21.12.2012 - urbanistica

IL COSTO DI COSTRUZIONE

IL COSTO DI COSTRUZIONE
(art. 16, comma 9, dPR n. 380 del 2001, art. 48, commi 1 e 2, L.R. n. 12 del 2005)

Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l’anno 2013 (Comuni della Regione Lombardia)
L’articolo 16, comma 4, del dPR n. 380 del 2001, che ha sostituito l’articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi sono stati sostituiti dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), nonché l’articolo 48, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005, dispongono che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell’articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978.
Le predette norme stabiliscono altresì che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Per la Regione Lombardia è stata fatta una prima individuazione in Lire 482.300 al metro quadro con la deliberazione della Giunta regionale n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994). Successivamente non vi è stato più alcun intervento regionale né vi sono previsioni a breve termine in questo senso.
La regione, appositamente interpellata, ha risposto “… essendo la legge n. 537 del 1993, per così dire solo “esortativa” in tale senso ed avendo valutato gli esiti complessivi del primo aggiornamento (che fissava un costo unitario di Lire 482.300 al metro quadro), la Regione Lombardia ha stabilito di lasciare libertà ai Comuni, in virtù dell’autonomia loro concessa dalla Costituzione. Sono pertanto i Comuni a stabilire individualmente i costi di costruzione annualmente aggiornati” (comunicazione della regione a quesito di questo sito in data 24 novembre 1997).

I moduli operativi potrebbero essere più d’uno, in base ai più vari elementi:
 – da quando fare partire l’aggiornamento (dal giugno 1994, data della pubblicazione della delibera regionale, dal 1° gennaio 1995, inizio del primo anno successivo o dal giugno 1995, momento del primo inadempimento regionale, quindi momento di maturazione della funzione surrogatoria del comune);
 – dal mese sul quale deve essere calcolato l’aggiornamento (giugno, gennaio, o il mese in cui si rende pubblico l’aggiornamento);
 – da quando deve avere effetto l’aggiornamento (dal mese di giugno, dal mese di gennaio o da qualsiasi momento in cui sia reso pubblico l’aggiornamento stesso).

Bisogna tenere presente che gli indici ISTAT sono resi noti con alcuni mesi di ritardo, quindi, nell’impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, tra i vari atteggiamenti (tutti opinabili) sembra più ragionevole quello che:
 – tiene in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (primo mese di applicazione della prima, e unica, determinazione regionale) in modo che l’importo base di riferimento sia omogeneo;
 – rende effettivo l’aggiornamento dal 1° gennaio successivo (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno sono resi noti solo in novembre o dicembre).

Nel corso del 2009 l’ISTAT ha provveduto ad aggiornare gli indici mensili relativi al costo di costruzione dei fabbricati residenziali, reso necessario considerando le modifiche intervenute nelle tecniche di costruzione e le novità legislative in materia e per prendere in esame una nuova tipologia di costruzione, a partire dal 2005 (base = 100) e fino a settembre 2009, con coefficiente di raccordo pari a 1,186, che ha pubblicato nei primi giorni del 2010.

Rilevato che l’indice ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, relativo al mese di giugno 2012, è stato determinato nella misura di 120,4, rispetto a 117,8 del precedente giugno 2012, sui quali applicare il calcolo per l’aggiornamento del costo di costruzione da far applicare dal 1 gennaio 2013.

Si ritiene accettabile che, per il 2013, sia da considerare un costo di costruzione per gli edifici residenziali di Euro 401,49 al metro quadro, ricavato dal seguente prospetto:

 – Costo costruzione 1995 = Lire 482.300
Indice giugno 1994 = 120,9 ;
Indice giugno 1995 = 123,8;
 – Costo costruzione 1996 = Lire 482.300 x 123,8 / 120,9 = Lire 493.868;
Coefficiente di raccordo tra base 1990 e base 1995 = 1,232;
Indice giugno 1995 = 123,8 ; Indice giugno 1996 = 101,0;
 – Costo costruzione 1997 = Lire 493.868 x 101,0 / 123,8 x 1,232 = Lire 496.390;
Indice giugno 1996 = 101,0 ; Indice giugno 1997 = 103,60;
 – Costo costruzione 1998 = Lire 496.390 x 103,6 / 101,0 = Lire 509.168;

Coefficiente di raccordo tra gli indici che decorrono dal gennaio 1998 e gli indici precedenti = 1,0285;
Indice giugno 1997 = 103,6 ; Indice giugno 1998 = 102,7;
 – Costo costruzione 1999 = Lire 509.168 x 102,7 / 103,6 x 1,0285 = Lire 519.130 ;
Indice giugno 1998 = 102,7 ; Indice giugno 1999 = 104,6;
 – Costo costruzione 2000 = Lire 519.130 x 104,6 / 102,7 = Lire 528.735;
Indice giugno 1999 = 104,6; Indice giugno 2000 = 107,7;
 – Costo costruzione 2001 = Lire 528.735 x 107,7 / 104,6 = Lire 544.405; Indice giugno 2000 = 107,7 ;
Indice giugno 2001 = 110,1;
 – Costo costruzione 2002 = Lire 544.405 x 110,1 / 107,7 = Lire 556.636 pari a Euro 287,43;
Indice giugno 2001 = 110,1 ; Indice giugno 2002 = 114,8;
 – Costo costruzione 2003 = € 287,43 x 114,8 / 110,1 = € 299,70;
Coefficiente di raccordo tra base 1995 e base 2000 = 1,0776; Indice giugno 2002 = 114,8 ; Indice giugno 2003 = 109,4
 – Costo costruzione 2004 = € 299,70 x 109,4 / 114,8 x 1,077 = € 307,59; Indice giugno 2003 = 109,4 ; Indice giugno 2004 = 114,2
 – Costo costruzione 2005 = € 307,59 x 114,2 / 109,4 = € 321,09;

Coefficiente di raccordo tra base 2000 e base 2005 = 1,186;
Indice giugno 2004 = 114,2 ; Indice giugno 2005 = 99,9;
 – Costo costruzione 2006 = € 321,09 x 99,9 / 114,2 x 1,186 = € 333,13;
Indice giugno 2005 =  99,9 ; Indice giugno 2006 = 102,9;
 – Costo costruzione 2007 = € 333,13 x 102,9 /  99,9 = € 343,13;
Indice giugno 2006 = 102,9 ; Indice giugno 2007 = 106,7;
 – Costo costruzione 2008 = € 343,13 x 106,7 / 102,9 = € 355,80;
Indice giugno 2007 = 106,7; Indice giugno 2008 = 112,8;
 – Costo costruzione 2009 = € 355,80 x 112,8 / 106,7 = € 376,14;
Indice giugno 2008 = 112,8 ; Indice giugno 2009 = 111,6;
 – Costo costruzione 2010 = € 376,14 x 111,6 / 112,8 = € 372,14;
Indice giugno 2009 = 111,6 ; Indice giugno 2010 = 113,6;
 – Costo costruzione 2011 = € 372,14 x 113,6 / 111,6 = € 378,81;
Indice giugno 2010 = 113,6 ; Indice giugno 2011 = 117,8;
 – Costo costruzione 2012 = € 378,81 x 117,8 / 113,6 = € 392,82;
Indice giugno 2011 = 117,8 ; Indice giugno 2012 = 120,4;
 – Costo costruzione 2013 = € 392,82 x 120,4 / 117,8 = € 401,49;
Per quanto attiene le modalità necessarie a rendere pubblico il nuovo importo, potrebbe bastare una determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico, che renda noto al pubblico l’avvenuto aggiornamento. Non pare tuttavia del tutto inutile che il prospetto di calcolo dell’aggiornamento sia deliberato dalla Giunta comunale


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