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22.11.2012 - tributi

IMU – PROROGA DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE

DL 174/2012 – NOVITÀ IN MATERIA DI IMU E NUOVE MISURE SUL SISMA IN EMILIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 10 ottobre 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.
Il Provvedimento, in vigore dall’11 ottobre scorso, è ora all’esame delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera, per la relativa conversione in legge (DdL n.5520 AC).
Tra le misure fiscali di maggior interesse per il settore delle costruzioni si segnalano:
– proroga di termini in materia di IMU;
– nuove disposizioni ed agevolazioni fiscali per il sisma in Emilia.

Disposizioni in materia di IMU (art.9)
Con riferimento alle disposizioni relative alla disciplina dell’IMU, l’art. 9 del DL n.174/2012, interviene sull’art.13 del DL n.201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.214/2011, prevedendo:
– il differimento al 31 ottobre 2012 del termine entro il quale i Comuni possono definire i regolamenti, nonché la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni IMU (termine prima fissato al 30 settembre 2012)[1];
– la proroga al 30 novembre 2012 del termine entro cui i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU per l’anno 2012 (termine prima fissato al 30 settembre)[2].
Inoltre, sempre con riferimento alla disciplina dell’IMU, l’art. 9, comma 6, del DL n.174/2012, interviene sulla disposizione che, dal 1° gennaio 2013, stabilisce l’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali (ossia l’art. 91-bis, comma 3, del DL n.1/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.27/2012).
In particolare, viene previsto che il decreto attuativo[3] del Ministro dell’economia e delle finanze, stabilito in attuazione del beneficio, deve indicare, oltre alle modalità e alle procedure della dichiarazione, anche gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale (tra le attività commerciali e attività non commerciali), nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività dei predetti enti[4] svolte con modalità non commerciale.

Nuove disposizioni fiscali in conseguenza del sisma in Emilia (art.11)
Con riferimento agli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio scorsi, l’art. 11 del DL n.174/2012, prevede che entro il 16 dicembre 2012, si dovrà procedere al versamento, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
• dei tributi[5] in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012 e sospesi in virtù di precedenti disposizioni[6].
A tal riguardo, in favore dei soggetti titolari di reddito di impresa[7], viene riconosciuta la possibilità di contrarre finanziamenti con istituti di credito, garantiti dallo Stato, della durata massima di due anni, per far fronte al pagamento dei tributi:
– in scadenza dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;
– che scadranno dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Le modalità relative alla concessione del finanziamento sono stabilite nel medesimo DL n.174/2012.
In particolare, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2012, Prot. n.2012/152465 è stato approvato il Modello di comunicazione per la richiesta di finanziamento, comprensivo delle Istruzioni alla compilazione, e sono state definite le relative modalità di invio (in forma telematica)[8].
Ciò consente al contribuente di effettuare gli adempimenti tributari entro i termini stabiliti, con la possibilità di restituire, a decorrere dal 1° luglio 2013, la sola quota capitale[9] del finanziamento secondo il piano definito nel contratto di finanziamento. Con riferimento a tale aspetto, si evidenzia che nella relazione tecnica al Provvedimento viene specificato che la restituzione della quota capitale dovrà essere effettuata mediante tre rate semestrali costanti.
In caso di mancato pagamento delle suddette rate, gli enti finanziatori comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti inadempienti e i relativi importi, per la loro successiva iscrizione al ruolo ai fini della riscossione coattiva[10].
• delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, e relative addizionali, cui sono tenuti i sostituti d’imposta (pur non rientranti nell’ambito applicativo del D.M. 1° giugno 2012).
In particolare, si tratta delle ritenute:
– effettuate, ma non versate, a partire dal 20 maggio 2012 fino al 30 novembre 2012;
– né effettuate, né versate successivamente alla medesima data fino al 30 novembre 2012.
Da ultimo, si evidenzia che l’art.11, co.1, lett.b), del DL n.174/2012 stabilisce che le disposizioni attuative, cui sono subordinati sia l’applicabilità del credito d’imposta, sia i finanziamenti agevolati[11] ,riconosciuti ai fini della ricostruzione, sono contenute nel Protocollo d’intesa  [12] tra il Ministro dell’economia e finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012.
A tal riguardo, si ricorda che ai soggetti (persone fisiche e non) residenti, o aventi sede legale od operativa nei Comuni interessati dai predetti eventi sismici del 20 e 29 maggio scorsi, che accedano ai finanziamenti agevolati[13] per la riparazione, ripristino o ricostruzione dei fabbricati abitativi o ad uso produttivo danneggiati dal terremoto, viene riconosciuto un credito d’imposta, in misura pari all’ammontare del mutuo ottenuto dalla banca.
In particolare, il credito ammonta, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo risultante dalla somma fra il capitale preso in prestito e gli interessi dovuti, ed è fruibile esclusivamente in compensazione[14].
Il credito d’imposta viene revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi in cui il contratto di mutuo venga risolto, totalmente o parzialmente (per mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero per l’utilizzo, anche parziale, dello stesso per finalità diverse dalla ricostruzione).

Note:
[1] Cfr. l’art.13, comma 12-bis, del DL n.201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.214/2011, modificato dal DL n.174/2012.
[2] Cfr. l’art.13, comma 12-ter, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.214/2011, modificato dal DL n.174/2012.
[3] Il decreto è attualmente in fase di riscrittura, visto il parere negativo del Consiglio di Stato, il quale ha “bocciato” lo schema di regolamento predisposto dal MEF, rilevando che il Ministero è “andato oltre” il potere regolamentare conferito dalla legge.
[4] Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992.
[5] Entro il 16 dicembre prossimo dovranno essere versati, altresì, i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria scaduti nel medesimo arco temporale.
[6] La sospensione dei versamenti tributari è stata stabilita, rispettivamente, dal D.M. 1° giugno 2012, dal D.M. 24 agosto 2012 e dall’art.8 del DL n.74/2012,convertito, con modificazioni, nella legge n.122/2012.
[7] Si tratta dei soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art.3 del DL n.74/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.122/2012, ovvero ai finanziamenti agevolati ed al credito d’imposta di cui all’art.3-bis del DL n.95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.135/2012.
[8]L’emanazione del citato Provvedimento è stata stabilita ai sensi dell’art.11, co.11, del presente Decreto.
[9] In tale ipotesi, infatti, l’onere per interessi grava sul bilancio dello Stato, che attribuisce ai soggetti finanziatori un credito d’imposta corrispondente alla quota per interessi maturati.
[10]In tal caso, gli interessi gravano sul soggetto inadempiente.
[11]Tali agevolazioni sono previste nell’art.3-bis del DL n.95/2012, convertito con modificazioni, nella legge 135/2012 (cfr. “D.L. 95/2012 – Conversione in legge – Misure fiscali” – ID 7795 – 6 settembre 2012).
[12]Ai sensi dell’art.3-bis, co. 5, del DL n.95/2012.
[13] Secondo quanto stabilito dal medesimo DL n.95/2012, tali finanziamenti costituiscono una modalità alternativa di fruizione dei contributi pubblici finalizzati agli interventi di ricostruzione degli immobili, abitativi e non, lesionati dal sisma (cfr. art.3, comma 1, lett.a, DL n.74/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.122/2012).
In estrema sintesi, si evidenzia che i mutui vengono concessi, per una durata non superiore a 25 anni, dagli istituti bancari operanti nei territori colpiti dal sisma, che, a loro volta, abbiano acceso finanziamenti, garantiti dallo Stato, fino ad un ammontare massimo di 6 mld di euro, secondo contratti tipo che verranno stabiliti mediante apposita convenzione con l’ABI. Con successivi Decreti ministeriali verranno definite le modalità di concessione della predetta garanzia statale e relative al monitoraggio circa il rispetto del limite massimo degli importi finanziabili.
[14]Ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.241/1997.

 


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