DECRETO LIBERALIZZAZIONI – NOVITÀ PER TERRE E ROCCE DA SCAVO
DECRETO LIBERALIZZAZIONI – NOVITÀ PER TERRE E ROCCE DA SCAVO
E’ stato pubblicato sulla GU n. 19 del 24 gennaio 2012 il Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Il decreto ha introdotto tra l’altro alcune novità in materia ambientale con riferimento all’utilizzo delle terre e rocce da scavo e alla disciplina dei dragaggi.
Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, l’art. 49 demanda la regolamentazione del loro utilizzo ad un nuovo decreto che deve essere predisposto dal Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero delle infrastrutture.
Tale decreto, tra l’altro, dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia entro il 24 marzo 2012.
Al riguardo, si potrebbe porre un problema di coordinamento tra tale decreto interministeriale ed il decreto previsto dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, la cui emanazione tra l’altro, ai sensi dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 205/2010, avrebbe dovuto comportare l’abrogazione della disciplina contenuta nell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
Con riferimento alla disciplina sui dragaggi, invece, l’art. 48 del decreto stabilisce che le relative operazioni, nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, potranno essere svolte contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica.
Vengono, inoltre, individuati alcuni interventi per i quali è possibile utilizzare i materiali derivanti da tali operazioni di dragaggio, quali ad esempio il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero.
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