impianti con generatore di calore installato da oltre 15 anni con particolare attenzione a quelli alimentati da combustibile liquido e solido;
– tutti gli altri impianti.
IL BOLLINO BLU
A partire dal 1° gennaio 2012 e entro il termine del 31 luglio 2014 ogni impianto termico deve essere dotato di una Targa identificativa, contraddistinta da codice univoco, generata da CURIT (catasto Unico regionale degli Impianti Termici), valida per tutta la vita dell’impianto. Le targhe devono essere stampate prioritariamente da parte dell’ente locale in numero sufficiente per la totale copertura degli impianti presenti sul territorio regionale. La distribuzione agli utenti finali avviene con l’ausilio degli operatori del settore in fase di installazione o manutenzione dell’impianto e rientra nella campagna di informazione agli utenti finali denominata Bollino Blu. L’apposizione della Targa impianto avviene una sola volta all’atto dell’installazione o della prima manutenzione che prevede la trasmissione della documentazione al CURIT, riportandone il codice univoco sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell’impianto o sugli allegati F e G, e non deve essere ripetuta nelle manutenzioni successive. Il codice della Targa assegnato all’impianto costituisce l’identificativo dell’impianto per tutta la durata in attività dello stesso.
Nel caso di semplice sostituzione del generatore, il codice impianto non varia. Il codice deve inoltre essere obbligatoriamente riportato nell’apposito spazio presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all’ente locale competente e al CURIT; l’assenza dello stesso rende impossibile la trasmissione informatizzata al sistema del CURIT.
La Targa degli impianti composti da centrali termiche deve essere prodotta in materiale idoneo per essere apposta all’esterno della centrale in corrispondenza dell’ingresso.
Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i terzi responsabili e gli amministratori di condominio.
Con successivo provvedimento dirigenziale verranno indicate le specifiche tecniche per la generazione delle targhe e le regole per l’associazione dei codici agli operatori incaricati della distribuzione agli utenti finali.
L’OBBLIGO DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
La legge regionale 11-12-2006, n. 24, prevede l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la suddivisione delle spese per la climatizzazione invernale in base ai consumi effettivi di ciascuna unità.
La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
La contabilizzazione deve poter individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente, attraverso l’individuazione dei consumi volontari di energia termica utile.
In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all’acqua calda sanitaria, è prescritta l’installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.
I nuovi impianti progettati e realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente dispositivo devono obbligatoriamente prevedere sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Tale obbligo è altresì previsto per le sostituzioni dei generatori di calore, anche se la sostituzione non coinvolge tutti i generatori che costituiscono l’impianto.
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di centrale.
L’impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione, o le sole sostituzioni di generatori di calore.
I soggetti idonei all’installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione vengono individuati negli installatori di cui al capitolo 15 della D.G.R. n. IX/2601 del 30/11/2011.
L’installatore dovrà farsi carico anche della registrazione al CURIT dell’apposita scheda di cui al successivo atto dirigenziale.
Tale scheda dovrà essere registrata al CURIT con le stesse modalità e tempistiche previste per la scheda identificativa dell’impianto e l’inosservanza di tali obblighi espone l’installatore alle medesime sanzioni previste per la gestione delle schede identificative.
L’obbligo di installazione di detti sistemi per gli impianti termici esistenti si applica secondo quanto indicato nella tabella seguente:
Tipologia Impianto
Data entro cui adottare le misure necessarie per termoregolazione e contabilizzazione
Superiore 350 kW e installazione ante 1/8/97
1/8/2012
Maggiore o uguale a 116,4 kW e installazione ante 1/8/98
1/8/2013
I restanti impianti
1/8/2014
Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch’essi obbligati all’installazione di tali dispositivi con le medesime tempistiche previste sulla base della vetustà e della potenza degli scambiatori di calore installati, come indicato nella tabella precedente.
Il responsabile dell’impianto soggetto all’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve assicurare il rispetto della scadenza che lo riguarda e assicurare che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo all’obbligo della propria scadenza.
Per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all’uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate.
La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento.
É fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all’installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà.
Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia si dovrà procedere all’installazione di contatori di energia termica utile di tipo diretto per suddividere l’energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare le diverse zone di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.
Non sono soggetti alla limitazione oraria giornaliera di attivazione gli impianti termici centralizzati dotati di generatori di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del Delibera Regionale in esame e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore.
Ulteriori specifiche tecniche potranno essere determinate da successivi provvedimenti regionali.
IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite secondo i seguenti criteri:
a) conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
b) in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
I controlli riportati nei modelli G e F del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivi delle analisi di combustione e, ove previsto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione di cui alle precedenti lettere a) e b), e devono essere effettuati, in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, almeno con le seguenti cadenze:
a) ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
b) annualmente per tutti gli altri impianti termici;
c) per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento. La suddetta frequenza è da ritenersi la minima per garantire un adeguato contenimento dei consumi energetici; rimangono salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore dell’impianto o dal costruttore dei componenti per comprovati motivi di sicurezza.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera u del capitolo 4 definizioni della Delibera Regionale, è redatta sulla base dei moduli G o F del decreto dirigenziale 18-6-2009, n. 6104 e successive modifiche ed integrazioni, a seconda della potenza dell’impianto e, perché sia efficace, deve includere, il pagamento del contributo per l’ente locale per l’esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e la gestione del catasto di competenza propria e della regione Lombardia per la gestione del CURIT.
La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa con cadenza biennale e tenendo in considerazione il fatto che questa avrà validità dal 1° agosto successivo alla data del controllo. La mancata trasmissione della dichiarazione da parte del soggetto competente, è passibile di sanzione ai sensi dell’art. 27, primo comma della legge regionale 11-12-2006, n. 24.
La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione può avvenire anche in via telematica al catasto Unico regionale Impianti Termici (CURIT). L’informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici, riportando in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei.
DOCUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI E COMUNICAZIONI ALL’ENTE LOCALE
Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:
A. impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:
– Libretto di impianto conforme al
modello previsto dal decreto 17-3-2003, n. 60;
– Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
– Libretto di Istruzioni uso e manutenzione del generatore fornito dal produttore;
– Dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5-3 1990, n. 46 o al decreto del Presidente della Repubblica 13-5-1998, n. 218, ove obbligatori;
– I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
– Targa dell’impianto o Bollino Blu;
B. impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:
– Libretto di centrale conforme al modello previsto dal decreto 17-3-2003, n. 60;
– Libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla azienda installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
– Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori;
– Autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
– Dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5-3-1990, n. 46 o al decreto del Presidente della Repubblica 13-5-1998, n. 218, ove obbligatori;
– I rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
– Targa dell’impianto o Bollino Blu;
C.impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio:
– le pompe di calore,
– le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici,
– gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento,
– gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi.
– Libretto predisposto, secondo la specificità del caso, dall’installatore dell’impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dall’incaricato della manutenzione; il responsabile dell’esercizio e della manutenzione deve farsi parte attiva nel richiedere o procurarsi tale libretto.
– Dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22-1-2008, n. 37, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 5-3- 1990, n. 46 o al decreto del Presidente della Repubblica 13-5-1998, n. 218, ove obbligatori;
– Eventuali rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria e tutte le certificazioni del caso specifico qui non elencate.
– Targa dell’impianto o Bollino Blu.
Per gli impianti di cui alla lettera C si precisa che il libretto deve contenere come indicazioni minime: la descrizione dell’impianto; le operazioni e la periodicità delle manutenzioni da eseguire; appositi spazi per la registrazione degli interventi di manutenzioni e delle eventuali ispezioni degli enti locali.
Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico devono essere riportati in evidenza sul libretto di impianto o sul libretto di centrale di cui al decreto 17-3-2003, n. 60.
Per ogni comunicazione trasmessa a qualsiasi ente pubblico bisognerà fare riferimento al codice univoco dell’impianto riportato nella Targa.
I Libretti devono essere conservati, a cura del responsabile dell’esercizio e manutenzione, presso l’unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l’impianto termico, e possono essere compilati ed aggiornati anche in forma elettronica; in tal caso, è la copia conforme del file, stampata su carta, che deve essere conservata presso l’unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l’impianto termico.
LIBRETTO DI IMPIANTO
In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW è prescritta l’adozione del libretto di impianto.
LIBRETTO DI CENTRALE
In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kW è prescritta l’adozione del libretto di centrale.
LA FIGURA DEL CONDUTTORE
Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento aventi potenzialità termica superiore a 200.000 Kcal/h, o 232 kW (anche per quelli alimentati a gas metano e non soltanto per combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.
I CONTRIBUTI ALLA REGIONE ED AGLI ENTI LOCALI
La Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, ha disposto la realizzazione di un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti degli enti locali competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi.
Gli enti locali competenti alle ispezioni sugli impianti termici sono tenuti all’utilizzo del catasto Unico regionale Impianti Termici (CURIT o catasto) nell’espletamento delle proprie attività. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzionalità comprese nel CURIT da parte dell’ente locale non consentirà all’ente stesso il pieno esercizio delle proprie competenze.
Cestec S.p.A., per conto di regione Lombardia, provvederà all’elaborazione della relazione Biennale esclusivamente sulla base delle informazioni desumibili dal CURIT.
Per garantire la copertura dei costi dei servizi e dei controlli di cui sopra è richiesto un contributo al responsabile dell’impianto termico a favore di regione Lombardia, come previsto in particolar modo dall’art. 9, primo comma-bis della legge regionale 11-12-2006, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel rispetto del principio di equità il contributo è determinato in base ai seguenti criteri:
– La potenza nominale al focolare complessiva dell’impianto stabilisce la fascia di appartenenza dello stesso;
– Il contributo addizionale viene determinato moltiplicando il limite superiore della fascia di appartenenza per l’indice unitario di euro 0.03 per kW; per la fascia superiore ai 350 kW lo stesso è stato calcolato sulla potenza media pari a 600 kW.
Pertanto il contributo è determinato, in ragione delle fasce di potenza.
Il contributo economico previsto dall’ente locale per la copertura dei costi delle attività di accertamento e ispezione necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia degli impianti termici può essere determinato da ogni singolo ente competente, e riscosso con le dichiarazioni di avvenuta manutenzione aventi come data di controllo il termine ultimo del 31-7-2012.
Nel caso in cui l’ente locale non preveda contributi per la propria attività, deve essere comunque corrisposta la quota del contributo regionale per le stagioni termiche di riferimento.
SI RICORDA CHE PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO DALLE DISPOSIZIONI DEL D.G.R. IN PAROLA, VALE LA DISCIPLINA NAZIONALE IN MATERIA.
IMPIANTI TERMICI IN LOMBARDIA
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