E’ NECESSARIO MANTENERE GLI EDIFICI SEPARATI PER FACILITARE LE OSCILLAZIONI
E’ NECESSARIO Mantenere gli edifici separati per facilitare le oscillazioni
(Corte suprema di cassazione, sentenza 15/11/2011, n.23854)
Va ricordato come sia stato ritenuto (v. Cass. 16 febbraio 2006 n. 3425) che nelle zone nelle quali deve essere applicata la L. n. 1684 del 1962, ratione temporis L. n. 64 del 1974 (c.d. legge sismica), non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli artt. 884, 874 e 876 c.c., che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comunione forzosa del muro e di innestare il proprio muro in quello del vicino.
Ancora, si è osservato (v. Cass. SS.UU. n. 7396 del 1998) che in caso di costruzioni contigue ciascun edificio deve costituire un edificio a sè stante mediante l’adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione tra gli stessi.
E’ pertanto stata vietata, nei casi di costruzioni in contiguità, la c.d. aderenza rigida, dovendo i due edifici osservare precise modalità tecniche al fine di evitare spinte in danno del vicino.
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