GLI INTERVENTI DI INTEGRALE SOSTITUZIONE EDILIZIA SONO CONSIDERATI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
GLI INTERVENTI DI INTEGRALE sOSTITUZIONE EDILIZIA SONO CONSIDERATI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
Facendo seguito alla Sentenza 309/2011 (reperibile sul Nostro sito internet www.ancebrescia.it – articolo del 28-12-2011) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della L.R. Lombardia 12/2005 e della L.R. Lombardia 7/2010 inerenti gli interventi di ristrutturazione edilizia, la Regione è nuovamente intervenuta con l’art. 17 della L.R. 7/2012, al fine di adeguare la legislazione regionale.
Ricordando che la citata sentenza 309/2011 ha dichiarato illegittimi:
l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della L.R. 11/03/2005, n. 12, nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
l’art. 22 della L.R. 05/02/2010, n. 7, che stabilisce che nella disposizione di cui al punto precedente la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma;
l’art. 103 della L.R. 12/2005, nella parte che disapplica l’art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).
Ai sensi del nuovo punto 7-bisdell’art. 27, comma 1, lettera e), della L.R. 12/2005, «Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito», sono ora considerati interventi di nuova costruzione.
I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al 50%, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
La nuova legge ha ora previsto che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30/11/2011 in base alle norme ritenute incostituzionali, nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30/04/2012.
Si riporta un estratto del Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
Supplemento n. 16 – Venerdì 20 aprile 2012
L.R. 7/2012
Art. 17
(Disciplina dei titoli edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011)
1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.
2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente:
«7 bis. Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito;».
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 44 della l.r. 12/2005 è inserito il seguente:
«10 bis. I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al cinquanta percento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.».
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