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25.06.2012 - tributi

DETRAZIONE DEL 36% – MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI – SANATORIA

Riconosciuta la possibilità di sanare il mancato invio della Comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, ai fini del “36%”, in conformità con quanto previsto dal “decreto semplificazioni fiscali” (art.2 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012 – cd. “sanatoria fiscale”).

Inoltre, è escluso l’obbligo di indicazione separata del costo della manodopera per la fattura emessa, a saldo, dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011, che ha eliminato tale obbligo), nell’ipotesi in cui le fatture d’acconto, emesse prima di tale data, ne fossero prive.
Così si è espresso il Sottosegretario all’economia e finanze, Vieri Ceriani, rispondendo a due interrogazioni parlamentari (n.5-06863 del 16 maggio 2012 e n.5-06801 dell’8 maggio 2012), formulate, presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati, dagli On.li Zeller e Lo Monte (Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche).
Come noto, relativamente alla detrazione IRPEF del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni[1], l’art.7, comma 2, lett.q-r, del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011, ha previsto l’eliminazione, dal 14 maggio 2011[2]:
–  dell’obbligo della Comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara (sostituita dall’indicazione in dichiarazione dei dati catastali dell’immobile)[3];
–  dell’obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati, prevista, fino al 13 maggio 2011, a pena di decadenza, dall’art.1, comma 19, della legge 244/2007.
L’art.2 del citato “decreto semplificazioni fiscali” riconosce, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, la possibilità, per il contribuente, di presentare, ancorchè in ritardo, le comunicazioni obbligatorie ovvero di assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che:
–  abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
–  effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
–  versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, di cui all’art.11, co.1 del D.Lgs. 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione);
–  la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
A tal riguardo, nell’interrogazione parlamentare n.5-06863 veniva chiesto se il citato art.2 fosse applicabile, in materia di detrazione del 36%, nel caso di omesso invio della Comunicazione preventiva, per lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011.
In merito, nella risposta fornita dal Sottosegretario Vieri Ceriani è stato chiarito che la cd. “sanatoria fiscale” trova applicazione per la regolarizzazione di omissioni:
–  verificatesi successivamente al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 16/2012);
–  realizzate in un «periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è scaduto alla data del 2 marzo 2012».
In sostanza, per le suddette ipotesi, la “sanatoria fiscale” si applica a condizione che i dati catastali del fabbricato siano indicati in dichiarazione, e sia versata, mediante Modello F24, la sanzione minima pari a 258 euro.
Per le mancate Comunicazioni relative ai lavori iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 13 maggio 2011, invece, è stato precisato che l’Agenzia delle Entrate, con un’apposita Circolare, fornirà chiarimenti in merito alla possibilità di accedere alla sanatoria.
In sostanza, con riferimento all’omessa Comunicazione al Centro Operativo di Pescara ai fini del 36%, la “sanatoria fiscale” si ritiene possa applicarsi ai lavori iniziati tra il 1°gennaio 2011 e il 13 maggio 2011 (visto che dal 14 maggio 2011 è venuto meno l’obbligo di inviare la suddetta Comunicazione).
Diversamente, per le Comunicazioni che avrebbero dovuto essere inviate nei periodi d’imposta 2010 e precedenti, viene chiarito che non è possibile fruire della “sanatoria fiscale”, sul presupposto che, per queste, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono già chiusi (ad es. per il periodo d’imposta 2010, il termine è scaduto il 30 settembre 2011 – Modello 730, ovvero UNICO 2011).
Sempre in materia di detrazione IRPEF del 36%, nella seconda risposta del Sottosegretario Vieri Ceriani (interrogazione n. 5-06801), sono stati forniti chiarimenti in merito all’indicazione separata del costo della manodopera nelle fatture relative ai lavori che fruiscono del 36%.
In particolare, veniva chiesto se, nel caso di lavori iniziati in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. 70/2011 (ossia il 14 maggio), per i quali erano state emesse fatture d’acconto senza la specifica indicazione in fattura del costo della manodopera[4], la successiva fattura a saldo (emessa dopo il 14 maggio 2011), dovesse contenere tale indicazione.
Sul punto, nella risposta alla citata interrogazione è stato chiarito che, per quest’ultima, l’indicazione in fattura del costo della manodopera non è necessaria.
Alle stesse conclusioni si perviene con riferimento alla detrazione del 55%[5] per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Note:
[1] Si ricorda che l’agevolazione è stata resa strutturale dal nuovo art.16-bis, co. 1 lett. h, del D.P.R. 917/1986 – T.U.I.R., introdotto dall’art.4 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2012 (cd. “Manovra Monti”).
[2] Data di entrata in vigore del medesimo D.L. 70/2011.
[3] Cfr.il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, Prot. n.2011/149646 e le Istruzioni al Modello 730/2012 (righi E51-E53 della Sezione IIIB del quadro E – Oneri e Spese). Inoltre, il citato Provvedimento contiene un elenco riepilogativo della documentazione relativa all’intervento, che il contribuente deve conservare ed esibire a richiesta degli Uffici verificatori.
[4] Cfr. al riguardo, la R.M. n.167/E/2007 che, nell’ipotesi di emissione di fatture in acconto, aveva chiarito a suo tempo che, per queste, non fosse necessaria la separata indicazione della manodopera, purchè tale informazione fosse contenuta nella fattura relativa al saldo (nelle quali doveva essere evidenziata la manodopera utilizzata per l’intera esecuzione dei lavori di recupero edilizio, compresa quella impiegata da eventuali subappaltatori).
[5] Cfr. art. , comma 48, legge 220/2010. L’agevolazione è applicabile per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.

 


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