27.02.2012 - urbanistica

EDIFICABILITÀ DELLE AREE RESIDUE DOPO LA DECADENZA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA DI UN PIANO ATTUATIVO

EDIFICABILITÀ  DELLE AREE RESIDUE  DOPO LA DECADENZA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA DI UN PIANO ATTUATIVO
(commento a cura del geom. Antonio Gnecchi)

Può un lottizzante presentare istanza  di permesso di costruire per un nuovo edificio previsto in un ambito sottoposto a piano di lottizzazione, oltre il termine di validità della convenzione urbanistica?

Spesso ci si interroga come i comuni debbono comportarsi nei confronti di piani di lottizzazione  o di recupero convenzionati che  non siano stati completati, ovvero che non siano stati addirittura attuati, nei termini previsti dalle relative convenzioni sottoscritte.
Innanzitutto va detto che i piani attuativi, comunque denominati (PP, PL o PR) sono subordinati dalla stipula di una convenzione urbanistica ai sensi dell’articolo 28 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, sono approvati  secondo le disposizioni di cui all’articolo 16 stessa legge e devono tenere conto di quanto dispone il successivo articolo 17 sui termini di validità.
Proprio perché l’articolo 16, comma 5, della legge urbanistica stabilisce il termine non superiore ai 10 anni entro il quale deve essere attuata l’esecuzione delle opere (opere di urbanizzazione primarie e secondarie), le convenzioni urbanistiche dei PP (compresi i PL e i PR), disciplinate dal successivo articolo 28, possono prevedere tempi più brevi in considerazione della minore entità degli interventi previsti e, quindi, stabilire una minore durata di validità della convenzione (5 anni e, in alcuni casi, anche 3 anni).
Come si potrà dedurre dalla successiva esposizione dei contenuti di alcune sentenze giurisprudenziali, le norme sopra citate, riferite ai PP, sono applicabili anche ai piani di lottizzazione e ai piani di recupero, sia per quanto riguarda i termini di validità delle convenzioni urbanistiche che per gli effetti derivanti dalla mancata attuazione (totale o parziale) dei piani stessi.
Ne deriva che devono essere completati nei termini stabiliti, in ogni loro parte ( le nuove costruzioni o il recupero degli immobili esistenti), sia piani attuativi, comunque denominati, proposti dai privati e convenzionati con il comune, sia, soprattutto, le opere di urbanizzazione poiché, in assenza di queste ultime, viene meno il presupposto per un’eventuale riproposizione di un nuovo piano attuativo o il completamento della parte non attuata.
Si tenga conto inoltre che l’ente può intervenire in accordo con il privato per modificare la convenzione urbanistica stipulata anche una volta terminato il limite temporale di efficacia previsto per i piani di lottizzazione.

Valutazioni
1- La cessata efficacia di un piano attuativo, in tutto o in parte non eseguito, non rende l’area interessata priva di disciplina urbanistica, alla stregua delle c.d. “zone bianche”, per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni di cui all’articolo 4, ultimo comma, della legge 29.1.1977, n. 10 (edificazione a scopo residenziale solo fuori del perimetro del centro abitato, come definito dall’articolo 17 della legge n. 765/67, ed indice di fabbricabilità non superiore a metri cubi 0,03 per metro quadrato di area fabbricabile),  poi confluito nell’articolo 9 del dPR 380/2001. Dette prescrizioni, infatti, appaiono giustificate per le zone nelle quali si riscontri la mancanza di qualsiasi programmazione d’uso del territorio. Ciò nella considerazione che, in assenza di disciplina, in tali zone si riproporrebbe lo “ius aedificandi” insito nel diritto di proprietà senza alcuna tutela dell’interesse pubblico ad uno sviluppo edificatorio organico. Proprio a tale rischio pone rimedio la citata normativa di salvaguardia di cui all’articolo 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977, che interviene appunto ove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione urbanistica. Quando, invece, sia venuta meno soltanto la pianificazione attuativa, deve in primo luogo farsi riferimento al PRG per individuare i limiti della sempre vigente disciplina di uso del territorio.
2- Solo un piano regolatore ( o PGT), privo dei contenuti essenziali di cui all’articolo 7 della legge 1150/1942, nel testo sostituito dall’articolo 1 della legge n. 1187/1968, potrebbe rendere l’area – nell’ipotesi di sopravvenuta inefficacia delle norme del piano attuativo – assimilabile ad una c.d. “zona bianca”, disciplinata alla stregua delle aree prive di regolamentazione urbanistica. Nella normalità dei casi – una volta scadute le norme attuative – permane invece la disciplina d’uso del territorio disposta a livello di PRG (o PGT), con sopravvivenza – o meno – della sola necessità di ulteriore pianificazione attuativa. Dette prescrizioni, infatti, appaiono giustificate per le zone prive di qualsiasi prescrizione e disciplina relativa all’uso del territorio.
3- Qualora venga meno solo la prescrizione relativa alla pianificazione attuativa, per individuare i limiti della vigente disciplina di uso del territorio, si deve fare riferimento al PRG (o PGT). E’ pertanto da condividere l’opinione  secondo cui una volta scadute le norme che impongono un piano attuativo, permanga la disciplina d’uso del territorio disposta a livello di PRG (o PGT), mentre dovrà essere oggetto di valutazione il persistere della necessità di ulteriore pianificazione attuativa. “Nell’ipotesi quindi di decadenza dei piani attuativi è comunque consentita la costruzione di nuovi fabbricati nel rispetto della normativa edilizia di zona che resta ultrattiva a tempo indeterminato per la parte che disciplina l’edificazione nelle sue linee fondamentali ed essenziali”.
4- La decadenza dello strumento attuativo non determina di per sé l’inedificabilità dell’area interessata (o degli immobili, nel caso di un piano di recupero) e nemmeno l’applicazione del regime delle zone bianche ex art. 4 legge 28.1.1977, n. 10, dovendo considerare se sussiste una disciplina urbanistica sufficientemente dettagliata, desumibile dallo strumento pianificatorio generale, tale da escludere la necessità di una rinnovata pianificazione attuativa per l’utilizzazione dell’area (o degli immobili, nel caso di un piano di recupero).
5- Il piano attuativo, ancorché scaduto, è da ritenersi ultrattivo con l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona, tenuto conto soprattutto dello stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione, quale elemento (o presupposto) ostativo al rilascio del permesso di costruire, ancorché a seguito di un’eventuale trasformazione della  destinazione urbanistica dell’area (o degli immobili, nel caso di un piano di recupero) mediante variante allo strumento urbanistico generale.
6- Il primo comma dell’articolo 17 della legge n. 1150 del 1942 recita “Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”. La norma, ancorché riferita espressamente ai piani particolareggiati, deve ritenersi applicabile anche a tutti gli altri piani attuativi, comunque denominati, anche di iniziativa privata.
7- Il prevalente orientamento giurisprudenziale in forza del quale nelle zone in cui il piano attuativo è decaduto, è comunque consentita la costruzione di nuovi fabbricati nel rispetto della normativa  urbanistico-edilizia di zona che resta automaticamente ultrattiva a tempo indeterminato per la parte che disciplina l’edificazione nelle sue linee fondamentali ed essenziali.
8- Le aree residue (o gli immobili, nel caso di un piano di recupero) all’interno del piano attuativo decaduto, infatti, in forza del suddetto articolo 17 della legge n. 1150 del 1942, non restano prive di regolamentazione urbanistica, in quanto permane la disciplina di pianificazione generale e quella di linea fondamentale ed essenziale di pianificazione attuativa fino a quando non subentri una nuova disciplina.
9- L’amministrazione deve, innanzi tutto,  verificare se il piano attuativo è stato effettivamente attuato nella parte che riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dallo stesso, atteso che il citato articolo 17, consentendo anche la costruzione di nuovi edifici, implicitamente non include gli stessi nel concetto di attuazione. Le opere di urbanizzazione, infatti, costituiscono il presupposto  per il rilascio del titolo abilitativo, qualora conforme alle prescrizioni edilizie.
10- La presenza delle opere di urbanizzazione rende irrilevante la necessità di  un nuovo piano attuativo stabilito dall’amministrazione comunale anche in ragione del fatto che si tratti di interventi edilizi  su lotti residui in ordine ai quali la redazione di un formale piano di lottizzazione (o di recupero)  rappresenta un aggravio procedimentale.

Conclusioni
Si riassumono le valutazioni che i comuni devono fare in ordine all’edificabilità delle aree residue (o degli edifici non ancora recuperati) dopo la decadenza della convenzione urbanistica di un piano attuativo. Valutazione da effettuare con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione – quale presupposto determinante al fine dell’eventuale riproposizione di un piano attuativo – ovvero alla sua modifica (più o meno incisiva) nei casi di nuova classificazione urbanistica nel PRG (o PGT) alla quale si accompagna la relativa normativa edilizia.

1. A seguito dell’intervenuta scadenza di un piano attuativo, il responsabile del procedimento deve, innanzi tutto, verificare  le condizioni di attuazione dell’ambito sottoposto a lottizzazione o a un piano di  recupero, valutando sia l’entità di esecuzione delle opere di urbanizzazione che l’edificabilità prevista in termini quantitativi e qualitativi, comunicando agli interessati la mancata attuazione (totale o parziale) delle previsioni  urbanistiche dello stesso e la conseguente dichiarazione di avvenuta decadenza della   convenzione, tenuto conto però che continuano a mantenersi efficaci le previsioni urbanistiche di dettaglio, fin tanto che non intervenga una nuova disciplina urbanistica tesa a confermare la sola necessità di ulteriore pianificazione attuativa, ovvero, a stabilire diverse previsioni urbanistiche.
2. Un eventuale provvedimento di diniego sull’edificabilità delle aree residue (o degli immobili non ancora recuperati) dopo la decadenza dello strumento urbanistico attuativo, deve essere preceduto dalla comunicazione ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Nel contempo, lo stesso responsabile del procedimento deve tener conto che la decadenza del PA non determina di per sé l’inedificabilità dell’area (o il recupero degli edifici esistenti).
3. La giurisprudenza amministrativa  prevalente e costante afferma che un piano attuativo, ancorché decaduto, sia comunque applicabile e ultrattivo per allineamenti e le prescrizioni di zona, in difetto di specifiche nuove prescrizioni, analogamente a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, n. 1150 del 1942 per i PA di iniziativa pubblica, in modo che nulla impedisca al lottizzante (o al recuperante) ed all’amministrazione, ove questa lo reputi conveniente nel pubblico interesse affidato alla sua competenza, di accordarsi per prorogare gli effetti del piano scaduto o per introdurre modifiche anche sostanziali al medesimo. 
4. L’amministrazione comunale, quindi, non può inibire l’edificazione della parte rimanente di un piano attuativo senza aver opportunamente valutato lo stato di attuazione del piano, compreso l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, valutando altresì la possibilità di confermare nuovamente il piano di attuazione per la parte non completata, ovvero, in caso di manifesta volontà o mancata  attuazione delle previsioni del piano da parte dei lottizzanti (o recuperanti), di stabilire una nuova e diversa disciplina urbanistica per l’intero (o parte) dell’ambito interessato.
5. L’amministrazione comunale, nel rivedere la propria pianificazione, non può prescindere totalmente dalle legittime aspettative dei privati che hanno sottoscritto la convenzione (proprietari o aventi causa) e deve soppesare le nuove scelte urbanistiche che tengano conto dello stato di esecuzione delle opere di urbanizzazione verificandosi diverse situazioni:
a) la pretesa dei lottizzanti al rilascio dei titoli abilitativi nel caso le opere di urbanizzazione primaria siano state completamente realizzate,
b) la riproposizione di un nuovo piano attuativo per la parte non attuata,
c) un nuovo assetto urbanistico della zona qualora non ancora urbanizzata.
6. Il termine che viene assegnato per il compimento di un PA, stabilito per legge, non superiore a dieci anni, serve per esercitare le attività di trasformazione di una parte del territorio comunale, oltre il quale, l’autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione.  Si tenga conto però che, se, e fino a quando, tale potere non viene esercitato, la disciplina urbanistica dell’area (o degli immobili non ancora recuperati) rimane definita nei termini di cui alla convenzione precedentemente sottoscritta.
7. Per effetto del principio secondo il quale le aree (o gli edifici) all’interno di un PA, comunque denominato, attuato ma decaduto, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 1150 del 1942, l’amministrazione non può negare il permesso di costruire sul semplice rilievo dell’avvenuta scadenza della convenzione, se non previa verifica se il PA sia stato effettivamente attuato nella parte oggetto degli interventi richiesti attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dallo stesso,  quale presupposto per il rilascio del titolo abilitativo, qualora conforme alle prescrizioni edilizie, tenuto conto che la costruzione degli edifici non rientrano appieno nel concetto di attuazione del piano.
8. Risulta di primaria importanza l’accertamento da parte dell’amministrazione pubblica sulla disciplina da applicare a seguito della scadenza del PA: tale amministrazione dovrà verificare se l’area (per i PL) diventi “zona bianca” e se venga come tale normata, ovvero se riemerga la disciplina dello strumento urbanistico propria della zona in cui è il PL scaduto.
9. Dopo la scadenza della convenzione urbanistica il comune può disciplinare la parte del piano che non ha avuto attuazione mediante un nuovo piano e dovrà, quindi agire nel rispetto delle procedure previste dalla legge per l’approvazione di PA; non può, perciò limitarsi alla stipula di una nuova convenzione che modifichi quanto previsto dal PA divenuto inefficace, ma deve seguire il procedimento previsto per l’approvazione di un nuovo piano, in variante di quello originario, coinvolgendo tutti i proprietari (o gli aventi causa) delle aree interessate.
10. Dopo la scadenza del termine stabilito dalla convenzione, l’amministrazione non perde il potere di rilasciare permessi di costruire  funzionali al completamento di un PA, ferma restando la disciplina urbanistica edilizia dell’area da esso dettata che, anche per la parte rimasta inattuata, continua a trovare applicazione fino all’approvazione di una nuova e diversa previsione urbanistica.  Nel contempo, la stessa amministrazione deve dar conto delle ragioni sottese alla necessità di rendere inoperanti le relative previsioni rimaste inattuate, dando altresì conto delle valutazioni effettuate circa il rapporto tra le opere ultimate e quelle non ancora eseguite.
11. Va detto che la presenza delle opere di urbanizzazione rende irrilevante la necessità di un nuovo PA da parte di un’amministrazione poiché la costruzione di nuovi edifici su lotti residui in ordine ai quali la redazione di un formale PA rappresenta un aggravio procedimentale.

COMMENTO DELLE SENTENZE
(CdS, Sez. IV; sentenza 4.12.2007, n. 6170)
Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del PP (ovvero di un piano di lottizzazione), questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in materia di efficacia del piano di lottizzazione dopo la scadenza del termine previsto per la sua esecuzione, si è soffermata sul significato del principio generale contenuto nell’articolo 17, primo comma, della legge n. 1150/42.
E’ stato affermato che da tale norma, debbono trarsi i seguenti principi (di per sé applicabili anche al piano di lottizzazione, equiparato al PP di iniziativa pubblica):
a) le previsioni dello strumento attuativo comportano la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata (con specificazione delle regole disposte dal PRG, ai sensi dell’articolo 869 del codice civile;
b) in linea di principio, le medesime previsioni rimangono efficaci a tempo indeterminato (nel senso che costituiscono le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo),
c) col decorso del termine (di 10 anni, per il piano di lottizzazione), diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta attuazione, nel senso che non è più consentita la sua ulteriore esecuzione, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del PRG e con le prescrizioni del PA (anche gli allineamenti), che per questa parte ha efficacia ultrattiva.
In altri termini, l’articolo 17 della legge n. 1150 del 1942 si ispira al principio secondo cui, mentre le previsioni del piano regolatore rientrano in una prospettiva dinamica dell’utilizzazione dei suoli (e determinano ciò che è consentito e ciò che è vietato nel territorio comunale sotto il profilo urbanistico ed edilizio, con la devoluzione al piano attuativo delle determinazioni sulle specifiche conformazioni delle proprietà), le previsioni dello strumento attuativo hanno carattere di tendenziale stabilità (perché specificano in dettaglio le consentite modifiche del territorio, in una prospettiva in cui l’attuazione del piano esecutivo esaurisce la fase della pianificazione, determina l’assetto definitivo della parte del territorio presa  in considerazione e inserisce gli edifici in un contesto compiutamente definito).
In considerazione della stabilità delle previsioni del piano attuativo, va dunque  affermato il principio per il quale le prescrizioni urbanistiche di un piano attuativo rilevano a tempo indeterminato, anche dopo la sua scadenza.

(CdS, Sez. IV; sentenza 19.2.2007, n. 851) La sentenza ha chiarito il significato da attribuire agli articoli 16, 17 e 28 della legge n. 1150 del 1942, secondo cui l’efficacia dei PP, ai quali si assimilano analogamente le lottizzazioni convenzionate, ha un termine entro il quale le opere debbono essere eseguite, che non può essere superiore a 10 anni.
L’imposizione del suddetto termine, infatti, va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate ai sensi di legge oltre in certo termine scaduto il quale l’autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione di lottizzazione. Con la conseguenza che, se, e fino a quando, tale potere non viene esercitato, l’assetto urbanistico dell’area rimane definito nei termini di cui alla convenzione di lottizzazione.
Dispone in tal senso anche l’obbligo, sancito dall’articolo 28 della legge urbanistica di procedere a cura degli interessati alla trascrizione della convenzione.
La sentenza ha fatto rilevare che, ai sensi dell’articolo 2645 del codice civile, sono soggetti a trascrizione anche tutti gli atti o provvedimenti che producono, in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari, taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643.

(CdS, Sez. V; sentenza 15.3.2006, n. 1375) L’avvenuta decadenza del piano di recupero non rende applicabili gli indici generali di edificabilità previsti per la zona dal PRG né rende possibile all’amministrazione comunale di valutare caso per caso singole domande di intervento edilizio diretto sulla stregua di una ricognizione di fatto dello stato di urbanizzazione della zona, ma, in mancanza di una compiuta programmazione urbanistica, consente solo di effettuare quegli interventi previsti dall’articolo 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
L’articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 va inteso nel senso che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del PP, nella parte in cui è rimasto inattuato non possono più essere eseguiti i previsti espropri come preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, in particolare (prima parte del comma primo) e, per converso, non si può procedere all’edificazione residenziale per assenza di tale fondamentale presupposto (vedi articolo 31 stessa legge). Dove, invece il detto piano ha avuto attuazione, con la realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione, l’edificazione residenziale è consentita secondo un criterio di armonico inserimento del nuovo nell’edificato esistente (seconda parte del primo comma), e cioè in base alle norme del piano attuativo scaduto che mantengono la loro integrale applicabilità.
Il decorso del decennio priva di efficacia l’intera normativa del piano attuativo, visto che, per espressa previsione del citato articolo 17 della legge n. 1150/1942, continua a rimanere fermo a tempo indeterminato il contenuto inerente alle prescrizioni di zona, nel rispetto sia dell’interesse pubblico per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, sia di quello volto all’edificazione dei lotti.
La norma in parola, invero, ha l’effetto di far venir meno i vincoli espropriativi, in applicazione del principio generale della loro temporaneità, mentre lascia impregiudicata l’applicabilità delle previsioni che disciplinano l’attività edilizia privata.
Il Collegio ritiene che questione di primaria importanza sia rappresentata dall’accertare se a seguito dell’inefficacia per scadenza del piano di recupero l’area controversa diventi “zona bianca” – e venga come tale normata – ovvero se riemerga la disciplina dello strumento urbanistico propria della zona in cui è inserito il piano di recupero scaduto.
In proposito la giurisprudenza (cfr. CdS, Sez. V, 15.3.2006, n. 1375) ha affermato che “anche dopo la scadenza del piano debbono continuare ad osservarsi le prescrizioni di zona previste dal piano scaduto, giusta l’articolo 17, comma primo, legge n. 1150/1942”. Lo stesso CdS ha ribadito il principio suddetto affermando che “l’avvenuta decadenza del PR non rende applicabili gli indici generali di edificabilità previsti per la zona dal PRG né rende possibile all’amministrazione comunale di valutare caso per caso singole domande di intervento edilizio diretto sulla stregua di una ricognizione di fatto dello stato di urbanizzazione della zona, ma, in mancanza di una compiuta programmazione urbanistica, consente solo di effettuare quegli interventi previsti dall’articolo 4, ultimo comma della legge 28.1.1977, n. 10”.
Con altre sentenze delCdS (Sez. IV 27.10.2009, n . 6572; 12.12.2008, nn. 6178 ss; n. 6170/2007) si è precisato che “i piani particolareggiati attuativi dei PRG hanno efficacia decennale, con esclusione degli allineamenti e delle previsioni di zona stabiliti dal piano stesso destinati ad essere applicati a tempo indeterminato anche in presenza di uni strumento urbanistico generale” e che, conseguentemente, “in considerazione della stabilità delle previsioni  del piano attuativo, va affermato il principio per il quale le prescrizioni urbanistiche di un PA rilevano a tempo indeterminato, anche dopo la sua scadenza”.
Si è dunque dell’avviso che l’articolo 17 della legge n. 1150/42 vada inteso nel senso che, scaduto  il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, nella parte in cui è rimasto inattuato non possono più eseguirsi i previsti espropri come preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria e, di conseguenza, non si può procedere all’edificazione residenziale per assenza di tale fondamentale presupposto.
Dove invece il detto piano ha avuto attuazione, con la realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione, l’edificazione residenziale è consentita in base alle norme del piano attuativo scaduto che mantengono la loro integrale applicabilità.
In definitiva deve escludersi che il decorso del decennio privi di efficacia l’intera normativa del piano attuativo, visto che, per espressa previsione del citato articolo 17 della legge n. 1150/42, continua a rimanere  fermo a tempo indeterminato il contenuto  inerente alle previsioni di zona, nel rispetto sia dell’interesse pubblico per l’esecuzione  delle opere di urbanizzazione, sia quello  volto all’edificazione dei lotti, la norma in parola, invero, ha l’effetto di far venir meno i vincoli espropriativi, in applicazione del principio generale della loro temporaneità, mentre lascia impregiudicata  l’applicabilità delle previsioni  che disciplinano l’attività edilizia privata.

(cfr. CdS, Sez. VI, sentenza  201.2003, n. 200; TAR Sicilia-Catania, Sez. I, 10.6.2010, n. 2274; TAR Sardegna- Cagliari, Sez. II, 19.2.2010, n. 187; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 26.7.2011, n. 1979)
Le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 1150 del 1942, si applicano anche ai piani di lottizzazione, con la conseguenza che va riconosciuta anche ad essi l’applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati e decorso il quale divengono inefficaci per la parte inattuata. (cfr. CdS, Sez. VI, 20.1.2003, n. 200).
Una volta sopravvenuta l’inefficacia del piano, l’articolo 17 della citata legge prevede, al comma 2, che”ove il comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di PP che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell’articolo 14”.
Il comune può, dunque, disciplinare la parte di piano che non ha avuto attuazione mediante un nuovo piano e dovrà, quindi, agire nel rispetto delle procedure previste dalla legge per l’approvazione dei  piani attuativi divenuti inefficaci.

(CdS, Sez. IV; sentenza 10.8.2011, n. 4761) Anche questa sentenza conferma che il termine decennale di efficacia dei PP è applicabile anche ai PL e che dopo la loro scadenza, devono  continuare ad osservarsi le prescrizioni di zona previste dal piano scaduto, in applicazione dell’articolo 17, comma 1, legge n. 1150/42.
Ne consegue che, in considerazione della stabilità delle previsioni urbanistiche del PA, queste ultime rilevano a tempo indeterminato, anche dopo la sua scadenza, e ciò in quanto l’articolo sopra citato va inteso nel senso che, scaduto il termine di efficacia stabilito per l’esecuzione del PA, nella parte in cui è rimasto inattuato non possono più eseguirsi i previsti espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria, e non si può più procedere all’edificazione residenziale; dove invece il detto piano ha avuto attuazione, con la realizzazione di strade, piazze ed altre opere di urbanizzazione, l’edificazione residenziale è consentita secondo un criterio di armonico inserimento del nuovo nell’edificato esistente e in base alle norme del PA scaduto (cfr. CdS, Sez. IV, 27.10.2009, n. 6572; Sez. V, 30.4.2009, n. 2768).
Alla luce di quanto esposto, consegue che, una volta scaduto il termine di efficacia della convenzione di lottizzazione, nella zona considerata non è più possibile l’edificazione, proprio perché tale zona rientra nella parte che non ha trovato attuazione.
Ai fini della verifica delle conseguenze della scadenza del termine decennale di efficacia dei PL, non rileva se la mancata attuazione del piano dipenda dal privato ovvero dalla pubblica amministrazione, rilevando esclusivamente, alla luce dell’articolo 17, legge n. 1150/42, il dato oggettivo della mancata attuazione del piano.

(CdS, Sez. V; sentenza 7 aprile 2004, n. 1968) Sull’inidoneità della delibera consiliare per interpretare le norme di PRG e sulla necessità di procedere mediante variante; la correzione dell’errore materiale può portare alla modifica del PRG nei soli casi in cui l’imperfezione descrittiva sia ravvisabile senza dar luogo ad un’attività di interpretazione della volontà dell’amministrazione.
Lo stabile collegamento localizzativo che attribuisce l’interesse legittimo a ricorrere non è limitato alla distanza tra il ricorrente e l’intervento contestato ma va valutata con riferimento al verosimile perimetro dei rispettivi bacini socio-economici di utenza. Ne consegue che tre chilometri tra due multisale cinematografiche non sono un ostacolo al riconoscimento di siffatta legittimazione.
Il piano particolareggiato decaduto è comunque applicabile e ultrattivo per quanto attiene gli allineamenti e le prescrizioni di zona, in difetto di specifiche nuove prescrizioni.
Tra i motivi dell’appello, si contesta che il PP decaduto possa avere efficacia alcuna, anche perché la mancata previsione di nuove prescrizioni di zona nella variante urbanistica adottata nel 1994 ed approvata nel 1997 sarebbe frutto di un macroscopico errore materiale.
Ad avviso del Collegio, la censura è priva di pregio, poiché il PP, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, è da ritenersi ultrattivo nei limiti degli allineamenti e delle prescrizioni di zona, in difetto di specifiche nuove prescrizioni.


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